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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2025

Cassazione n. 37577/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta semplice documentale ; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato formulando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce l'insussistenza del reato per difetto di offensività della condotta, ulteriormente argomentando con memoria depositata il 4 ottobre 2025; - che il predetto motivo di ricorso, così come proposto, è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta, postulando, al contrario, un'inammissibile rivalutazione della prova ed un apprezzamento in fatto precluso a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta semplice documentale ; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato formulando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce l'insussistenza del reato per difetto di offensività della condotta, ulteriormente argomentando con memoria depositata il 4 ottobre 2025; - che il predetto motivo di ricorso, così come proposto, è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta, postulando, al contrario, un'inammissibile rivalutazione della prova ed un apprezzamento in fatto precluso a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 37577/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris