CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49071/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorrente ha ritualmente rinunziato all'impugnazione come da comunicazione trasmessa "via pec" dal difensore; rilevato che all'inammissibilità conseguente alla rinunzia del ricorso non altrimenti motivata conseguono comunque le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.