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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07505/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 159-31371/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorsb proposto nell'interessi di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte dell'ampia argomentazione dei giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica della motivazione posta alla base della decisione impugnata in punto di apprezzamento della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 159-31371/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorsb proposto nell'interessi di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte dell'ampia argomentazione dei giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica della motivazione posta alla base della decisione impugnata in punto di apprezzamento della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07505/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris