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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29912/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1117/01/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], Sezione misure di prevenzione, con decreto in data 26/03/2021, dep. 15/10/2021, in parziale riforma dei provvedimenti del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 02/11/2016 inerenti alle misure di prevenzione reali e personali a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (proposti) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (terze interessate), rigettava la proposta di sequestro e confisca in relazione ad alcuni dei beni confiscati, confermando a carico dei proposti la misura della sorveglianza speciale e la confisca di altri beni loro riconducibili, seppur intestati a terzi, che pure hanno proposto ricorso in questa sede.

Avverso tale provvedimento ricorrono, con distinti ricorsi, tanto i proposti che le terze interessate.

A) Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (sorveglianza speciale di PS per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, con prescrizioni e fissando la cauzione di € 3.000,00, oltre la confisca di un immobile) e della moglie [OSCURATO:PERSONA] (quale terza interessata limitatamente alla misura di prevenzione della confisca), ha proposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:

1. omessa e/o apparente motivazione; violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 6 CEDU, 125, comma 3, cod. proc. pen., 10, commi 2, 16, 18 e 24 D.Igs. n. 159/2011, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

La censura attiene al capo relativo alla confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA].

A) Si premette, anzitutto, che la Sesta sezione della Corte di Cassazione, in data 3/11/2021, con sentenza n. 21624 del 3/11/2021, ha annullato senza rinvio con la formula "perché il fatto non sussiste" la sentenza di condanna dei Fontana emessa dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] (cui il provvedimento impugnato fa riferimento per affermare la 'mafiosità delle imprese a carico dei Fontana') che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui agli art. 416-bis cod. pen. (capo A) e 12-quinques

I. n. 356/1992 (capi B, C e D). al) Si lamenta, poi, che tutto il costrutto accusatorio sia fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (MOIO Roberto, VILLANI Consolato, GENNARO Mario, [OSCURATO:PERSONA] Enrico e [OSCURATO:PERSONA] Antonino) che avevano solo genericamente affermato che le società dei fratelli Fontana fossero "use alla pratica della sovrafatturazione su lavori stimati in eccesso o mai eseguiti o inutili".Infine, sempre sulla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, ha voluto sottolineare come le stesse, in merito all'illiceità dei fondi per la loro costituzione e dei proventi, fossero tutte de relato.

In particolare, la difesa assume che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in merito alle censure difensive che erano supportate da allegazioni finalizzate alla dimostrazione dell'inesistenza di una pericolosità qualificata nel perimetro temporale indicato dai giudici di merito e della liceità del patrimonio dei Fontana.

Infine, ha sottolineato come la Corte di appello abbia omesso di approfondire l'eccezione difensiva principale in merito alla misura patrimoniale e cioè di verificare "il momento in cui furono costituite le società sottoposte a sequestro e la modesta partecipazione del proposto nella [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 19 gennaio 2011".

Stesso dicasi per la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (16 aprile 2004 e 6 aprile 2004), entrambe costituite in periodi antecedenti ai fatti contestati; a2) ulteriore omissione motivazionale sarebbe avvenuta in merito al mancato esame delle prove orali richiamate dai due ricorrenti e assunte nel procedimento penale c.d. [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento alle 'fatture gonfiate'.

Nell'elencare le testimonianze dei dipendenti della società, di cui si trascrive pedissequamente il contenuto, si evidenzia che se fossero state prese in considerazione, unitamente alle perizie prodotte dalla difesa, avrebbero contribuito a smontare l'accusa di emissione di fatture gonfiate (la Corte di merito, invece, si era supinamente adagiata sui generici de relato dei collaboratori); a3) denuncia il silenzio della Corte in merito alla documentazione prodotta all'udienza del 4 dicembre 2020 inerente al riconoscimento da parte dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati della regolarità contabile del credito dei fratelli Fontana verso la società [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguente autorizzazione al pagamento della somma di € 816.000,00.

Ciò, ancora di più, attesterebbe la regolarità dei lavori eseguiti sui mezzi della [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e l'inesistenza delle asserite sovrafatturazioni; a4) contesta il mancato esame della consulenza di parte, del dott. [OSCURATO:PERSONA] (ed al suo esame all'udienza del 3 luglio 2020), dalla quale emerge la congruità del patrimonio con quanto costituisce reddito delle attività commerciali svolte dalle singole società attenzionate.

Riporta, infine, parte della testimonianza e della consulenza assumendo che da tali elementi si percepisce addirittura il minor guadagno della società con riferimento alle prestazioni eseguite in favore della [OSCURATO:SOCIETA].2. violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 10, commi 2, 16, 18 e 24 D.Igs. n. 159/2011, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

La censura attiene al capo della confisca dell'immobile di proprietà dei due coniugi sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 37 (atto di compravendita del bene in data 22/03/2002). bl) si lamenta di essere di fronte ad una motivazione, sul punto, 'tautologica' in quanto il giudice di merito, in difetto di condotte o fatti che potessero giustificare il sospetto di una appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] ad associazioni criminose in epoca anteriore all'acquisto, avrebbe ampliato il periodo di pericolosità del preposto (e precisato dalla stessa Corte, da 2001 al 2012) quasi che la pericolosità del padre (FONTANA Giovanni) si riverberasse sul figlio.

L'acquisto del bene, infatti, è avvenuto prima che si instaurassero rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] ed ancor prima che venisse costituita la SEMAC (22/10/2002), quindi è inesistente il requisito della pericolosità sociale a carico del Fontana al momento dell'acquisizione del bene, peraltro fondata, seppur su elementi comunque successivi all'acquisto del bene, esclusivamente sulla contestazione associativa di cui al procedimento penale [OSCURATO:SOCIETA] per cui è intervenuta assoluzione; b2) per quanto riguarda la posizione della SURACE, terza interessata, la Corte di merito ha omesso di prendere in considerazione le allegazioni difensive in merito alla sussistenza di lecite disponibilità economiche proporzionate all'acquisto dell'immobile.

In particolare, si era omesso di apprezzare la circostanza, di cui lo stesso provvedimento impugnato aveva dato atto, della provvista riconducibile ad una cospicua vincita al maggio 1999 (£ 291.992.945). b3) si era altresì omesso di considerare la capacità economica personale della ricorrente con riferimento alla somma di € 51.000,00 in suo possesso (proveniente da regali di nozze e versata il 24 settembre 2001) ed al saldo del conto titoli cointestato con il padre (oltre 39.000 euro), focalizzandosi solo sul bonifico paterno, successivo all'atto di vendita;

3. violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 10, commi 2, 16, 18 e 24 D.Igs. n. 159/2011, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

Con il terzo motivo ci si duole della insussistenza dei presupposti della pericolosità qualificata a carico del FONTANA [OSCURATO:PERSONA] conseguenza inevitabile a seguito della sentenza della sentenza della Sesta sezione della Corte di cassazione che ha escluso l'esistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che all'applicazione della misura di prevenzione personale si era pervenuti esclusivamente in forza della pendenza del processo penale ed omettendo ogni valutazione in merito alla sussistenza di una concreta ed attuale pericolosità qualificata in capo al ricorrente.

B) Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '45), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '71), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '74), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '77) e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 77), quale terza interessata limitatamente alla misura patrimoniale della confisca, ha proposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce:

1. violazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per assoluta carenza di motivazione e/o motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale dei preposti.

Il giudizio di pericolosità qualificata si fondava sulla ritenuta partecipazione dei fratelli Fontana all'associazione di stampo mafioso, tanto che se ne era delimitato l'ambito alla contestazione associativa di cui al procedimento [OSCURATO:SOCIETA], (ovvero dal 2001 al 2021), in difetto di validi elementi, seppure indiziari, aventi carattere dimostrativo ed a fronte, invece, di un compendio che deponeva, in ragione del vissuto di ciascuno, per l'esclusione di legami con le pregresse vicende processuali del padre.

Di conseguenza, del tutto apodittico era affermare che la ditta dei fratelli Fontana avesse acquisito la manutenzione dei mezzi della Ecotherm e, poi, (in prosecuzione) della [OSCURATO:SOCIETA]. sfruttando il ruolo di trait union che il [OSCURATO:PERSONA] (direttore della [OSCURATO:SOCIETA]) aveva svolto tra l'omonima famiglia mafiosa dei Fontana e la [OSCURATO:SOCIETA] stessa, quale supporto imprenditoriale che avrebbe consentito alla cosca di entrare nel relativo settore imprenditoriale.

2. omessa motivazione e/o motivazione apparente in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia utilizzate a carico dei preposti.

Si lamenta la portata inconferente delle propalazioni dei collaboratori di giustizia.

Invero, l'assunto secondo cui i Fontana, nel corso dell'attività di manutenzione dei mezzi della [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbero orchestrato una gestione truffaldina perpetrata con un meccanismo di sovrafatturazione, i cui proventi dal 2008 i Fontana sarebbero stati costretti a dividere con altre consorterie mafiose (Condello, [OSCURATO:PERSONA] e Tegano che avrebbero dal canto loro realizzato alcuni danneggiamenti in danno dei mezzi della [OSCURATO:SOCIETA] per costringere i Fontana a corrispondere parte di quei profitti illeciti) restava privo di valido substrato dimostrativo, stante l'assenza della contestazione di una sola fattispecie di truffa per emissione di una fattura gonfiata, di un lavoro non svolto o di una doppia fatturazione per lo stesso intervento di manutenzione Si lamenta, poi, l'inesistente attualità della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento si fondava su una sorta di "colpa di autore per prosecuzione" ricavata dai precedenti penali e in assenza di elementi dimostrativi che costui fosse il reale dominus delle imprese dei figli ovvero se ne fosse in qualche modo interessato.

Infine, si evidenzia la totale assenza di elementi che dovrebbero attestare 'la mafiosità delle imprese' (individuando, quindi, una violazione della lett. b) per omessa motivazione).

3. assenza di motivazione in relazione agli artt. 4 e 6 D.Lgs. n. 159/2011 in ordine alla sussistenza di una pericolosità attuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoposti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno che la Corte d'appello aveva ricondotto alla data di emissione del decreto di primo grado (2015), pur a fronte di un accertamento che poneva a fondamento di quel giudizio i fatti oggetto del procedimento penale (dal 2001 al 2012), peraltro, smentiti dalla recente assoluzione. 4) omessa motivazione in ordine ai presupposti e all'asserita sproporzione tra acquisti e risorse lecite con riferimento alla confisca dei beni patrimoniali e delle quote societarie intestate a ricorrenti. a4) omessa motivazione sulla natura di imprese mafiose della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA].

Il fatto che le ditte dei Fontana fossero state inserite nel settore della raccolta dei rifiuti del comune di [OSCURATO:PERSONA] grazie alla compiacenza del [OSCURATO:PERSONA] al quale era nota la caratura mafiosa del [OSCURATO:PERSONA] era elemento del tutto inconsistente a comprovare la sussistenza del metodo mafioso.

In realtà, l'ipotesi che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse speso in loro favore fuga il dubbio dell'essersi avvalsi di metodi mafiosi (a tutto concedere avrebbero solo sfruttato un rapporto di amicizia).

Anche l'ipotesi che nel corso della gestione della società mista il [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un qualche abuso (da cui i Fontana sarebbero stati assolti per non aver commesso il fatto, rilievo importante perché escluderebbe un'iniziativa coatta del terzo, ma lascerebbe intendere una sua libera iniziativa) per favorire i ricorrenti nell'affidamento delle commesse non valeva a concretizzare l'utilizzo di metodi mafiosi nella gestione delle attività economiche.

Del pari era a dirsi con riguardo allo "sfruttamento" delle conoscenze per ampliare la propria attività, fatto comune alle realtà imprenditoriali e di per sé non evocativo del metodo mafioso.

Infine, l'ipotesi che le società dei Fontana fossero imprese mafiose era smentita dagli esiti della sentenza di assoluzione del relativo procedimento di merito, poggiando il provvedimento di confisca sul presupposto che i redditi della società, in particolare della Semac e delle [OSCURATO:SOCIETA], in quanto profitti di società mafiose, andavano considerati illeciti e come tali non potevano legittimare né gli incrementi patrimoniali delle stesse società, né quelli personali del Fontana. b4) carenza di motivazione in ordine agli acquisti dei beni personali effettuati dai fratelli Fontana e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Le censure ripercorrono quelle già svolte nel precedente ricorso e lamentano l'assenza di una motivazione analitica dei singoli incrementi patrimoniali e verifica sulla capacità reddituale della proposta.

C) Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce:

1. violazione degli artt. 4 e 28 d.lgs. n. 159/2011 e mancanza di motivazione sull'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].

La censura attiene alla riconosciuta pericolosità del proposto in quanto non soltanto basata solo sulla motivazione della sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (per la quale era stato dichiarato estraneo ai fatti dalla già più volte richiamata decisione della Sesta sezione di codesta Corte), ma non ne era stata neppure valutata la sua attualità, posto che la pronuncia impugnata interveniva a distanza di ben dieci anni dalla contestazione dei fatti ed aveva riferito il giudizio di appartenenza al momento in cui il decreto era stato emesso (2015), e non piuttosto al momento in cui si arrestava la intestazione (2012), ovvero alla data di accertamento dei singoli reati iscritti in rubrica.

Precisa, infine, che dalla lettura dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 il giudice della prevenzione non può fondare il proprio giudizio esclusivamente sugli esiti di un procedimento penale che è pervenuto all'assoluzione in via definitiva dell'imputato.

2. violazione ed erronea applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 sia con riferimento al contenuto della consulenza di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] che non era stata adeguatamente valutata, che, ancora una volta, agli esiti assolutori di cui al dictum della sentenza della Sesta sezione che ha annullato la sentenza di condanna degli odierni ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; anche in tal caso si denuncia che la motivazione si sia basata solo ed esclusivamente sulla sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, con riguardo all'attività di impresa svolta dalla Semac non si era tenuto nel debito conto che l'incidenza del reddito ricavato dai servizi resi in favore della partecipata [OSCURATO:SOCIETA] costituiva appena il 40% del fatturato con una marginalità, dovuta alla scontistica applicata, di gran lunga inferiore a quella ricavata nel rapporto con clienti privati (sussistevano, pertanto, redditi che si sottraevano alla presunzione di pericolosità illecita in quanto dotati di autonoma e lecita causale, idonei a recidere quella dicotomia di insieme operata dalla Corte territoriale).

Inoltre, si era disatteso il rilievo costituito dal fatto che l'amministrazione giudiziaria della Semac aveva incassato le somme dovute a seguito dell'attività ritenuta "illecita" (si tratta di somme liquidate in decreto ingiuntivo - verificare a quali servizi però attengono le fatture ossia se servizi resi in favore della consociata [OSCURATO:SOCIETA] ovvero verso terzi; a detta del ricorrente sembrerebbero crediti verso [OSCURATO:SOCIETA]).

Infine, l'intervenuta sentenza assolutoria escludeva la riconducibilità nell'area dell'impresa mafiosa della società ascrivibili ai fratelli Fontana, Semac, Sice e [OSCURATO:SOCIETA].

D) Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '45), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '69), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '74), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '69) e [OSCURATO:PERSONA] (quale terza interessata limitatamente alla misura patrimoniale della confisca) ha proposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce:

1. violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 ed in relazione all'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011.

Si lamenta come la decisione del giudice della prevenzione, che ha riconosciuto la pericolosità sociale dei prevenuti (in forza di un operato giudizio di "appartenenza" al sodalizio de quo), si sia basata solo sulla sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (annullata dalla Corte di cassazione, come più volte ribadito).

Avendo il decreto impugnato riportato pedissequamente gli esiti del procedimento penale quali elementi confermativi del giudizio di pericolosità sociale, neppure poteva farsi leva sulla distinzione concettuale tra "appartenenza" e "partecipazione", essendo il relativo giudizio stato accentrato unicamente negli elementi apprezzati ai fini della condanna penale.

Del tutto assente era quindi la motivazione con riferimento alle misure reali.

Inoltre, si deduce che il decreto impugnato nulla ha affermato in merito alla attualità della pericolosità sociale, erroneamente valutata al momento in cui è stato emesso il decreto applicativo (2015) e non piuttosto nel momento in cui ne è stata assunta la valutazione (2012), tenuto conto che era venuta meno anche la condotta di partecipazione penalmente rilevante (essendo al riguardo i ricorrenti stati assolti) rispetto alla quale, in ipotesi, si poteva applicare la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo.2. violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011.

Ricorso all'ipotesi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. ed applicazione del disposto di cui all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011.

Si sostiene il rilievo a fini caducatori anche in punto della disposta confisca derivante alla sopravvenienza della sentenza di annullamento senza rinvio della Sesta sezione di questa S.C., avente rilievo tanto sul giudizio di pericolosità qualificata dei ricorrenti (con preclusione di poter accedere al giudizio di eventuale sproporzione), quanto sulla possibilità di individuare un contesto temporale di pericolosità che consenta di parametrare rispetto allo stesso il giudizio di proporzione.

Il decreto impugnato aveva, infatti, recepito l'assunto del procedimento principale, ritenuto dirimente, in ordine alla natura mafiosa delle imprese esercitate da ciò facendone discendere un giudizio di intrinseca pericolosità dei beni.

Con particolare riguardo alla SEMAC, si era disattesa la censura difensiva - che sulla scorta di specifica consulenza aveva quantificato l'incidenza di percezione di utilità dalla società partecipata [OSCURATO:SOCIETA] nella misura del 40% del fatturato - ritenendo genericamente non "isolabili" le componenti di derivazione illecita; con riferimento, poi, alla altre società [OSCURATO:SOCIETA], Sice e ditta [OSCURATO:PERSONA], valevano le doglianze in ordine al riferimento dirimente all'esclusione giudiziale della natura mafiosa dell'impresa (vedi pagg. 15 e 16 del ricorso).

2. La P.G. di questa Corte, con articolata requisitoria in data 7/03/2022, ha concluso, con riferimento alla misura di prevenzione personale, per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio in ordine agli altri ricorrenti; quanto alla disposta confisca, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

3. Con memorie del 30 e del 31/03/2022 le difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, hanno insistito per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo opportuno attendere il deposito delle motivazioni della sentenza della Sesta sezione di questa Corte, rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

5. Con memoria in data 10/06/2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo dell'avvenuto deposito in data 03/06/2022 delle motivazioni della sentenza della Sesta Sezione di questa Corte (allegata), ha insistito per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

In punto di pericolosità, si evidenzia come l'esclusione della cd. cosca Fontana escluda ogni profilo di pericolosità che possa giustificare la misura irrogata.

Sulle misure patrimoniali, si precisa come la motivazione della sentenza di annullamento - nell'escludere anche la sussistenza del delitto di intestazione fittizia - avrebbe dato atto della legittimità della partecipazione dei ricorrenti nelle società ritenute invece paravento per schermare i beni della "famiglia" mafiosa in vista dell'elusione di eventuali misure di prevenzione patrimoniali.

Sul punto si richiama, altresì, la valenza, ai fini della provenienza lecita delle risorse impiegate, degli esiti di consulenza tecnica della difesa e della vincita al gioco (Supernalotto) il cui rilevante importo era stato versato sul c/c del [OSCURATO:PERSONA].

6. Con note di udienza, le difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamate le motivazioni "liberatorie" della sentenza della Sesta sezione di questa Corte in punto di esclusione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (perduranza della cd. cosca [OSCURATO:PERSONA]), nonché con riguardo agli esiti assolutori relativi alle ipotesi di intestazione fittizia che avevano parimenti escluso qualsiasi ingerenza del ricorrente negli affari e nella gestione della SE.MA.C., ha insistito per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati nei sensi di cui in motivazione.

1.1. Osserva il Collegio che il giudizio di pericolosità qualificata e, dunque, di "appartenenza" ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011 degli odierni ricorrenti (con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] le quali assumono la veste di terze interessate con riguardo alla disposta confisca dei beni) è stato per lo più tratto - seppur con connotazioni aventi anche carattere di autonomia - in virtù del loro coinvolgimento nell'ambito del procedimento penale cd.

"[OSCURATO:SOCIETA]" a carico degli stessi per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero ricoperto il ruolo di capi del sodalizio, gli altri ricorrenti di partecipi).

In particolare, proprio gli esiti di merito di quel procedimento, specificamente richiamati dallo stesso decreto di primo grado a cui quello impugnato ha fatto riferimento, risultano avere guidato il percorso motivazionale dei giudici della prevenzione che ne hanno espressamente tenuto conto tra i presupposti di fatto sui quali si fonda il provvedimento applicativo ed il giudizio di attualità della pericolosità (si dà atto di come la stessa proposta di prevenzione scaturisca proprio da quel procedimento, all'epoca pendente in primo grado, con applicazione di misure cautelari nei confronti dei Fontana).

A seguito dell'annullamento senza rinvio, ad opera della Sesta sezione di questa Corte, della sentenza di merito che quel giudizio di partecipazione aveva asseverato, assumendo una sorta di continuità dell'operatività della cosca Fontana, i ricorrenti ne vorrebbero far discendere una sorta di automatismo tra gli effetti assolutori di tale pronuncia e gli esiti del giudizio "qualificato" di prevenzione.

Tale opzione ermeneutica non può essere condivisa, posto che questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale (Sez. 2, n. 19880 del 29/3/2019, Rv. 276917 - 01).

Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non preclude, infatti, un'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 (fattispecie relativa a confisca di prevenzione applicata nei confronti di soggetto assolto dall'accusa di partecipazione associativa mafiosa; Sez. 2, n. 23813 del 17/7/2020, Rv. 279805 - 01).

Sul punto questa Sezione, per come compiutamente evidenziato dall'articolata requisitoria della P.G. presso questa Corte di cui sul punto se ne condivide il contenuto, ha precisato che «quanto ad interferenza (...) tra esito dell'accertamento penale e verifica dei presupposti della pericolosità, è pacifica, sulla scia di una costante linea interpretativa pregressa di legittimità, l'autonomia delle distinte valutazioni, specie in tema di misura di prevenzione applicata per una ipotesi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, del suddetto decreto legislativo (Sez. 6, n. 50946, del 18/9/2014, Rv. 261591; Sez. 6, n. 921, del 11/11/2014, Rv. 261842; Sez. 1, n. 6636, del 7/1/2016, Rv. 266364; Sez. 5, n. 9505, del 17/1/2006, Rv. 233892).

Ferma restando la riaffermazione di tali spazi di autonomia, va al contempo precisato che il generale principio di non contraddizione dell'ordinamento, in una con la scelta legislativa di accordare tendenziale preferenza al giudicato penale favorevole (nel merito della responsabilità), impone di costruirne il senso in termini di possibile valorizzazione di dati obiettivi che si pongano come fattore di giustificazione al mantenimento della misura di prevenzione, pure a fronte di un "incidente" giudicato penale di assoluzione.

In particolare, lì dove la «interferenza cognitiva» tra i due procedimenti (di prevenzione e penale) vada a cadere su un elemento essenziale della parte ricostruttiva del giudizio di prevenzione, è da escludersi che possa farsi leva su tale spazio di autonomia per giustificare la "sopravvivenza" del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.

Ciò perché il recupero di tassatività descrittiva delle categorie tipiche di pericolosità è stato realizzato proprio attraverso la valorizzazione della 'correlazione' con uno o più delitti realizzati dal soggetto proposto (sicché lì dove la valutazione del giudice della prevenzione sia poi smentita dal giudice della cognizione penale viene meno uno dei presupposti tipici cui era ancorata la misura di prevenzione).

È viceversa possibile mantenere la misura - lì dove il segmento fattuale 'azzerato' dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come elemento fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (è il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di 'appartenenza' e quella di 'partecipazione' alla associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

Può, quindi, affermarsi che l'esito favorevole di un giudizio penale - nel cui ambito sia stato preso in esame, nei confronti del medesimo soggetto, un fatto storico incidente sul giudizio di pericolosità formulato in prevenzione - e la tendenziale prevalenza del giudicato favorevole nella sede penale non esclude, a determinate condizioni, la legittimità di un'autonoma valutazione dei profili di pericolosità soggettiva da parte del giudice della prevenzione, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 (conforme Sez. 1, n. 24707, del 1/2/2018, Rv. 273361).

I principi sopra declinati non si pongono, dunque, come una novità interpretativa, tanto che è stato più volte ribadito che nel procedimento di prevenzione il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di 'appartenenza' (evocato dalla disposizione citata) e quello di 'partecipazione', necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.; non di meno, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un 'fatto' solo se passata in giudicato, mentre, qualora non sia definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamare la sentenza, dovendo confrontarsi 'autonomamente' con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265862).

Del resto, il principio di possibile autonoma valutazione dei fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale, si è affermato proprio con riguardo al settore della contiguità mafiosa stante il riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto "indiziato" di "appartenere" alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.) che tollera, per la sua diversità ontologica, la diversità di apprezzamento, nei due settori dell'ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (ad es. le frequentazioni stabili con un soggetto mafioso ben possono costituire un indice rivelatore di contiguità ove accertate pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di responsabilità).

La diversità strutturale ravvisabile tra la fattispecie incriminatrice e la «corrispondente» fattispecie di pericolosità si apprezza pienamente proprio sul terreno della pericolosità qualificata, alla luce del rilievo che la nozione di «appartenenza» ad un'associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla «partecipazione», si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale » (Sez.

U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01).

Pertanto, pur potendo il concetto di "appartenenza" fondarsi anche su elementi non assunti nell'alveo della soglia della prova di colpevolezza della "partecipazione" - beninteso sempreché non ne sia stata esclusa l'ontologica sussistenza - potendo il giudice della prevenzione mantenere un margine di autonomia valutativa, resta però che, quando la categoria di cui all'art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159/2011 è stata fondata, per stessa precisazione del giudice del merito, su una doppia conforme di condanna, poi oggetto di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste in sede di legittimità, la possibilità di continuare a far leva sulla distinzione concettuale tra "appartenenza" e "partecipazione" richiede necessariamente da parte del giudice del merito un nuovo apprezzamento non solo di quegli elementi di fatto confermativi del giudizio di pericolosità sociale, ma anche di quelli emergenti, comunque richiamati, da altri procedimenti penali definitivi e pendenti per reati a tal fine significativi nell'ambito dei quali siano stati anche formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto.

In sostanza, il mantenimento della misura di prevenzione sarà possibile soltanto «lì dove il segmento fattuale "azzerato" dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come elemento solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale» (Sez. 2, n. 23813 del 17/7/2020, Rv. 279805 - 01, in motivazione).

Si tratta di un'operazione che, in ragione della necessaria rilettura e riesame delle emergenze processuali, non può essere demandata alla Corte di legittimità che finirebbe per trasformarsi in giudice di merito.

1.2. Competerà, pertanto, alla Corte di merito valutare se a seguito della sentenza di assoluzione degli imputati dal reato associativo permangano, con carattere di attualità, elementi dimostrativi di pericolosità qualificata, depurati da quelli per cui se ne è esclusa con la forza di giudicato l'ontologica sussistenza, ferma restando la possibilità per il giudice del merito di valorizzare gli elementi acquisiti nel contraddittorio delle parti ai fini dell'affermazione di categorie di pericolosità generica.

Non va, infatti, dimenticato che in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, anche al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità di tal genere. (Fattispecie in tema di confisca; Sez. 2, n. 4191 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282655 - 01).

Tale nuova valutazione investirà necessariamente anche il tema della pericolosità dei proposti al momento dell'acquisto dei beni, quale necessario presupposto per l'applicazione della confisca, restando, allo stato, di conseguenza assorbiti i motivi di ricorso in ordine alla sproporzione del reddit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1117/01/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], Sezione misure di prevenzione, con decreto in data 26/03/2021, dep. 15/10/2021, in parziale riforma dei provvedimenti del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 02/11/2016 inerenti alle misure di prevenzione reali e personali a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (proposti) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (terze interessate), rigettava la proposta di sequestro e confisca in relazione ad alcuni dei beni confiscati, confermando a carico dei proposti la misura della sorveglianza speciale e la confisca di altri beni loro riconducibili, seppur intestati a terzi, che pure hanno proposto ricorso in questa sede. Avverso tale provvedimento ricorrono, con distinti ricorsi, tanto i proposti che le terze interessate. A) Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (sorveglianza speciale di PS per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, con prescrizioni e fissando la cauzione di € 3.000,00, oltre la confisca di un immobile) e della moglie [OSCURATO:PERSONA] (quale terza interessata limitatamente alla misura di prevenzione della confisca), ha proposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1. omessa e/o apparente motivazione; violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 6 CEDU, 125, comma 3, cod. proc. pen., 10, commi 2, 16, 18 e 24 D.Igs. n. 159/2011, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. La censura attiene al capo relativo alla confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA]. A) Si premette, anzitutto, che la Sesta sezione della Corte di Cassazione, in data 3/11/2021, con sentenza n. 21624 del 3/11/2021, ha annullato senza rinvio con la formula "perché il fatto non sussiste" la sentenza di condanna dei Fontana emessa dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] (cui il provvedimento impugnato fa riferimento per affermare la 'mafiosità delle imprese a carico dei Fontana') che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui agli art. 416-bis cod. pen. (capo A) e 12-quinques I. n. 356/1992 (capi B, C e D). al) Si lamenta, poi, che tutto il costrutto accusatorio sia fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (MOIO Roberto, VILLANI Consolato, GENNARO Mario, [OSCURATO:PERSONA] Enrico e [OSCURATO:PERSONA] Antonino) che avevano solo genericamente affermato che le società dei fratelli Fontana fossero "use alla pratica della sovrafatturazione su lavori stimati in eccesso o mai eseguiti o inutili".Infine, sempre sulla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, ha voluto sottolineare come le stesse, in merito all'illiceità dei fondi per la loro costituzione e dei proventi, fossero tutte de relato. In particolare, la difesa assume che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in merito alle censure difensive che erano supportate da allegazioni finalizzate alla dimostrazione dell'inesistenza di una pericolosità qualificata nel perimetro temporale indicato dai giudici di merito e della liceità del patrimonio dei Fontana. Infine, ha sottolineato come la Corte di appello abbia omesso di approfondire l'eccezione difensiva principale in merito alla misura patrimoniale e cioè di verificare "il momento in cui furono costituite le società sottoposte a sequestro e la modesta partecipazione del proposto nella [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 19 gennaio 2011". Stesso dicasi per la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] (16 aprile 2004 e 6 aprile 2004), entrambe costituite in periodi antecedenti ai fatti contestati; a2) ulteriore omissione motivazionale sarebbe avvenuta in merito al mancato esame delle prove orali richiamate dai due ricorrenti e assunte nel procedimento penale c.d. [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento alle 'fatture gonfiate'. Nell'elencare le testimonianze dei dipendenti della società, di cui si trascrive pedissequamente il contenuto, si evidenzia che se fossero state prese in considerazione, unitamente alle perizie prodotte dalla difesa, avrebbero contribuito a smontare l'accusa di emissione di fatture gonfiate (la Corte di merito, invece, si era supinamente adagiata sui generici de relato dei collaboratori); a3) denuncia il silenzio della Corte in merito alla documentazione prodotta all'udienza del 4 dicembre 2020 inerente al riconoscimento da parte dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati della regolarità contabile del credito dei fratelli Fontana verso la società [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguente autorizzazione al pagamento della somma di € 816.000,00. Ciò, ancora di più, attesterebbe la regolarità dei lavori eseguiti sui mezzi della [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e l'inesistenza delle asserite sovrafatturazioni; a4) contesta il mancato esame della consulenza di parte, del dott. [OSCURATO:PERSONA] (ed al suo esame all'udienza del 3 luglio 2020), dalla quale emerge la congruità del patrimonio con quanto costituisce reddito delle attività commerciali svolte dalle singole società attenzionate. Riporta, infine, parte della testimonianza e della consulenza assumendo che da tali elementi si percepisce addirittura il minor guadagno della società con riferimento alle prestazioni eseguite in favore della [OSCURATO:SOCIETA].2. violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 10, commi 2, 16, 18 e 24 D.Igs. n. 159/2011, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. La censura attiene al capo della confisca dell'immobile di proprietà dei due coniugi sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 37 (atto di compravendita del bene in data 22/03/2002). bl) si lamenta di essere di fronte ad una motivazione, sul punto, 'tautologica' in quanto il giudice di merito, in difetto di condotte o fatti che potessero giustificare il sospetto di una appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] ad associazioni criminose in epoca anteriore all'acquisto, avrebbe ampliato il periodo di pericolosità del preposto (e precisato dalla stessa Corte, da 2001 al 2012) quasi che la pericolosità del padre (FONTANA Giovanni) si riverberasse sul figlio. L'acquisto del bene, infatti, è avvenuto prima che si instaurassero rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] ed ancor prima che venisse costituita la SEMAC (22/10/2002), quindi è inesistente il requisito della pericolosità sociale a carico del Fontana al momento dell'acquisizione del bene, peraltro fondata, seppur su elementi comunque successivi all'acquisto del bene, esclusivamente sulla contestazione associativa di cui al procedimento penale [OSCURATO:SOCIETA] per cui è intervenuta assoluzione; b2) per quanto riguarda la posizione della SURACE, terza interessata, la Corte di merito ha omesso di prendere in considerazione le allegazioni difensive in merito alla sussistenza di lecite disponibilità economiche proporzionate all'acquisto dell'immobile. In particolare, si era omesso di apprezzare la circostanza, di cui lo stesso provvedimento impugnato aveva dato atto, della provvista riconducibile ad una cospicua vincita al maggio 1999 (£ 291.992.945). b3) si era altresì omesso di considerare la capacità economica personale della ricorrente con riferimento alla somma di € 51.000,00 in suo possesso (proveniente da regali di nozze e versata il 24 settembre 2001) ed al saldo del conto titoli cointestato con il padre (oltre 39.000 euro), focalizzandosi solo sul bonifico paterno, successivo all'atto di vendita; 3. violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 10, commi 2, 16, 18 e 24 D.Igs. n. 159/2011, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. Con il terzo motivo ci si duole della insussistenza dei presupposti della pericolosità qualificata a carico del FONTANA [OSCURATO:PERSONA] conseguenza inevitabile a seguito della sentenza della sentenza della Sesta sezione della Corte di cassazione che ha escluso l'esistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che all'applicazione della misura di prevenzione personale si era pervenuti esclusivamente in forza della pendenza del processo penale ed omettendo ogni valutazione in merito alla sussistenza di una concreta ed attuale pericolosità qualificata in capo al ricorrente. B) Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '45), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '71), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '74), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '77) e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 77), quale terza interessata limitatamente alla misura patrimoniale della confisca, ha proposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce: 1. violazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per assoluta carenza di motivazione e/o motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale dei preposti. Il giudizio di pericolosità qualificata si fondava sulla ritenuta partecipazione dei fratelli Fontana all'associazione di stampo mafioso, tanto che se ne era delimitato l'ambito alla contestazione associativa di cui al procedimento [OSCURATO:SOCIETA], (ovvero dal 2001 al 2021), in difetto di validi elementi, seppure indiziari, aventi carattere dimostrativo ed a fronte, invece, di un compendio che deponeva, in ragione del vissuto di ciascuno, per l'esclusione di legami con le pregresse vicende processuali del padre. Di conseguenza, del tutto apodittico era affermare che la ditta dei fratelli Fontana avesse acquisito la manutenzione dei mezzi della Ecotherm e, poi, (in prosecuzione) della [OSCURATO:SOCIETA]. sfruttando il ruolo di trait union che il [OSCURATO:PERSONA] (direttore della [OSCURATO:SOCIETA]) aveva svolto tra l'omonima famiglia mafiosa dei Fontana e la [OSCURATO:SOCIETA] stessa, quale supporto imprenditoriale che avrebbe consentito alla cosca di entrare nel relativo settore imprenditoriale. 2. omessa motivazione e/o motivazione apparente in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia utilizzate a carico dei preposti. Si lamenta la portata inconferente delle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Invero, l'assunto secondo cui i Fontana, nel corso dell'attività di manutenzione dei mezzi della [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbero orchestrato una gestione truffaldina perpetrata con un meccanismo di sovrafatturazione, i cui proventi dal 2008 i Fontana sarebbero stati costretti a dividere con altre consorterie mafiose (Condello, [OSCURATO:PERSONA] e Tegano che avrebbero dal canto loro realizzato alcuni danneggiamenti in danno dei mezzi della [OSCURATO:SOCIETA] per costringere i Fontana a corrispondere parte di quei profitti illeciti) restava privo di valido substrato dimostrativo, stante l'assenza della contestazione di una sola fattispecie di truffa per emissione di una fattura gonfiata, di un lavoro non svolto o di una doppia fatturazione per lo stesso intervento di manutenzione Si lamenta, poi, l'inesistente attualità della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento si fondava su una sorta di "colpa di autore per prosecuzione" ricavata dai precedenti penali e in assenza di elementi dimostrativi che costui fosse il reale dominus delle imprese dei figli ovvero se ne fosse in qualche modo interessato. Infine, si evidenzia la totale assenza di elementi che dovrebbero attestare 'la mafiosità delle imprese' (individuando, quindi, una violazione della lett. b) per omessa motivazione). 3. assenza di motivazione in relazione agli artt. 4 e 6 D.Lgs. n. 159/2011 in ordine alla sussistenza di una pericolosità attuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoposti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno che la Corte d'appello aveva ricondotto alla data di emissione del decreto di primo grado (2015), pur a fronte di un accertamento che poneva a fondamento di quel giudizio i fatti oggetto del procedimento penale (dal 2001 al 2012), peraltro, smentiti dalla recente assoluzione. 4) omessa motivazione in ordine ai presupposti e all'asserita sproporzione tra acquisti e risorse lecite con riferimento alla confisca dei beni patrimoniali e delle quote societarie intestate a ricorrenti. a4) omessa motivazione sulla natura di imprese mafiose della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. Il fatto che le ditte dei Fontana fossero state inserite nel settore della raccolta dei rifiuti del comune di [OSCURATO:PERSONA] grazie alla compiacenza del [OSCURATO:PERSONA] al quale era nota la caratura mafiosa del [OSCURATO:PERSONA] era elemento del tutto inconsistente a comprovare la sussistenza del metodo mafioso. In realtà, l'ipotesi che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse speso in loro favore fuga il dubbio dell'essersi avvalsi di metodi mafiosi (a tutto concedere avrebbero solo sfruttato un rapporto di amicizia). Anche l'ipotesi che nel corso della gestione della società mista il [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un qualche abuso (da cui i Fontana sarebbero stati assolti per non aver commesso il fatto, rilievo importante perché escluderebbe un'iniziativa coatta del terzo, ma lascerebbe intendere una sua libera iniziativa) per favorire i ricorrenti nell'affidamento delle commesse non valeva a concretizzare l'utilizzo di metodi mafiosi nella gestione delle attività economiche. Del pari era a dirsi con riguardo allo "sfruttamento" delle conoscenze per ampliare la propria attività, fatto comune alle realtà imprenditoriali e di per sé non evocativo del metodo mafioso. Infine, l'ipotesi che le società dei Fontana fossero imprese mafiose era smentita dagli esiti della sentenza di assoluzione del relativo procedimento di merito, poggiando il provvedimento di confisca sul presupposto che i redditi della società, in particolare della Semac e delle [OSCURATO:SOCIETA], in quanto profitti di società mafiose, andavano considerati illeciti e come tali non potevano legittimare né gli incrementi patrimoniali delle stesse società, né quelli personali del Fontana. b4) carenza di motivazione in ordine agli acquisti dei beni personali effettuati dai fratelli Fontana e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Le censure ripercorrono quelle già svolte nel precedente ricorso e lamentano l'assenza di una motivazione analitica dei singoli incrementi patrimoniali e verifica sulla capacità reddituale della proposta. C) Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce: 1. violazione degli artt. 4 e 28 d.lgs. n. 159/2011 e mancanza di motivazione sull'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. La censura attiene alla riconosciuta pericolosità del proposto in quanto non soltanto basata solo sulla motivazione della sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (per la quale era stato dichiarato estraneo ai fatti dalla già più volte richiamata decisione della Sesta sezione di codesta Corte), ma non ne era stata neppure valutata la sua attualità, posto che la pronuncia impugnata interveniva a distanza di ben dieci anni dalla contestazione dei fatti ed aveva riferito il giudizio di appartenenza al momento in cui il decreto era stato emesso (2015), e non piuttosto al momento in cui si arrestava la intestazione (2012), ovvero alla data di accertamento dei singoli reati iscritti in rubrica. Precisa, infine, che dalla lettura dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 il giudice della prevenzione non può fondare il proprio giudizio esclusivamente sugli esiti di un procedimento penale che è pervenuto all'assoluzione in via definitiva dell'imputato. 2. violazione ed erronea applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 sia con riferimento al contenuto della consulenza di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] che non era stata adeguatamente valutata, che, ancora una volta, agli esiti assolutori di cui al dictum della sentenza della Sesta sezione che ha annullato la sentenza di condanna degli odierni ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; anche in tal caso si denuncia che la motivazione si sia basata solo ed esclusivamente sulla sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, con riguardo all'attività di impresa svolta dalla Semac non si era tenuto nel debito conto che l'incidenza del reddito ricavato dai servizi resi in favore della partecipata [OSCURATO:SOCIETA] costituiva appena il 40% del fatturato con una marginalità, dovuta alla scontistica applicata, di gran lunga inferiore a quella ricavata nel rapporto con clienti privati (sussistevano, pertanto, redditi che si sottraevano alla presunzione di pericolosità illecita in quanto dotati di autonoma e lecita causale, idonei a recidere quella dicotomia di insieme operata dalla Corte territoriale). Inoltre, si era disatteso il rilievo costituito dal fatto che l'amministrazione giudiziaria della Semac aveva incassato le somme dovute a seguito dell'attività ritenuta "illecita" (si tratta di somme liquidate in decreto ingiuntivo - verificare a quali servizi però attengono le fatture ossia se servizi resi in favore della consociata [OSCURATO:SOCIETA] ovvero verso terzi; a detta del ricorrente sembrerebbero crediti verso [OSCURATO:SOCIETA]). Infine, l'intervenuta sentenza assolutoria escludeva la riconducibilità nell'area dell'impresa mafiosa della società ascrivibili ai fratelli Fontana, Semac, Sice e [OSCURATO:SOCIETA]. D) Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '45), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '69), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '74), [OSCURATO:PERSONA] (cl. '69) e [OSCURATO:PERSONA] (quale terza interessata limitatamente alla misura patrimoniale della confisca) ha proposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce: 1. violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 ed in relazione all'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011. Si lamenta come la decisione del giudice della prevenzione, che ha riconosciuto la pericolosità sociale dei prevenuti (in forza di un operato giudizio di "appartenenza" al sodalizio de quo), si sia basata solo sulla sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (annullata dalla Corte di cassazione, come più volte ribadito). Avendo il decreto impugnato riportato pedissequamente gli esiti del procedimento penale quali elementi confermativi del giudizio di pericolosità sociale, neppure poteva farsi leva sulla distinzione concettuale tra "appartenenza" e "partecipazione", essendo il relativo giudizio stato accentrato unicamente negli elementi apprezzati ai fini della condanna penale. Del tutto assente era quindi la motivazione con riferimento alle misure reali. Inoltre, si deduce che il decreto impugnato nulla ha affermato in merito alla attualità della pericolosità sociale, erroneamente valutata al momento in cui è stato emesso il decreto applicativo (2015) e non piuttosto nel momento in cui ne è stata assunta la valutazione (2012), tenuto conto che era venuta meno anche la condotta di partecipazione penalmente rilevante (essendo al riguardo i ricorrenti stati assolti) rispetto alla quale, in ipotesi, si poteva applicare la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo.2. violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Ricorso all'ipotesi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. ed applicazione del disposto di cui all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011. Si sostiene il rilievo a fini caducatori anche in punto della disposta confisca derivante alla sopravvenienza della sentenza di annullamento senza rinvio della Sesta sezione di questa S.C., avente rilievo tanto sul giudizio di pericolosità qualificata dei ricorrenti (con preclusione di poter accedere al giudizio di eventuale sproporzione), quanto sulla possibilità di individuare un contesto temporale di pericolosità che consenta di parametrare rispetto allo stesso il giudizio di proporzione. Il decreto impugnato aveva, infatti, recepito l'assunto del procedimento principale, ritenuto dirimente, in ordine alla natura mafiosa delle imprese esercitate da ciò facendone discendere un giudizio di intrinseca pericolosità dei beni. Con particolare riguardo alla SEMAC, si era disattesa la censura difensiva - che sulla scorta di specifica consulenza aveva quantificato l'incidenza di percezione di utilità dalla società partecipata [OSCURATO:SOCIETA] nella misura del 40% del fatturato - ritenendo genericamente non "isolabili" le componenti di derivazione illecita; con riferimento, poi, alla altre società [OSCURATO:SOCIETA], Sice e ditta [OSCURATO:PERSONA], valevano le doglianze in ordine al riferimento dirimente all'esclusione giudiziale della natura mafiosa dell'impresa (vedi pagg. 15 e 16 del ricorso). 2. La P.G. di questa Corte, con articolata requisitoria in data 7/03/2022, ha concluso, con riferimento alla misura di prevenzione personale, per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio in ordine agli altri ricorrenti; quanto alla disposta confisca, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 3. Con memorie del 30 e del 31/03/2022 le difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, hanno insistito per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo opportuno attendere il deposito delle motivazioni della sentenza della Sesta sezione di questa Corte, rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Con memoria in data 10/06/2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo dell'avvenuto deposito in data 03/06/2022 delle motivazioni della sentenza della Sesta Sezione di questa Corte (allegata), ha insistito per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. In punto di pericolosità, si evidenzia come l'esclusione della cd. cosca Fontana escluda ogni profilo di pericolosità che possa giustificare la misura irrogata. Sulle misure patrimoniali, si precisa come la motivazione della sentenza di annullamento - nell'escludere anche la sussistenza del delitto di intestazione fittizia - avrebbe dato atto della legittimità della partecipazione dei ricorrenti nelle società ritenute invece paravento per schermare i beni della "famiglia" mafiosa in vista dell'elusione di eventuali misure di prevenzione patrimoniali. Sul punto si richiama, altresì, la valenza, ai fini della provenienza lecita delle risorse impiegate, degli esiti di consulenza tecnica della difesa e della vincita al gioco (Supernalotto) il cui rilevante importo era stato versato sul c/c del [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con note di udienza, le difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamate le motivazioni "liberatorie" della sentenza della Sesta sezione di questa Corte in punto di esclusione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (perduranza della cd. cosca [OSCURATO:PERSONA]), nonché con riguardo agli esiti assolutori relativi alle ipotesi di intestazione fittizia che avevano parimenti escluso qualsiasi ingerenza del ricorrente negli affari e nella gestione della SE.MA.C., ha insistito per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei sensi di cui in motivazione. 1.1. Osserva il Collegio che il giudizio di pericolosità qualificata e, dunque, di "appartenenza" ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011 degli odierni ricorrenti (con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] le quali assumono la veste di terze interessate con riguardo alla disposta confisca dei beni) è stato per lo più tratto - seppur con connotazioni aventi anche carattere di autonomia - in virtù del loro coinvolgimento nell'ambito del procedimento penale cd. "[OSCURATO:SOCIETA]" a carico degli stessi per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero ricoperto il ruolo di capi del sodalizio, gli altri ricorrenti di partecipi). In particolare, proprio gli esiti di merito di quel procedimento, specificamente richiamati dallo stesso decreto di primo grado a cui quello impugnato ha fatto riferimento, risultano avere guidato il percorso motivazionale dei giudici della prevenzione che ne hanno espressamente tenuto conto tra i presupposti di fatto sui quali si fonda il provvedimento applicativo ed il giudizio di attualità della pericolosità (si dà atto di come la stessa proposta di prevenzione scaturisca proprio da quel procedimento, all'epoca pendente in primo grado, con applicazione di misure cautelari nei confronti dei Fontana). A seguito dell'annullamento senza rinvio, ad opera della Sesta sezione di questa Corte, della sentenza di merito che quel giudizio di partecipazione aveva asseverato, assumendo una sorta di continuità dell'operatività della cosca Fontana, i ricorrenti ne vorrebbero far discendere una sorta di automatismo tra gli effetti assolutori di tale pronuncia e gli esiti del giudizio "qualificato" di prevenzione. Tale opzione ermeneutica non può essere condivisa, posto che questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale (Sez. 2, n. 19880 del 29/3/2019, Rv. 276917 - 01). Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non preclude, infatti, un'autonoma valutazione, da parte del giudice della prevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 (fattispecie relativa a confisca di prevenzione applicata nei confronti di soggetto assolto dall'accusa di partecipazione associativa mafiosa; Sez. 2, n. 23813 del 17/7/2020, Rv. 279805 - 01). Sul punto questa Sezione, per come compiutamente evidenziato dall'articolata requisitoria della P.G. presso questa Corte di cui sul punto se ne condivide il contenuto, ha precisato che «quanto ad interferenza (...) tra esito dell'accertamento penale e verifica dei presupposti della pericolosità, è pacifica, sulla scia di una costante linea interpretativa pregressa di legittimità, l'autonomia delle distinte valutazioni, specie in tema di misura di prevenzione applicata per una ipotesi di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, del suddetto decreto legislativo (Sez. 6, n. 50946, del 18/9/2014, Rv. 261591; Sez. 6, n. 921, del 11/11/2014, Rv. 261842; Sez. 1, n. 6636, del 7/1/2016, Rv. 266364; Sez. 5, n. 9505, del 17/1/2006, Rv. 233892). Ferma restando la riaffermazione di tali spazi di autonomia, va al contempo precisato che il generale principio di non contraddizione dell'ordinamento, in una con la scelta legislativa di accordare tendenziale preferenza al giudicato penale favorevole (nel merito della responsabilità), impone di costruirne il senso in termini di possibile valorizzazione di dati obiettivi che si pongano come fattore di giustificazione al mantenimento della misura di prevenzione, pure a fronte di un "incidente" giudicato penale di assoluzione. In particolare, lì dove la «interferenza cognitiva» tra i due procedimenti (di prevenzione e penale) vada a cadere su un elemento essenziale della parte ricostruttiva del giudizio di prevenzione, è da escludersi che possa farsi leva su tale spazio di autonomia per giustificare la "sopravvivenza" del provvedimento applicativo della misura di prevenzione. Ciò perché il recupero di tassatività descrittiva delle categorie tipiche di pericolosità è stato realizzato proprio attraverso la valorizzazione della 'correlazione' con uno o più delitti realizzati dal soggetto proposto (sicché lì dove la valutazione del giudice della prevenzione sia poi smentita dal giudice della cognizione penale viene meno uno dei presupposti tipici cui era ancorata la misura di prevenzione). È viceversa possibile mantenere la misura - lì dove il segmento fattuale 'azzerato' dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come elemento fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (è il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di 'appartenenza' e quella di 'partecipazione' alla associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.). Può, quindi, affermarsi che l'esito favorevole di un giudizio penale - nel cui ambito sia stato preso in esame, nei confronti del medesimo soggetto, un fatto storico incidente sul giudizio di pericolosità formulato in prevenzione - e la tendenziale prevalenza del giudicato favorevole nella sede penale non esclude, a determinate condizioni, la legittimità di un'autonoma valutazione dei profili di pericolosità soggettiva da parte del giudice della prevenzione, ove risulti adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento del soggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 (conforme Sez. 1, n. 24707, del 1/2/2018, Rv. 273361). I principi sopra declinati non si pongono, dunque, come una novità interpretativa, tanto che è stato più volte ribadito che nel procedimento di prevenzione il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di 'appartenenza' (evocato dalla disposizione citata) e quello di 'partecipazione', necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.; non di meno, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un 'fatto' solo se passata in giudicato, mentre, qualora non sia definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamare la sentenza, dovendo confrontarsi 'autonomamente' con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265862). Del resto, il principio di possibile autonoma valutazione dei fatti accertati o comunque desumibili da decisioni di assoluzione emesse in sede penale, si è affermato proprio con riguardo al settore della contiguità mafiosa stante il riferimento ad una descrizione della categoria criminologica (il soggetto "indiziato" di "appartenere" alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.) che tollera, per la sua diversità ontologica, la diversità di apprezzamento, nei due settori dell'ordinamento, delle medesime circostanze di fatto (ad es. le frequentazioni stabili con un soggetto mafioso ben possono costituire un indice rivelatore di contiguità ove accertate pur se ritenute insufficienti a fondare una decisione affermativa di responsabilità). La diversità strutturale ravvisabile tra la fattispecie incriminatrice e la «corrispondente» fattispecie di pericolosità si apprezza pienamente proprio sul terreno della pericolosità qualificata, alla luce del rilievo che la nozione di «appartenenza» ad un'associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla «partecipazione», si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale » (Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01). Pertanto, pur potendo il concetto di "appartenenza" fondarsi anche su elementi non assunti nell'alveo della soglia della prova di colpevolezza della "partecipazione" - beninteso sempreché non ne sia stata esclusa l'ontologica sussistenza - potendo il giudice della prevenzione mantenere un margine di autonomia valutativa, resta però che, quando la categoria di cui all'art. 4 lett. a) d.lgs. n. 159/2011 è stata fondata, per stessa precisazione del giudice del merito, su una doppia conforme di condanna, poi oggetto di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste in sede di legittimità, la possibilità di continuare a far leva sulla distinzione concettuale tra "appartenenza" e "partecipazione" richiede necessariamente da parte del giudice del merito un nuovo apprezzamento non solo di quegli elementi di fatto confermativi del giudizio di pericolosità sociale, ma anche di quelli emergenti, comunque richiamati, da altri procedimenti penali definitivi e pendenti per reati a tal fine significativi nell'ambito dei quali siano stati anche formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto. In sostanza, il mantenimento della misura di prevenzione sarà possibile soltanto «lì dove il segmento fattuale "azzerato" dal diverso esito del giudizio penale si inserisca come elemento solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale), o dove il giudizio di prevenzione si basi su elementi cognitivi realmente autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale, o ancora lì dove la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale» (Sez. 2, n. 23813 del 17/7/2020, Rv. 279805 - 01, in motivazione). Si tratta di un'operazione che, in ragione della necessaria rilettura e riesame delle emergenze processuali, non può essere demandata alla Corte di legittimità che finirebbe per trasformarsi in giudice di merito. 1.2. Competerà, pertanto, alla Corte di merito valutare se a seguito della sentenza di assoluzione degli imputati dal reato associativo permangano, con carattere di attualità, elementi dimostrativi di pericolosità qualificata, depurati da quelli per cui se ne è esclusa con la forza di giudicato l'ontologica sussistenza, ferma restando la possibilità per il giudice del merito di valorizzare gli elementi acquisiti nel contraddittorio delle parti ai fini dell'affermazione di categorie di pericolosità generica. Non va, infatti, dimenticato che in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, anche al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità di tal genere. (Fattispecie in tema di confisca; Sez. 2, n. 4191 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282655 - 01). Tale nuova valutazione investirà necessariamente anche il tema della pericolosità dei proposti al momento dell'acquisto dei beni, quale necessario presupposto per l'applicazione della confisca, restando, allo stato, di conseguenza assorbiti i motivi di ricorso in ordine alla sproporzione del reddit
Decreto Cassazione n. 29912/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris