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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09825/2026

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dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3903/2019 depositata il 26/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4694/2020Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 9825/2026Data pubblicazione 16/04/20261.

Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò tre avvisidi accertamento, emessi dall’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Genzano peromessa denuncia TARSU, anni dal 2010 al 2012, TARES, anno 2013, eTARI, anno 2014.Con l’atto impugnatorio fu contestata l’individuazione della superficietassabile (820 mq) in assenza dei presupposti fattuali.Il ricorso in primo grado fu respinto così come in grado di appello.Il giudice di secondo grado per quel che rileva in questa sede affermòcome fosse risultato accertato (alla luce della documentazione prodottadal Comune nonché delle stesse affermazioni della società ricorrente) cheil Casale fosse una struttura destinata allo svolgimento di un’attivitàcommerciale.In particolare fu osservato che “con riferimento all’utilizzo degli immobiliper lo svolgimento di attività commerciale di ristorazione, se dubbipotevano originariamente esserci, invero generati dalla mancata denunciaa fini Tares da parte del contribuente, questi sono stati del tutto fugati, sianel corso del giudizio di primo grado che nello svolgimento delle difese diappello, ove anche la parte contribuente, in diversi passaggi, haconfermato l’esercizio dell’attività commerciale, peraltro da ritenersiesercitata in modo stabile ed organizzato e con l’uso della cucina, comerisulta anche dalla consultazione del sito Internet”.Circa la consistenza degli immobili, la misurazione fu ritenuta correttain forza delle planimetrie tecniche, sulla documentazione allegata aiverbali di sopralluogo della polizia municipale, facenti fede fino a quereladi falso.demolite.Avverso la decisione la società contribuente ha presentato ricorso affidatoa cinque censure, resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 4694/2020Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 9825/2026Data pubblicazione 16/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve osservarsi che la ricorrente ha rinunciato alricorso, dando atto che, nelle more della definizione del giudizio, le partisono addivenute ad una soluzione transattiva della controversia e, perl’effetto, ha chiesto di dichiararsi estinto il giudizio con compensazionedelle spese di lite.

È stato, a tal fine, depositato l’atto di accettazione dellarinuncia da parte del Comune di [OSCURATO:SOCIETA].Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il giudizio vadichiarato estinto.

Spese compensate.L’esito del giudizio rende superflua l’elencazione dei motivi di ricorso.Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quantosanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipicidel rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n.23175/2015; Cass. n. 10140/2020).

P.Q.MDichiara l’estinzione del processo.Spese compensate.Così deciso in Roma, il 13 marzo 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3903/2019 depositata il 26/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4694/2020Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 9825/2026Data pubblicazione 16/04/20261. Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò tre avvisidi accertamento, emessi dall’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Genzano peromessa denuncia TARSU, anni dal 2010 al 2012, TARES, anno 2013, eTARI, anno 2014.Con l’atto impugnatorio fu contestata l’individuazione della superficietassabile (820 mq) in assenza dei presupposti fattuali.Il ricorso in primo grado fu respinto così come in grado di appello.Il giudice di secondo grado per quel che rileva in questa sede affermòcome fosse risultato accertato (alla luce della documentazione prodottadal Comune nonché delle stesse affermazioni della società ricorrente) cheil Casale fosse una struttura destinata allo svolgimento di un’attivitàcommerciale.In particolare fu osservato che “con riferimento all’utilizzo degli immobiliper lo svolgimento di attività commerciale di ristorazione, se dubbipotevano originariamente esserci, invero generati dalla mancata denunciaa fini Tares da parte del contribuente, questi sono stati del tutto fugati, sianel corso del giudizio di primo grado che nello svolgimento delle difese diappello, ove anche la parte contribuente, in diversi passaggi, haconfermato l’esercizio dell’attività commerciale, peraltro da ritenersiesercitata in modo stabile ed organizzato e con l’uso della cucina, comerisulta anche dalla consultazione del sito Internet”.Circa la consistenza degli immobili, la misurazione fu ritenuta correttain forza delle planimetrie tecniche, sulla documentazione allegata aiverbali di sopralluogo della polizia municipale, facenti fede fino a quereladi falso.demolite.Avverso la decisione la società contribuente ha presentato ricorso affidatoa cinque censure, resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 4694/2020Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 9825/2026Data pubblicazione 16/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve osservarsi che la ricorrente ha rinunciato alricorso, dando atto che, nelle more della definizione del giudizio, le partisono addivenute ad una soluzione transattiva della controversia e, perl’effetto, ha chiesto di dichiararsi estinto il giudizio con compensazionedelle spese di lite. È stato, a tal fine, depositato l’atto di accettazione dellarinuncia da parte del Comune di [OSCURATO:SOCIETA].Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il giudizio vadichiarato estinto. Spese compensate.L’esito del giudizio rende superflua l’elencazione dei motivi di ricorso.Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quantosanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipicidel rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n.23175/2015; Cass. n. 10140/2020). P.Q.MDichiara l’estinzione del processo.Spese compensate.Così deciso in Roma, il 13 marzo 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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