CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'AVVOCATO GENERALE, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio Ricorso definito ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 09/11/2021 della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza del 14/03/2017 del Tribunale di Parma, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha revocato la confisca confermando nel resto la condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 4, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Parma il 28/12/2011 ed il 28/12/2012, con recidiva reiterata. 2.Con nota del 29/09/2022, il difensore ha trasmesso alla Corte di cassazione il certificato di morte del suo assistito, deceduto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte del reo. Così deciso in Roma, il 14/12/2022.