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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28802/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 13.11.2024, ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 8 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis del Codice della Strada, confermando nel resto la sentenza appellata e concedendo il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.

2. Avverso tale pronuncia ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo motivazione mancante ed illogica ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia escluso l'applicazione dell'istituto sulla base di soli due elementi - l'elevato tasso alcolemico e l'aver provocato un incidente stradale - senza adeguata motivazione, omettendo di considerare la non abitualità della condotta delittuosa. 3.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta discrasie di ordine logico.

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131- bis c.p. sulla base di una valutazione complessiva che ha valorizzato: il rilevante tasso alcolemico rinvenuto nel sangue (2,95 gr/l), di molto superiore ai limiti previsti quale soglia minima penalmente rilevante; le modalità dell'azione, avendo il conducente perso il controllo del mezzo collidendo contro un veicolo in sosta; la significativa pericolosità della condotta, come evidenziato dal fatto di aver provocato un incidente stradale.

Tali elementi, valutati unitariamente, denotano la non esiguità del comportamento pericoloso dell'imputato e giustificano l'esclusione della particolare tenuità del fatto.

La motivazione della Corte d'Appello, seppur sintetica, risulta idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito, evidenziando elementi fattuali specifici che, considerati nel loro complesso, escludono la configurabilità della causa di non punibilità richiesta.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 giugno 2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 13.11.2024, ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 8 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis del Codice della Strada, confermando nel resto la sentenza appellata e concedendo il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale. 2. Avverso tale pronuncia ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo motivazione mancante ed illogica ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia escluso l'applicazione dell'istituto sulla base di soli due elementi - l'elevato tasso alcolemico e l'aver provocato un incidente stradale - senza adeguata motivazione, omettendo di considerare la non abitualità della condotta delittuosa. 3.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta discrasie di ordine logico. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131- bis c.p. sulla base di una valutazione complessiva che ha valorizzato: il rilevante tasso alcolemico rinvenuto nel sangue (2,95 gr/l), di molto superiore ai limiti previsti quale soglia minima penalmente rilevante; le modalità dell'azione, avendo il conducente perso il controllo del mezzo collidendo contro un veicolo in sosta; la significativa pericolosità della condotta, come evidenziato dal fatto di aver provocato un incidente stradale. Tali elementi, valutati unitariamente, denotano la non esiguità del comportamento pericoloso dell'imputato e giustificano l'esclusione della particolare tenuità del fatto. La motivazione della Corte d'Appello, seppur sintetica, risulta idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito, evidenziando elementi fattuali specifici che, considerati nel loro complesso, escludono la configurabilità della causa di non punibilità richiesta. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2025 I
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