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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34645/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che: 1) quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha ritenuto integrato il reato ancor prima che intervenissero i propri parenti escludendo che si trattasse di reazione istintiva per difendersi dalla aggressione di costoro; 2) quanto all'esclusa esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., ha osservato come ineccepibile si presentasse l'azione del personale di polizia che non eccedeva i limiti delle proprie attribuzioni; 3) quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato la modalità concreta della condotta posta in essere ripetutamente nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti; 4) quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ha evidenziato le ragioni per cui doveva ritenersi insussistente una prognosi favorevole in ordine al rischio di recidiva senza alcun riferimento ai limiti legali a cui accenna eccentricamente il ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che: 1) quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha ritenuto integrato il reato ancor prima che intervenissero i propri parenti escludendo che si trattasse di reazione istintiva per difendersi dalla aggressione di costoro; 2) quanto all'esclusa esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., ha osservato come ineccepibile si presentasse l'azione del personale di polizia che non eccedeva i limiti delle proprie attribuzioni; 3) quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato la modalità concreta della condotta posta in essere ripetutamente nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti; 4) quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ha evidenziato le ragioni per cui doveva ritenersi insussistente una prognosi favorevole in ordine al rischio di recidiva senza alcun riferimento ai limiti legali a cui accenna eccentricamente il ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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