CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27231/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. -intimata- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 432/2015depositata il 17/04/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento notificato ad [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] di Torino II dell’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dell’IVA dalla medesima presentata per l’anno di imposta 2006. Secondo l’Ufficio, la contribuente – che non poteva considerarsi mediatore od agente creditizio – aveva svolto a ttività di segnalazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di potenziali clienti interessati a finanziamenti erogati dalla medesima, senza intervenire nella conclusione dei contratti e comunque effettuare operazioni prodromiche, poiché la banca aveva riservato a sé i relativi poteri; i compensi elargiti dalla banca alla contribuente erano stati fatturati come esenti dall’IVA, nonostante che non ricorresse alcuna delle ipotesi previste dall’art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633 del 1972, essendosi in presenza di normali prestazioni di servizi effettuate dalla contribuente alla banca e perciò imponibili ai fini dell’IVA. In considerazione di ciò, l’Ufficio riprendeva a tassazione l’IVA non applicata in fattura ed irrogava le corrispondenti sanzioni. 2. La contribuente impugnava l’avviso: non contestava il contenuto dell’accordo con la banca; negava di avere la qualifica di mediatore creditizio ai sensi del d.P.R. n. 287 del 2000 poiché non esercitava abitualmente l’attività svolta per la banca, che inoltre non rientrava in quella tipica di mediazione; affermava che nel 2006 aveva svolto occasionalmente attività di procacciamento di affari relativi ad operazioni di credito; assumeva essere la stessa esente ex art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633 del 1972. 3. La CTP rigettava il ricorso. In particolare, essa riteneva esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di esenzione, sul rilievo che, essendo le prestazioni della contribuente consistite esclusivamente nella presentazione a potenziali clienti dei prodotti della banca e nella segnalazione a questa delle generalità dei medesimi, senza lo svolgimento di alcun’altra attività di procacciamento d’affari, esulasse una vera e propria intermediazione creditizia. 4. Proponeva appello la contribuente, ribadendo che, in forza di convenzione con la banca, si era limitata a presentare a terzi i prodotti della medesima ed a segnalare a questa i nomi degli interessati e sostenendo che siffatta attività fosse da qualificarsi come attività di intermediazione nel credito, con conseguente esenzione. 5. La CTR, con l’epigrafata sentenza, accoglieva l’impugnazione. In particolare, essa motivava come segue: “[OSCURATO:PERSONA] non condivide l'assunto dei primi giudici che rit[engono] di non qualificare le prestazioni in oggetto quali ‘intermediazioni finanziarie’ in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a segnalare e ad indirizzare alla banca, alla quale era legato da un'apposita ‘convenzione’, un possibile cliente. Come si evince dalla formulazione letterale del comma 1 dell’art. 128-sexies del [OSCURATO:PERSONA] bancario, l'elemento che caratterizza l'attività esercitata dal mediatore è la così detta ‘messa in relazione’ delle parti che, per quanto concerne il mediatore creditizio, sussiste ogni volta che il medesimo procuri o favorisca la stipula di un contratto tra soggetti che assumono la qualifica di parti del rapporto di finanziamento. La Suprema Corte di cassazione […] non riconosce [che l']attività svolta dal mediatore [consista nell’apportare] per sua natura un contributo causale rispetto alla conclusione dell'affare. Il contribuente, quale mediatore finanziario, ha in effetti messo in contatto il potenziale cliente con la banca al fine di addivenire alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle migliori condizioni possibili nel rispetto delle specifiche esigenze del cliente. Infatti, ai sensi dell'art. 1754 c.c., ‘è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare […]’. Il compenso al mediatore finanziario, nel caso in esame, viene erogato a successiva conclusione del contratto di finanziamento. Per quanto fin qui rappresentato, il Collegio ritiene che le prestazioni di servizio rese da Eurocons a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. siano esenti IVA secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. 633/1972”. 6. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi; la contribuente resta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) degli artt. 112 cod. proc. civ. e 7 D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. La CTR ritiene che la contribuente fosse mediatore creditizio ai sensi dell’art. 128-sexies T.U. bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993). Senonché la contribuente, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva negato, persino motivatamente, di possedere siffatta qualifica. Pertanto la CTR fonda la decisione su un fatto diverso e contrastante rispetto a quello dedotto dalla contribuente ed accoglie una domanda diversa e contrastante rispetto a quella effettivamente proposta. Ne consegue che la sentenza è nulla per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 7 D.Lgs. n. 546 del 1992. Essa è altresì nulla per aver posto a fondamento della decisione una circostanza di fatto –la qualifica di mediatore creditizio in capo alla contribuente – concordemente negata sia da questa che dall’Ufficio, inviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 128-sexies T.U. bancario, degli artt. 1 e 3 d.P.R. n. 287 del 2000, dell’art. 1 Decr.Min.Ec.Fin. n. 485 del 2001 e dell’art. 1754 cod. civ. La ricostruzione effettuata dalla CTP in ordine al contenuto della convenzione tra la contribuente e la banca non è stata contestata dalla contribuente nell’atto d’appello ed è stata recepita dalla CTR. È altresì incontroverso, per averlo sostenuto la stessa contribuente in primo grado, che, in base alla convenzione, il suo incarico, esercitato non abitualmente, ma occasionalmente, non prevedeva la promozione e conclusione dei contratti tra i terzi e la banca. La CTR ritiene l’esenzione dall’IVA sul presupposto che le prestazioni della contribuente sarebbero da ricondurre all’attività di intermediazione creditizia, stante la definizione di questa contenuta nell’art. 128-sexies T.U. bancario e la definizione, più in generale, dell’attività di mediazione contenuta nell’art. 1754 cod. civ.: ad avviso della CTR, nella specie, ricorrerebbe l’elemento essenziale della mediazione creditizia rappresentato dalla “messa in relazione” delle parti, tanto più che il compenso alla contribuente veniva erogato a successiva conclusione dei contratti. Molteplici sono gli errori di diritto in cui la CTR incorre: - inconferente è la citazione dell’art. 128 - sexies T.U. bancario, introdotto solo con il D.Lgs. n. 141 del 2010 e non avente efficacia retroattiva; - trovano invece applicazione gli artt. 1 ss. d.P.R. n. 287 del 2000; - la disciplina di cui agli articoli da ultimo citati è falsamente applicata in quanto: --prevede(va) il requisito dello svolgimento di attività abituale, da escludersi nella specie, stanti le stesse affermazioni della contribuente; --prevede(va) l’iscrizione ad apposito albo, da escludersi nella specie, proprio in ragione della non abitualità dell’attività; -- prevede(va) il requisito dell’imparziali tà, da escludersi nella specie, perché la contribuente era legata alla banca da un rapporto di collaborazione in forza del quale era da questa remunerata; -- prevede(va) l’esclusione dall’intermediazione creditizia dell’ipotesi della raccolta di richieste di finanziamento svolta dietro convenzione con istituti di credito, da ritenersi ricorrente nella specie, avuto riguardo all’oggetto del contratto che legava la contribuente alla banca. Ad identiche conclusioni, peraltro, si perviene anche applicando l’art. 128-sexies T.U. bancario. Esclusa dunque la sussistenza di mediazione od intermediazione relativa a concessione e negoziazione di crediti o finanziamenti, deve parimenti escludersi la non imponibilità ai fini dell’IVA ex art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente affermazione, di converso, della sussistenza di operazioni di servizi imponibili ex art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972. 3. A fronte di siffatti motivi, rileva il Collegio che, non costituitasi [OSCURATO:SOCIETA]., non consta in atti la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso a quest’ultima mediante il servizio postale, figurandovi versati, invero, solo l’accettazione cumulativa in data 13 novembre 2015 da parte dell’UNEP presso la Corte d’appello di Roma della richiesta di notificazione ad Eurogroup, nei luoghi della sede e del domicilio eletto, ed a GUIDA Angela, in qualità di legale rappresentante della stessa, nel luogo della residenza. 4. Trova, dunque, applicazione il costante principio per cui, “ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (così da ultimo Sez. 5, n. 20778 del 21/07/2021, Rv.