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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13012/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via B. Castiglione n. 55 in Roma (cfr. nota deposito documenti del 18.5.2021); - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 116, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 1°.7.2013, e pubblicata il 10.7.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. A seguito di attività di controllo, da cui emergeva che Dall'[OSCURATO:PERSONA] aveva prestato una fideiussione per ingente valore, era inviato al contribuente questionario informativo, che il Dall'Oglio restituiva con documenti allegati.

Esaminati il questionario e la documentazione, a seguito di infruttuoso esperimento della procedura di accertamento con adesione, l'Agenzia delle entrate di Milano notificava al contribuente, in data 22.12.2010, gli avvisi di accertamento ai fini Irpef nn.

T9B01LGO3019/2010 e T9B01LG03024/2010, mediante i quali il reddito conseguito negli anni 2006 e 2007 era rideterminato con modalità sintetica, in applicazione del c.d. redditometro, ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, nella misura di Euro 151.781,80 (reddito dichiarato pari ad Euro 41.334,00) ed Euro 166.255,39 (reddito dichiarato pari ad Euro 31.185,00), provvedendosi al ricalcolo dell'imposta dovuta, oltre sanzioni ed accessori.

Gli atti impositivi affermavano il possesso di cospicue disponibilità finanziarie e di beni da parte del Dall'Oglio, incongruenti con i redditi dichiarati.

In particolare era evidenziata: la disponibilità di un'autovettura Ferrari, mod.

F555 Maranello, un finanziamento soci per l'ammontare di Euro 40.000,00, quote di proprietà in relazione ad una pluralità di appartamenti in Milano, Bolzano, Como, Rapallo ed isola di Salina (uno in piena proprietà, due in proprietà al 50%, quattro in proprietà nella misura del 33%), nonché il possesso di un cavallo da corsa in pensione.L'accertamento operava riferimento anche ad altra auto di lusso, una [OSCURATO:PERSONA] acquisita nell'anno 2004.

2. Gli avvisi di accertamento erano contestati dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano con distinti ricorsi, riuniti dalla Ctp.

I giudici di primo grado reputavano le repliche proposte dal Dall'Oglio inadeguate a contrastare i rilievi dell'ufficio e respingevano i ricorsi riuniti.

3. Il contribuente impugnava la decisione adottata dalla Ctp innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, allegando ulteriore produzione documentale.

Il giudice dell'appello reputava tardiva e comunque irrilevante la ulteriore documentazione fornita dal ricorrente, ed infondati i suoi motivi di contestazione.

In conseguenza respingeva il ricorso proposto dal contribuente.

4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione Dall'[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi di ricorso.

Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle entrate.

In data prossima alla fissata trattazione camerale del giudizio, il ricorrente ha depositato documentazione, nonché istanza con cui chiede pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a normativa condonistica.

Con ordinanza del 2.10.2020, questa Corte richiedeva al contribuente di provvedere alla notifica alla controparte, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., della documentazione relativa al condono, Il ricorrente ha quindi documentato di aver provveduto all'adempimento, ed è stato quindi possibile fissare una nuova udienza di trattazione della causa.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione del disposto di cui agli artt. 58, comma2p, d.lgs. n.546 del 1992, dell'art. 32, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 24 della Costituzione, per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto inammissibile la produzione documentale cui aveva provveduto nel secondo grado del giudizio.

2. Mediante il suo secondo mezzo di impugnazione il contribuente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la "nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" (ric., p. 17), per non avere la Ctr motivato circa la mancanza di "rilevanza probatoria della documentazione allegata al ricorso introduttivo ed all'atto di appello ... punto decisivo della controversia" (ric., p. 17).

3. Con il terzo strumento di gravame il ricorrente critica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge in cui è incorso il giudice dell'appello, violando il disposto di cui all'art. 38, comma quarto, del àiWn. 600 del 1973, per non aver riscontrato che il contribuente disponeva di giacenze finanziarie idonee a fornire la provvista necessaria per affrontare le spese indicate dall'Amministrazione, risorse accumulate in anni precedenti.

4. Mediante il quarto motivo di ricorso l'impugnante censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la "nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" (ric., p. 19), consistente nella disponibilità, da parte del contribuente, di giacenze finanziarie accumulate in anni precedenti ed idonee a fornire la provvista necessaria per affrontare le spese indicate dall'Agenzia delle entrate.

5. Con il quinto strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la "nullità della sentenza impugnata per ulteriore violazione dell'art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" (ric., p. 19), perché la prestazione di garanzia fideiussoria da parte del contribuente non poteva essere considerata una spesa per incremento patrimoniale.

6. Mediante il sesto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta ancora la "nullità della sentenza impugnata per ulteriore violazione dell'art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" (ric., p. 22), per avere la Ctr erroneamente calcolato il valore patrimoniale relativo al possesso di un cavallo in pensione, mentre era stata fornita la prova che lo stesso comportava solo un onere di mantenimento pari ad Euro 300,00 mensili.

7. Non sussistono le condizioni per addivenire alla decisione nel merito del giudizio.

Occorre infatti ribadire che il ricorrente ha depositato, in prossimità della data fissata per la celebrazione della prima udienza camerale, documentata istanza con la quale ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

In particolare, ha allegato il calcolo degli oneri effettuato dall'Incaricato per la riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, con atto del 14.6.2019 (f.to [OSCURATO:PERSONA]), che richiama dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter, Dl n. 119 del 2018, prot. 2019-ADERISC-0810276) presentata dal ricorrente il 7.2.2019, oltre fotocopia dei bollettini di pagamento relativi ad alcune rate.

La documentazione di cui si sono riassunti gli estremi non risultava notificata dal contribuente alla controparte (art. 372 c.p.c.), e l'istanza non risultava completa di dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti.

A seguito del disposto rinvio interlocutorio, il contribuente ha provveduto alla richiesta notificazione all'Amministrazione finanziaria, ed ha inoltre allegato ulteriore calcolo degli oneri effettuato dall'Incaricato per la riscossione, Equitalia servizi di riscossione, con atto del 1.6.2017 (f.to [OSCURATO:PERSONA]), che richiama dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 6, comma 3, DI n. 193 del 2016) presentata dal ricorrente il 20.4.2017, oltre fotocopia dei bollettini di pagamento relativi ad alcune rate.

Il ricorrente ha anche prodotto istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti (dep. 7.2.2019) completa di dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti.

Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

8. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018.

Non vi è luogo al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez.

VI-V, ord. 7.6.2018, n. 14782).

La Corte, P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo introdotto da Dall'[OSCURATO:PERSONA], e la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via B. Castiglione n. 55 in Roma (cfr. nota deposito documenti del 18.5.2021); - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 116, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 1°.7.2013, e pubblicata il 10.7.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di attività di controllo, da cui emergeva che Dall'[OSCURATO:PERSONA] aveva prestato una fideiussione per ingente valore, era inviato al contribuente questionario informativo, che il Dall'Oglio restituiva con documenti allegati. Esaminati il questionario e la documentazione, a seguito di infruttuoso esperimento della procedura di accertamento con adesione, l'Agenzia delle entrate di Milano notificava al contribuente, in data 22.12.2010, gli avvisi di accertamento ai fini Irpef nn. T9B01LGO3019/2010 e T9B01LG03024/2010, mediante i quali il reddito conseguito negli anni 2006 e 2007 era rideterminato con modalità sintetica, in applicazione del c.d. redditometro, ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, nella misura di Euro 151.781,80 (reddito dichiarato pari ad Euro 41.334,00) ed Euro 166.255,39 (reddito dichiarato pari ad Euro 31.185,00), provvedendosi al ricalcolo dell'imposta dovuta, oltre sanzioni ed accessori. Gli atti impositivi affermavano il possesso di cospicue disponibilità finanziarie e di beni da parte del Dall'Oglio, incongruenti con i redditi dichiarati. In particolare era evidenziata: la disponibilità di un'autovettura Ferrari, mod. F555 Maranello, un finanziamento soci per l'ammontare di Euro 40.000,00, quote di proprietà in relazione ad una pluralità di appartamenti in Milano, Bolzano, Como, Rapallo ed isola di Salina (uno in piena proprietà, due in proprietà al 50%, quattro in proprietà nella misura del 33%), nonché il possesso di un cavallo da corsa in pensione.L'accertamento operava riferimento anche ad altra auto di lusso, una [OSCURATO:PERSONA] acquisita nell'anno 2004. 2. Gli avvisi di accertamento erano contestati dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano con distinti ricorsi, riuniti dalla Ctp. I giudici di primo grado reputavano le repliche proposte dal Dall'Oglio inadeguate a contrastare i rilievi dell'ufficio e respingevano i ricorsi riuniti. 3. Il contribuente impugnava la decisione adottata dalla Ctp innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, allegando ulteriore produzione documentale. Il giudice dell'appello reputava tardiva e comunque irrilevante la ulteriore documentazione fornita dal ricorrente, ed infondati i suoi motivi di contestazione. In conseguenza respingeva il ricorso proposto dal contribuente. 4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione Dall'[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle entrate. In data prossima alla fissata trattazione camerale del giudizio, il ricorrente ha depositato documentazione, nonché istanza con cui chiede pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a normativa condonistica. Con ordinanza del 2.10.2020, questa Corte richiedeva al contribuente di provvedere alla notifica alla controparte, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., della documentazione relativa al condono, Il ricorrente ha quindi documentato di aver provveduto all'adempimento, ed è stato quindi possibile fissare una nuova udienza di trattazione della causa. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione del disposto di cui agli artt. 58, comma2p, d.lgs. n.546 del 1992, dell'art. 32, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 24 della Costituzione, per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto inammissibile la produzione documentale cui aveva provveduto nel secondo grado del giudizio. 2. Mediante il suo secondo mezzo di impugnazione il contribuente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la "nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" (ric., p. 17), per non avere la Ctr motivato circa la mancanza di "rilevanza probatoria della documentazione allegata al ricorso introduttivo ed all'atto di appello ... punto decisivo della controversia" (ric., p. 17). 3. Con il terzo strumento di gravame il ricorrente critica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge in cui è incorso il giudice dell'appello, violando il disposto di cui all'art. 38, comma quarto, del àiWn. 600 del 1973, per non aver riscontrato che il contribuente disponeva di giacenze finanziarie idonee a fornire la provvista necessaria per affrontare le spese indicate dall'Amministrazione, risorse accumulate in anni precedenti. 4. Mediante il quarto motivo di ricorso l'impugnante censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la "nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" (ric., p. 19), consistente nella disponibilità, da parte del contribuente, di giacenze finanziarie accumulate in anni precedenti ed idonee a fornire la provvista necessaria per affrontare le spese indicate dall'Agenzia delle entrate. 5. Con il quinto strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la "nullità della sentenza impugnata per ulteriore violazione dell'art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" (ric., p. 19), perché la prestazione di garanzia fideiussoria da parte del contribuente non poteva essere considerata una spesa per incremento patrimoniale. 6. Mediante il sesto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta ancora la "nullità della sentenza impugnata per ulteriore violazione dell'art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" (ric., p. 22), per avere la Ctr erroneamente calcolato il valore patrimoniale relativo al possesso di un cavallo in pensione, mentre era stata fornita la prova che lo stesso comportava solo un onere di mantenimento pari ad Euro 300,00 mensili. 7. Non sussistono le condizioni per addivenire alla decisione nel merito del giudizio. Occorre infatti ribadire che il ricorrente ha depositato, in prossimità della data fissata per la celebrazione della prima udienza camerale, documentata istanza con la quale ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. In particolare, ha allegato il calcolo degli oneri effettuato dall'Incaricato per la riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, con atto del 14.6.2019 (f.to [OSCURATO:PERSONA]), che richiama dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter, Dl n. 119 del 2018, prot. 2019-ADERISC-0810276) presentata dal ricorrente il 7.2.2019, oltre fotocopia dei bollettini di pagamento relativi ad alcune rate. La documentazione di cui si sono riassunti gli estremi non risultava notificata dal contribuente alla controparte (art. 372 c.p.c.), e l'istanza non risultava completa di dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti. A seguito del disposto rinvio interlocutorio, il contribuente ha provveduto alla richiesta notificazione all'Amministrazione finanziaria, ed ha inoltre allegato ulteriore calcolo degli oneri effettuato dall'Incaricato per la riscossione, Equitalia servizi di riscossione, con atto del 1.6.2017 (f.to [OSCURATO:PERSONA]), che richiama dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 6, comma 3, DI n. 193 del 2016) presentata dal ricorrente il 20.4.2017, oltre fotocopia dei bollettini di pagamento relativi ad alcune rate. Il ricorrente ha anche prodotto istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti (dep. 7.2.2019) completa di dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 8. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018. Non vi è luogo al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. VI-V, ord. 7.6.2018, n. 14782). La Corte, P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo introdotto da Dall'[OSCURATO:PERSONA], e la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6
Sentenza Cassazione n. 13012/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris