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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15194/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.685/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 1839/2022depositata il 03/06/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di Capalbo C. e della socia [OSCURATO:PERSONA] venivano emessi due avvisi di accertamento con riferimento all’anno di imposta 2009.

Gli atti impositivi scaturivano da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, Tenenza di [OSCURATO:PERSONA], conclusasi con un pvc del 9 aprile 2016.

Nella prospettazione erariale la società aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva con separate sentenze i ricorsi avanzati avverso i due avvisi.

Si evidenzia nel medesimo ricorso che gli appelli separatamente proposti dall’erario venivano riuniti e rigettati.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi.

La parte contribuentesi è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 55, 56 d.P.R. n. 917 del 1986 e 14 d.P.R. n. 600 del 1973, 5 D.Lgs. n. 446 del 1997, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Il ricorso è improcedibile.

Tra gli atti depositati dall’Agenzia ricorrente, infatti, non figura la sentenza impugnata.

Non è, dunque, integrato il presupposto di procedibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi.

Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile, compensando le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.685/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 1839/2022depositata il 03/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di Capalbo C. e della socia [OSCURATO:PERSONA] venivano emessi due avvisi di accertamento con riferimento all’anno di imposta 2009. Gli atti impositivi scaturivano da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, Tenenza di [OSCURATO:PERSONA], conclusasi con un pvc del 9 aprile 2016. Nella prospettazione erariale la società aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva con separate sentenze i ricorsi avanzati avverso i due avvisi. Si evidenzia nel medesimo ricorso che gli appelli separatamente proposti dall’erario venivano riuniti e rigettati. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi. La parte contribuentesi è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 55, 56 d.P.R. n. 917 del 1986 e 14 d.P.R. n. 600 del 1973, 5 D.Lgs. n. 446 del 1997, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Il ricorso è improcedibile. Tra gli atti depositati dall’Agenzia ricorrente, infatti, non figura la sentenza impugnata. Non è, dunque, integrato il presupposto di procedibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Dichiara il ricorso improcedibile, compensando le spe
Sentenza Cassazione n. 15194/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris