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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49573/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che afferenti al precluso merito nella parte in cui vorrebbero diversamente rappresentare gli allontanamenti dall'abitazione accertati dai controlli che vedevano, in un caso, il ricorrente accampare una giustificazione smentita dalla Corte di appello con ragionamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, nell'altro, sul ipotizzato presupposto dell'assenza di offensività in ragione della breve durata dell'evasione, confutato dall'accertato repentino rientro in abitazione solo a seguito della comunicazioni della moglie che aveva riferito agli operanti che il marito fosse uscito "a fare un giro"; rilevato che con riferimento al trattamento sanzionatorio, corretta si palesa la decisione nella parte in cui ha inteso valorizzare la caratura criminale del ricorrente in atto detenuto per gravi reati (tra cui plurimo omicidio, associazione di stampo mafioso, rapina ed altro), mentre manifestamente infondata risulta la censura rivolta al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata ex art. 69, comma quarto, cod. pen. in quanto non diversamente declinabile rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che afferenti al precluso merito nella parte in cui vorrebbero diversamente rappresentare gli allontanamenti dall'abitazione accertati dai controlli che vedevano, in un caso, il ricorrente accampare una giustificazione smentita dalla Corte di appello con ragionamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, nell'altro, sul ipotizzato presupposto dell'assenza di offensività in ragione della breve durata dell'evasione, confutato dall'accertato repentino rientro in abitazione solo a seguito della comunicazioni della moglie che aveva riferito agli operanti che il marito fosse uscito "a fare un giro"; rilevato che con riferimento al trattamento sanzionatorio, corretta si palesa la decisione nella parte in cui ha inteso valorizzare la caratura criminale del ricorrente in atto detenuto per gravi reati (tra cui plurimo omicidio, associazione di stampo mafioso, rapina ed altro), mentre manifestamente infondata risulta la censura rivolta al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata ex art. 69, comma quarto, cod. pen. in quanto non diversamente declinabile rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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