CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 7613/20 proposto da: -) Azienda USL Valle d'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro ;miti. C.-0‘ St.d tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Crescenzio n. 58 eso n•••n•-- dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) QBE Insurance (Europe) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro cAki tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 5 dicembre 2019 n. 1952; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 1. Nel 2004 l'Azienda USL Valle d'Aosta (d'ora innanzi, per brevità, "la USL") stipulò un contratto di assicurazione della responsabilità civile con la società QBE [OSCURATO:PERSONA]. Tale contratto, a fronte di un premio di euro 1.100.000, conteneva una clausola (definita "franchigia aggregata') per effetto della quale l'assicuratore si obbligava a tenere indenne la USL solo per i sinistri che, cumulati nell'arco di un anno, avessero ecceduto l'importo di euro 1.300.000, fino ad un massimo di euro 10.000.000. Per importi inferiori, il contratto prevedeva l'obbligo dell'assicuratore di risarcire i terzi danneggiati, e quello dell'assicurata di rimborsare l'assicuratore con pagamenti rateali trimestrali. 2. Nel 2017 la QBE convenne dinanzi al Tribunale di Aosta la USL, chiedendone la condanna al pagamento di euro 658.877,38, che la società attrice aveva versato a titolo di risarcimento per conto della USL, con riferimento a sette diversi sinistri. La USL si costituì eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, la nullità della clausola che prevedeva una franchigia aggregata annua di euro 1.300.000. 3. Il Tribunale di Aosta, con sentenza 28 giugno 2018 n. 197 dichiarò nulla la clausola che prevedeva la suddetta franchigia, rigettò la domanda della società assicuratrice, e stabilì che il costo dei sinistri già indennizzati da quest'ultima dovesse restare definitivamente a suo carico. A fondamento della decisione il Tribunale ritenne che l'elevato importo della franchigia, superiore a quello del premio, produceva il paradossale effetto di indurre l'assicurato ad auspicare l'avverarsi di sinistri comportanti elevati obblighi risarcitori; che la suddetta franchigia aggregata "scaricava sull'assicurato l'obbligazione risarcitoria da cui l'assicurazione della responsabilità civile dovrebbe tenerlo indenne"; che di conseguenza la suddetta clausola snaturava la causa concreta del contratto di assicurazione e determinava un ingiustificato svantaggio dell'assicurato; che, infine, la R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 suddetta elevata franchigia costituiva di fatto "una componente del premio stesso". Per tutte le suddette ragioni il Tribunale concluse che la clausola la quale fissava una franchigia aggregata annuo di euro 1.300.000 doveva ritenersi "immeritevole di tutela". La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 4. Con sentenza 5 dicembre 2019 n. 1952 la Corte d'appello di Torino accolse il gravame e condannò la USL al pagamento in favore della QBE della somma di euro 658.877,38, più accessori. La Corte d'appello escluse la nullità del patto di franchigia, osservando che tale patto è indirettamente consentito dall'art. 170 del codice delle assicurazioni; che esso non era privo di causa, dal momento che il contratto prevedeva un massimale di euro 10.000.000 per anno, pari a nove volte l'importo della franchigia; che non aveva alcun rilievo la circostanza che in due anni e mezzo tutti i sinistri causati dall'azienda assicurata, cumulati, non avevano mai superato l'importo della franchigia, dal momento che l'aleatorietà del contratto e la sussistenza della causa assicurativa vanno valutati ex ante, e non ex post; che nessun "approfittamento del contraente forte" poteva immaginarsi nel caso di specie, dal momento che il contratto era stato stipulato all'esito di una trattativa privata ed internnediato da un broker professionale. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla USL con ricorso fondato su sei motivi. Ha resistito con controricorso la QBE. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di motivazione, nonché per violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c.. Il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene due censure.R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 1.1. Con una prima censura la USL formula una tesi così riassumibile: -) il Tribunale aveva dichiarato nullo il patto di franchigia per plurime ed indipendenti ragioni, e fra queste la seguente: che la grande sproporzione tra il premio e la franchigia trasformava quest'ultima "in una componente del premio stesso, e dunque in un ulteriore ed ingiustificato costo" a carico dell'assicurato; -) questa autonoma ratio decidendi non era stata impugnata dalla QBE, la quale si era limitata a censurare l'affermazione secondo cui una elevata franchigia snatura il contratto di assicurazione e induce l'assicurato ad auspicare l'avverarsi di sinistri dalle rilevanti conseguenze risarcitorie; -) l'appello della QBE, pertanto, si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile per carenza di decisività, dal momento che non aveva impugnato tutte le rationes decidendi sottese dalla sentenza impugnata. 1.2. Con una seconda censura, pure contenuta nella illustrazione del primo motivo (p. 10-12), la USL aggiunge che la Corte d'appello in ogni caso ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame in modo immotivato. 1.3. Ambedue le censure contenute in questo primo motivo di ricorso sono infondate. Quanto alla prima censura (secondo cui la QBE aveva trascurato di impugnare una autonoma ratio decidendi su cui si fondava la sentenza di primo grado), essa è infondata per due indipendenti ragioni. 1.3.1. In primo luogo è infondata perché il fugace passaggio motivazionale con cui il Tribunale affermò che una franchigia di importo elevato finisce per divenire "una componente del premio" non costituiva una autonoma ratio decidendi, ma un argomento speso a sostegno della ritenuta nullità del patto di franchigia aggregata per illiceità della causa, ex art. 1418, secondo comma, c.c.. Il Tribunale infatti era chiamato a stabilire se la clausola di franchigia aggregata fosse o non fosse valida: e lo negò, ritenendo quella clausola nulla per illiceità della causa, ex art. 1419, secondo comma, c.c..R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 Dunque pronunciò un "capo di sentenza" in cui affermò la nullità della clausola, ed un "punto di sentenza" in cui fondò il giudizio di nullità sull'illiceità della causa. Questa era la ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata, e questa è stata (correttamente) censurata dalla QBE. 1.3.2. In secondo luogo la censura di cui si discorre è infondata perché nessun giudicato interno poteva essersi formato nel caso di specie (con conseguente inammissibilità dell'appello). Il Tribunale dichiarò infatti nullo il patto di franchigia aggregata, e la QBE chiese al giudice d'appello di dichiarare la validità del suddetto patto. Tanto bastava perché la Corte d'appello potesse esaminare ab imis e di nuovo la questione della validità della suddetta clausola per difetto di causa, a prescindere dagli argomenti spesi dal giudice di primo grado. 1.4. Quanto alla seconda censura (difetto di motivazione), essa resta assorbita dal rigetto della prima: non essendovi stata, infatti, alcuna acquiescenza della QBE alla sentenza di primo grado o parte di essa, non rileva in che modo la Corte d'appello abbia motivato il rigetto della relativa eccezione. In ogni caso - lo si rileva ad abundantiam - il motivo sarebbe stato inammissibile, in quanto il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto con riferimento agli accertamenti di fatto (gli unici rispetto ai quali è concepibile una "spiegazione"). Ma quando si tratti di applicare una regola processuale, quel che rileva è la regola applicata, non il modo i n cui il giudice abbia spiegato la propria scelta. Delle due, infatti, l'una: se le regole del processo sono state rispettate, la sentenza di merito non potrebbe mai essere cassata, quale che fosse la motivazione da essa sottesa; se le regole del processo non sono state rispettate, basterà questo vizio a determinare la riforma della sentenza, in qualunque modo questa sia motivata. 2. Col secondo motivo la USL lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1322, 1323, 1325, 1418, 1419, 1882, 1893, 1897, 1898 e 1926 c.c.. R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 Il motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto valido il patto di franchigia aggregata, e si fonda su plurime argomentazioni così riassumibili: -) la Corte d'appello, per pervenire alla conclusione che nel caso di specie il patto di franchigia aggregata era sorretto da una valida causa giustificativa, aveva considerato soltanto la "causa in astratto" del contratto, ma non la "causa in concreto", come invece avrebbe dovuto fare alla luce della giurisprudenza più recente di legittimità; -) se lo avesse fatto, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che nel caso di specie l'elevato importo della franchigia aveva prodotto due effetti perversi: da un lato, aveva privato il patto di franchigia della sua "causa concreta" (ravvisata nella necessità di corresponsabilizzare l'assicurato nella prevenzione dei sinistri), trasformandola in una porzione del premio; dall'altro aveva alterato il necessario rapporto "normativo ed economico" tra premio e rischio. 2.1. Il motivo è infondato. La USL, in sostanza, imputa alla Corte d'appello di Torino di avere commesso due errori: il primo fu prendere in esame solo la "causa astratta", e non la "causa concreta" del contratto; il secondo fu ritenere valido un contratto di assicurazione il quale preveda una franchigia superiore al premio. Nessuno di tali errori, tuttavia, sussiste. 2.2. Quanto al primo profilo, la Corte d'appello non ha affatto fondato la propria decisione su astratte considerazioni circa la nozione di "causa del contratto", né trascurato di esaminare se la polizza stipulata dalla USL avesse una o non avesse una "causa concreta" lecita e meritevole di tutela. La Corte d'appello infatti ha esaminato non solo il premio e la franchigia, ma anche altri patti contrattuali ritenuti rilevanti, concludendo che la polizza una sua causa concreta l'aveva: essa infatti garantiva la USL fino ad un massimale di 10.000.000 di euro per anno, sicché non poteva sostenersi che il premio fosse stato "inutilmente pagato". R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 2.3. Quanto al secondo profilo, non può condividersi l'assunto da cui muove la difesa della USL, secondo cui la pattuizione di una franchigia aggregata pari o superiore al primo costituisca, di per sé e sempre, un patto nullo per difetto di causa. 2.4. La franchigia è il patto in virtù del quale l'assicuratore e l'assicurato concordano che una parte del rischio resti a carico (sempre, oppure a determinate condizioni) del secondo. Può essere di vario tipo (semplice o relativa; assoluta; aggregata con o senza anticipazione): quella "aggregata", oggetto del presente giudizio, sorse nella prassi assicurativa anglosassone, per poi approdare nel nostro Paese alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, principalmente nel campo delle assicurazione della r.c.a. di intere flotte di veicoli. Il patto di franchigia aggregata ha molteplici funzioni, e tutte certamente meritevoli: -) responsabilizzare l'assicurato, evitando il rischio di c.d. "azzardo morale" (il rischio, cioè, che l'assicurato si abbandoni a condotte imprudenti o negligenti, fidando nel fatto che i suoi danni saranno pagati dall'assicuratore); -) ridurre i costi di gestione e liquidazione dei sinistri di meno rilevante valore; -) consentire all'assicurato di accollarsi solo i rischi i cui costi ritiene, in base alla sinistrosità pregressa, di potere sostenere; -) ridurre, conseguentemente, l'ammontare del premio, il cui importo è necessariamente legato alla frequenza dei sinistri; -) nel caso di franchigia aggregata con anticipazione del risarcimento a carico della compagnia anche per i sinistri sottosoglia, infine (come nel caso di specie), l'assicurato si affranca dall'onere di gestione e liquidazione dei sinistri. Si tratta dunque di funzioni tutte meritevoli di tutela, in quanto intese a responsabilizzare l'assicurato e ridurre i costi, mercé la relazione inversa: "maggior franchigia = minor premio". 2.5. La USL ricorrente non nega che il patto di franchigia aggregata sia valido ed efficace in astratto, ma contesta che lo sia stato in questo caso concreto: R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 l'elevato importo della franchigia, infatti, avrebbe "snaturato il contratto"; "stravolto la funzione della franchigia"; trasformato quest'ultima in una parte del premio; alterato, di conseguenza, il necessario rapporto di corrispondenza tra premio e rischio. Nessuno di questi argomenti, per quanto validamente esposti, riesce tuttavia a convincere la Corte. 2.5.1. La franchigia concordata dalle parti del presente giudizio, in primo luogo, non ha né privato il contratto della sua funzione indennitaria, né soppresso l'alea che ne forma elemento essenziale. E' infatti pacifico che la polizza prevedeva un massimale di 10 milioni di euro: massimale non irraggiungibile, per una amministrazione sanitaria. Così, a mo' d'esempio, sarebbero stati sufficienti due diversi errori del personale sanitario intra partum (ad es., colpevole ritardo nell'esecuzione d'un parto cesareo, con ipossia cerebrale del neonato) per esporre la USL al rischio di risarcimenti che avrebbero eroso la maggior parte del massimale, se non la sua interezza. Si vuol dire che alla stregua dei rischi cui era esposta la USL sotto il profilo della qualità, della quantità e della frequenza, appare arduo sostenere che la franchigia di 1,3 milioni abbia avuto l'effetto di "riversare sull'assicurato l'obbligazione risarcitoria da cui l'assicuratore avrebbe dovuto tenerlo indenne". In secondo luogo, il contratto prevedeva sì una franchigia aggregata, ma nello stesso tempo attribuiva all'assicuratore la funzione di anticipare gli indennizzi sottosoglia direttamente ai terzi danneggiati, salva rivalsa verso l'assicurato. L'assicuratore, dunque, svolgeva anche una funzione di mandatario e garante, attività che costituiva di per sé un vantaggio per l'assicurato, e che non può essere trascurata allorché si tratti di stabilire se il contratto era privo di una causa concreta. 2.5.2. Tanto meno è sostenibile che il patto di franchigia dovesse ritenersi nullo (per difetto di causa) in quanto alterava "il rapporto fra premio e rischio". Ciò per più ragioni. R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 In primo luogo, la correlazione tra rischio e premio riguarda il premio puro, non i caricamenti. Il premio puro non può essere inferiore al rapporto tra il costo complessivo dei sinistri pagati dall'assicuratore entro un certo periodo di tempo assunto come base di calcolo, e il numero complessivo degli assicurati, da calcolarsi su valide basi statistico-attuariali; nessun limite esiste tuttavia alla misura dei caricamenti, ovvero al compenso che l'assicuratore ritiene di esigere quale remunerazione della pèropria attività. Così come il prezzo di qualsiasi bene o servizio, anche la tariffa d'una assicurazione può essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, e salva l'ipotesi del dolo decettivo o di altri vizi del consenso, non basta dimostrare di aver pagato caro un servizio, per invocare la nullità del contratto. In secondo luogo, ai fini dell'interpretazione del contratto "non costituisce idoneo strumento ermeneutico quello desunto dalla entità della tariffa, atteso che la determinazione di quest'ultima risulta da calcoli statistici e matematici (sulla frequenza dei rischi, sulle spese di organizzazione ecc.) rimessi esclusivamente all'assicuratore ed avulsi da veri e propri patti negoziali", come già ritenuto da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 5663 del 18/09/1986, Rv. 448150 - 01). In terzo luogo, anche ad ammettere che un contratto di assicurazione possa dirsi "nullo" quando all'assicurato sia addossato un premio esorbitante rispetto al rischio, resterebbe pur sempre il fatto che per stabilire quale dovesse essere nel caso specifico il corretto rapporto fra premio e rischio occorrerebbe conoscere l'andamento statistico della sinistrosità per aziende delle medesime dimensioni e col medesimo bacino di utenza di quella oggi ricorrente, circostanza rimasta estranea al presente giudizio. In quarto luogo, la USL per sostenere l'incoerenza tra premio e rischio muove da un assunto indimostrato: e cioè che un premio annuo di euro 1.100.000 sarebbe (stato) quello dovuto per una polizza priva di franchigia aggregata. Da ciò trae la conclusione che, prevedendo il contratto una franchigia aggregata, il premio sarebbe dovuto essere necessariamente inferiore. Si tratta, però, di una evidente petizione di principio: sia perché nel giudizio di merito non è mai stato accertato quale dovesse essere un corretto rapporto economico tra il premio puro e il rischio; sia perché la parte di premio R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 eccedente il premio puro (caricamento) non è collegata all'andamento statistico del rischio, ma può dipendere da una infinità di variabili, ivi compresa la natura e la quantità dei servizi aggiuntivi erogati dall'assicuratore all'assicurato: e nel caso di specie, come già detto, l'assicuratore aveva contrattualmente assunto l'obbligo di gestire anche i sinistri non indennizzabili, ed anticipare il relativo risarcimento ai terzi danneggiati. 2.6. La Corte non intende negare che una franchigia aggregata di elevato importo possa in realtà dissimulare una parte del premio; oppure possa essere concordata a scopo di elusione fiscale (al fine di ridurre la base imponibile su cui è calcolata l'imposta di cui all'art. 1 della I. 29 ottobre 1961, n. 1216), od ancora possa avere l'effetto di annullare di fatto l'alea contrattuale (ad es., quando sia di importo tale da rendere sommamente inverosimile che possa essere superata, avuto riguardo ai danni che l'assicurato può concretamente arrecare). Tale giudizio, tuttavia, non può essere compiuto in modo analitico a priori, come se la nullità del contratto fosse un corollario indefettibile di franchigie w t. pari od anche superiori al premio. Quel giudizio dovrà necessariamente essere sintetico a posteriori, e cioè formulato sulla base dell'analisi dei patti contrattuali, della natura del rischio, e se necessario dei premi pagati dall'assicurato per analoghi contratti negli anni precedenti. Così, a mero titolo d'esempio, possono costituire indici sintomatici della nullità del patto di franchigia aggregata, in quanto dissimulante una parte del premio, oltre l'entità della franchigia stessa, la circostanza che l'assicurato si obblighi a versarla all'assicuratore delegato alla liquidazione anche dei sinistri sottosoglia, per di più in quote fisse e periodiche (e non in base all'andamento dei sinistri); la circostanza che l'importo della franchigia sia posto a base del calcolo della provvigione dovuta all'intermediario; la circostanza che, negli anni precedenti, l'assicurato a copertura dei medesimi rischi avesse versato un premio pari alla somma del premio e della franchigia aggregata previsti dal nuovo contratto. Indici sintomatici che, nel presente giudizio, non sono stati né dedotti, né accertati. R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1322 e 1325 c.c., nonché dell'articolo 170 codice delle assicurazioni. Anche questo motivo censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha escluso la nullità del patto di franchigia aggregata. In aggiunta agli argomenti già spesi col secondo motivo di ricorso, con questo terzo motivo la ASL investe la sentenza d'appello nella parte in cui, a sostegno del rigetto dell'eccezione di nullità del patto di franchigia, ha richiamato l'articolo 170 codice delle assicurazioni. Avverso tale statuizione la Asl sviluppa una tesi giuridica così riassumibile: -) il patto di franchigia, astrattamente lecito e valido, ha lo scopo di responsabilizzare l'assicurato, ed incentivarlo a una prudente gestione del rischio; -) tale patto, tuttavia, cessa di essere lecito quando finisce per snaturare la causa assicurativa; -) il patto di franchigia snatura la causa assicurativa quando: a) "addossa completamente e ingiustificatamente" all'assicurato l'obbligazione risarcitoria; b) è di importo superiore al premio; c) è di importo tale da non risultare coerente con la finalità di prevenzione del moral hazard. 3.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già esposte in precedenza. Resta solo da aggiungere che non appaiono decisive, a sostegno della tesi della ricorrente, né la [OSCURATO:PERSONA] 260/D del [OSCURATO:DATA_NASCITA], né la giurisprudenza amministrativa citata a p. 25 del ricorso. Non la prima, in quanto la suddetta Circolare, avente ad oggetto l'assicurazione della r.c.a., non ha certo - né avrebbe potuto - escluso tout court la validità dei patti di franchigia aggregata; non la seconda, in quanto avente ad oggetto una fattispecie ben diversa da quella oggi in esame, in cui l'assicurato si era obbligato ad anticipare periodicamente ed in misura fissa, all'assicuratore, l'importo della franchigia aggregata. R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 4. Col quarto motivo la ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello avrebbe escluso la sussistenza di una sproporzione tra franchigia e premio in modo immotivato. 4.1. Il motivo è infondato. Le sezioni unite di questa Corte hanno già stabilito che la nullità di una sentenza per vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., può essere affermata solo in due casi estremi: o quando la motivazione manchi del tutto, oppure quando sia oggettivamente incomprensibile. Né l'una, né l'altra di tali ipotesi ricorrono nel caso di specie. 5. Col quinto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1322 e 1325 c.c.. Il motivo torna a sostenere che la Corte d'appello avrebbe ritenuto valido il contratto in modo erroneo, senza esaminarne la causa in concreto, ed avendo formato in modo "aprioristico" e con "vuoti proclami" l'effettiva utilità della copertura assicurativa prestata dalla QBE. 5.1. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte supra, al § 2.2. 6. Col sesto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1325, 1362, 1363 e 1423 c.c. Nella illustrazione del motivo si espone una tesi così riassumibile: -) la Corte d'appello ha affermato che il contratto non era privo di causa, perché l'interesse delle parti era garantire la responsabilità civile della USL, che questa copertura venne effettivamente garantita; -) la Corte d'appello, di conseguenza, ha commesso l'errore di valutare l'esistenza della causa in base alla volontà delle parti; -) tale affermazione fu erronea, in quanto le nullità contrattuali prescindono dalle intenzioni delle parti, né esse restano sanata dal fatto che le parti abbiano dato volontaria esecuzione al contratto stesso. R.G.N. 7613/20 Camera di consiglio del 24 marzo 2022 6.1. Il motivo - anche se non restasse assorbito dal rigetto dei precedenti - è infondato, perché muove da una lettura parcellizzata e non corretta della sentenza d'appello. Quest'ultima, infatti, non ha mai affermato quel che la ricorrente pretende di farle dire, e cioè che il contratto di assicurazione non era nullo, perché così le parti lo avevano voluto. La Corte d'appello ha spiegato (con ampia motivazione: pp. 10-12) che quel contratto non era nullo perché aveva una sua causa concreta ed una sua utilità, tangibile ed evidente, per la USL. Ed affermare che un contratto non è privo di causa concreta, perché utile alle parti e coerente con le loro intenzioni è affermazione non erronea in punto di diritto. 7. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la t. presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Azienda USL Valle d'Aosta alla rifusione in favore di QBE Insurance (Europe) Ltd. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 11.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i