CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11907/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2380/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 59 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, rappresentata e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – –controricorrente incidentale – contro Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 5162 / 02 / 1 7 , depositata l’8 giugno2017. Oggetto: Tributi -Preavviso di iscrizione ipotecaria -Questioni.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5162/02/17 del 08/06 /201 7 la C ommissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Gori)avverso la sentenza n. 5464/02/15della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP) , la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti d i un preavviso di iscrizione ipotecaria riguardante diverse cartelle di pagamento relative ad IRAP, IVA e diritti camerali dovuti per gli anni 2009 e 2010. 1.1. La CTR accoglieva parzialmente l’appello della società contribuente evidenziando che: a) non trovava applicazione il giudicato costituito dalla sentenza della CTP n. 4576/08/11, trattandosi di provvedimento avente natura meramente processuale; b) non sussisteva la dedotta violazione dell’art. 50, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; c) risultavano notificate solo tre delle quattro cartelle recate dal preavviso di iscrizione ipotecaria, sicché l’importo per cui si poteva procedere ad iscrizione ipotecaria andava ridotto. 2. Avverso la sentenza della CTR Gori proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. L’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito AER), subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia), resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentaleaffidato anch’esso ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che la comunicazione di fissazione d’udienza è stata inoltrata al difensore del ricorrente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in ricorso e Cons. est. G.M. Nonno non anche al domicilio eletto dallo stesso in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino. 1.1. Tale comunicazione è, peraltro, valida. Invero, ai sensi dell'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 , conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifiche, le comunicazioni di cancelleria, devono essere eseguite esclusivamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore della parte, senza che rilevi l’eventuale elezione di domicilio; ciò salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere, mediante PECper causa non imputabile al destinatario, nel qual caso trova applicazione l’art. 136, comma 3, c.p.c. e può rilevare l’elezione di domicilio (Cass. n. 21519 del 15/09/2017; Cass. n. 11316 del 10/05/2018; si vedano, altresì, Cass.n. 2460 del 03/02/2021; Cass. n. 4920 del 23/02/2021, proprio in tema di comunicazione della fissazione d’udienza). 2. Con l’unico motivo di ricorso principale Gori deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.Nella prospettazione del ricorrente principale, infatti, le cartelle oggetto del presente giudizio sarebbero inesistenti, come accertato dalla sentenza della CTP n. 4576/08/14, passata in giudicato. 2.1. In buona sostanza, la ricorrente richiama una sentenza tra le stesse parti resa in sede di impugnazione di alcuni atti di pignoramento mobiliare concernenti, tra l’altro, le medesime cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio. In quella sede, la CTP ha ritenuto che l’Agente della riscossione non avesse provato la regolare notificazione di dette cartelle, con conseguente inesistenza delle stesse. 3. Il motivo è infondato. 3.1. Secondo la prevalente e condivisa giurisprudenza di questa Corte, «Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza Cons. est. G.M. Nonno munita del relativo attestato di cancelleria» (Cass. n. 20974 del 23/08/2018; Cass. n. 26310 del 29/09/2021; Cass. n. 6868 del 02/03/2022). 3.2. Sotto altro profilo, va evidenziato che gli effetti del giudicato sostanziale si producono unicamente quando il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento sul fatto, non già quando venga emessa una pronuncia meramente processuale, assumendosi la mancata prova di un determinato fatto (cfr. Cass. n. 19632 del 22/07/2019, emessa proprio in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio; si veda, anche, Cass. n. 3737 del 13/03/2003). Invero, «le decisioni su questioni processuali sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell'ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato interno), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo giudizio» (Cass. n. 22212 del 24/11/2004). 3.3. Nel caso di specie, non è dubbio che la ricorrente abbia prodotto la sentenza della CTP n. 4576/08/14 con la relativa attestazione di non impugnazione da parte della segreteria. Tuttavia, la menzionata sentenza, indipendentemente dall’affermazione di inesistenza della notificazionedelle menzionate cartelle di pagamento, si è limitata a statuire in ordine alla mancanza di prova di detta notificazione, così rendendo una pronuncia di natura esclusivamente processuale, inidonea a costituire un giudicato esterno in ordine alla notificazione medesima. 3.4. Ne consegue che legittimamente la CTR ha ritenuto l’insussistenza del giudicato esterno e ha valutato nel merito, esaminando la documentazione prodotta da Equitalia nel presente procedimento, la validità della notificazione delle cartelle di pagamento, costituenti atti presupposti rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria.Cons. est. G.M. Nonno 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale AER deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.: la CTR avrebbe ritenuto non provata la notifica della cartella di pagamento n. 100220120048226111000, recante la somma di euro 13.151,84 a titolo di IRAP 2009, sebbene detta cartella sia stata in realtà regolarmente notificata. 4.1. Il motivo va disatteso. 4.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 4.3. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto, con accertamento in fatto del tutto legittimo e idoneo a rendere palese la ratio decidendi, che la cartella di pagamento menzionata non sia stata notificata, sicché non può parlarsi di motivazione apparente. 4.4. Ciò che AER lamenta è, in realtà, l’erronea valutazione dei documenti prodotti ovvero la sussistenza di un errore di fatto: nel primo caso, il profilo di censura è inammissibile, perché non è stata trascritta la relata di notificazione; nel secondo caso, il profilo di censura è ugualmente inammissibile, in quanto l’Agente della riscossione avrebbe dovuto impugnare la sentenza con la revocazione. 5. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza.Cons. est. G.M. Nonno 3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principal