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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25925/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3»--- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA], con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 1.000,00 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con lama di 8,5 cm; fatto accertato in Napoli in data 11/11/2019.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello lo stesso Cuccaro, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere convertito in ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Nel dettaglio, il ricorso lamenta che l'imputato abbia agito nella convinzione di poter lecitamente portare, fuori della propria abitazione, per uso di lavoro, il coltello a serramanico ritrovato nella sua disponibilità.

In tal senso, la difesa si duole anche della mancata audizione dell'imputato e dei frequentatori della sua casa, nonché del mancato espletamento di un accertamento tecnico sull'arma sequestrata.

Infine, le difficoltà economiche del nucleo familiare, il basso livello culturale e di istruzione, le difficoltà lavorative sarebbero elementi incidenti sulla personalità dell'imputato, cui avrebbe dovuto essere applicata una pena contenuta nel minimo, con le attenuanti e i benefici di legge e con la conversione della pena detentiva in una delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53, 55 e 56, legge n. 689 del 1981. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo ordine di questioni, attinenti all'affermazione di responsabilità, osserva il Collegio che la sentenza ha sottolineato, da un lato, il pacifico rinvenimento del coltello a serramanico nella disponibilità dell'imputato; e, dall'altro lato, come l'atteggiamento del medesimo, con il tentativo di sottrarsi ai controlli cambiando improvvisamente direzione, alla vista degli agenti di Polizia, fosse suggestivo della piena consapevolezza della illiceità della propria condotta, in ragione della mancanza di un giustificato motivo, del resto mai rappresentato dall'interessato al momento del controllo di polizia.

J2i-

3. Quanto, poi, alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare che il primo Giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale dell'imputato, applicandogli, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena, assai ridotta, di euro 1.000,00 di ammenda, con il beneficio della non menzione e della sospensione della pena, avuto riguardo alla personalità dell'imputato e all'assenza di precedenti penali.

Donde, conclusivamente, la manifesta infondatezza dei dedotti profili di censura.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3»--- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA], con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 1.000,00 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con lama di 8,5 cm; fatto accertato in Napoli in data 11/11/2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello lo stesso Cuccaro, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere convertito in ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta che l'imputato abbia agito nella convinzione di poter lecitamente portare, fuori della propria abitazione, per uso di lavoro, il coltello a serramanico ritrovato nella sua disponibilità. In tal senso, la difesa si duole anche della mancata audizione dell'imputato e dei frequentatori della sua casa, nonché del mancato espletamento di un accertamento tecnico sull'arma sequestrata. Infine, le difficoltà economiche del nucleo familiare, il basso livello culturale e di istruzione, le difficoltà lavorative sarebbero elementi incidenti sulla personalità dell'imputato, cui avrebbe dovuto essere applicata una pena contenuta nel minimo, con le attenuanti e i benefici di legge e con la conversione della pena detentiva in una delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53, 55 e 56, legge n. 689 del 1981. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo ordine di questioni, attinenti all'affermazione di responsabilità, osserva il Collegio che la sentenza ha sottolineato, da un lato, il pacifico rinvenimento del coltello a serramanico nella disponibilità dell'imputato; e, dall'altro lato, come l'atteggiamento del medesimo, con il tentativo di sottrarsi ai controlli cambiando improvvisamente direzione, alla vista degli agenti di Polizia, fosse suggestivo della piena consapevolezza della illiceità della propria condotta, in ragione della mancanza di un giustificato motivo, del resto mai rappresentato dall'interessato al momento del controllo di polizia. J2i- 3. Quanto, poi, alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, è appena il caso di rilevare che il primo Giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale dell'imputato, applicandogli, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena, assai ridotta, di euro 1.000,00 di ammenda, con il beneficio della non menzione e della sospensione della pena, avuto riguardo alla personalità dell'imputato e all'assenza di precedenti penali. Donde, conclusivamente, la manifesta infondatezza dei dedotti profili di censura. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla
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