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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 09443/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/05/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di ricorso del proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 24 marzo 2021 dal locale Tribunale, ha confermato la misura di prevenzione personale applicata al predetto revocando la confisca dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] Tempo" di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.leg.vo n. 159/2011 avendo il provvedimento impugnato posto a base della decisione una sostanziale equiparazione del criterio di giudizio che informa il giudizio penale a quello che, invece, riguarda il giudizio di prevenzione.

Il rapporto tra appartenenza e partecipazione ad un sodalizio mafioso non si risolve in una graduazione probatoria inferiore della prima rispetto alla seconda, giacché esistono delle differenze strutturali tra il percorso dimostrativo penale e quello preventivo, che inibisconotin quest'ultimo, un accertamento della concreta offensività della condotta del proposto, non essendo quindi corretto il riferimento della decisione in ordine alla appartenenza a "comportamenti che abbiano fornito un contributo fattivo alla vita ed agli scopi associativi", indice pertinente alla diversa ipotesi ai sensi dell'art. 110, 416-bis cod. pen.

Cosicché irrilevante è la decisione assolutoria emessa nel procedimento cd.

Cosmos, risultando rafforzato il risultato probatorio dall'accertamento della messa h a disposizione del Mangiola per le esigenze della cosca Libri emergente dai fatti storici ivi esaminati, dall'accertamento del suo ruolo dirigenziale della cosca nel successivo periodo temporale che ha dato luogo alla condanna nel procedimento cd.

Epicentro-Malefix.

Invece la Corte - pur dando atto che si tratti di "dati di non trascurabile rilievo in un contesto associativo quale quello in cui :;icuramente il Mangiola agiva dalla metà degli anni 2000", li ha ritenuti inidonei, rispetto al fine di accertare un'effettiva offensività di quelle condotte, estranea al giudizio prognostico preventivo.

CONSIDERATO IlI1 DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che proposto per ragioni non consentite.2.

Il decreto impugnato ha revocato la disposta confisca dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] Tempo" di [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che la pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA], "attestata per tabulas a partire dal 2018 certamente risalente a qualche anno prima, tuttavia non può retroagire ad un periodo antecedente di oltre un decennio, in assenza di dati di significazione univoca e pregnante in ordine al suo apporto in favore dell'organizzazione 'ndranghetistica di riferimento.

Pertanto, non potendosi ancorare il presupposto indefettibile della sociale pericolosità all'anno 2006, ossia all'epoca in cui pacificamente ha avuto origine l'attività imprenditoriale di cui è stata disposta la confisca, questa non può dirsi riconducibile alle risorse illecitamente acquisite dal Mangiola, atteso che nell'anno 2006 egli non poteva essere definito un soggetto socialmente pericoloso nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

Devesi peraltro considerare che la sentenza assolutoria ha escluso, con accertamento ormai assistito dal crisma del giudicato, che il bar "[OSCURATO:PERSONA]" possa essere definita impresa mafiosa, né possono riferirsi ad un periodo significativo (ma coperto dalla valutazione di sociale pericolosità) apporti di capitali illeciti, posto che, per come risulta in atti, sin dall'anno 2013 e fino all'anno 2019, il bar "[OSCURATO:PERSONA]" era oggetto di sequestro e quindi amministrato da organi pubblici...".

Cosicché, seppure si considera il ruolo apicale provato a partire dal 2018 e "quindi la necessità che questo sia maturato in un congruo lasso temporale, così datando l'inizio della sociale pericolosità anche a partire dall'anno 2012, ossia oltre un quinquennio prima, ciò non consentirebbe comunque di correlare tale giudizio all'illiceità del bar "[OSCURATO:PERSONA]"..." (v. pg. 88 e sg. del decreto impugnato).

A tale conclusione la Corte di appello è pervenuta considerando il definitivo giudizio assolutorio della sentenza del 7 giugno 2016 (operazione "Cosmos") in ordine alla partecipazione associativa ex art. 416-bis cod. pen., contestata dal 2005 al 2011, che aveva escluso la rilevanza penale dei rapporti tra il Mangiola e i membri della famiglia Libri, ricondotti ad uno stretto rapporto di comparato, escludendo qualsiasi apporto fattivo del Mangiola ai sodalizio criminoso, posto che anche la gestione del bar Senza tempo era stata esclusa da tale contesto.

Inoltre, anche le ulteriori produzioni documentali della accusa sono state considerate inidonee a superare il predetto giudicato assolutorio e tali da dellineare quel quadro di contiguità funzionale del Mangiola fondante la pericolosità sociale qualificata a partire dal 2006 sostenuta dal primo giudice, attestando solo una mera "vicinanza" e adesione morale e solidaristica di tipo personale che non ridendano a vantaggio della cosca e considerando che lo stesso proposto dal 2012 e fino al 2016 è stato detenuto a seguito della predetta operazione 'Cosmos".3.

Il giudizio così espresso dal decreto impugnato è pertanto del tutto ( conforme all'autorevole principio dì legittimità secondo il quale il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez.

U, n. 111 del 30/1.1/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512), giustificandosi con ragioni ne illogiche né contraddittorie la perimetrazione temporale della pericolosità sociale del Manqiola e, quindi, la esclusione del bene confiscato da tale perimetro e da connotazioni di pericolosità, rispetto alle quali la censura del ricorrente esprime, in realtà, non consentite ragioni di dissenso che si poggiano su una diversa valutazione delle emergenze considera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/05/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di ricorso del proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 24 marzo 2021 dal locale Tribunale, ha confermato la misura di prevenzione personale applicata al predetto revocando la confisca dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] Tempo" di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.leg.vo n. 159/2011 avendo il provvedimento impugnato posto a base della decisione una sostanziale equiparazione del criterio di giudizio che informa il giudizio penale a quello che, invece, riguarda il giudizio di prevenzione. Il rapporto tra appartenenza e partecipazione ad un sodalizio mafioso non si risolve in una graduazione probatoria inferiore della prima rispetto alla seconda, giacché esistono delle differenze strutturali tra il percorso dimostrativo penale e quello preventivo, che inibisconotin quest'ultimo, un accertamento della concreta offensività della condotta del proposto, non essendo quindi corretto il riferimento della decisione in ordine alla appartenenza a "comportamenti che abbiano fornito un contributo fattivo alla vita ed agli scopi associativi", indice pertinente alla diversa ipotesi ai sensi dell'art. 110, 416-bis cod. pen. Cosicché irrilevante è la decisione assolutoria emessa nel procedimento cd. Cosmos, risultando rafforzato il risultato probatorio dall'accertamento della messa h a disposizione del Mangiola per le esigenze della cosca Libri emergente dai fatti storici ivi esaminati, dall'accertamento del suo ruolo dirigenziale della cosca nel successivo periodo temporale che ha dato luogo alla condanna nel procedimento cd. Epicentro-Malefix. Invece la Corte - pur dando atto che si tratti di "dati di non trascurabile rilievo in un contesto associativo quale quello in cui :;icuramente il Mangiola agiva dalla metà degli anni 2000", li ha ritenuti inidonei, rispetto al fine di accertare un'effettiva offensività di quelle condotte, estranea al giudizio prognostico preventivo. CONSIDERATO IlI1 DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che proposto per ragioni non consentite.2. Il decreto impugnato ha revocato la disposta confisca dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] Tempo" di [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che la pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA], "attestata per tabulas a partire dal 2018 certamente risalente a qualche anno prima, tuttavia non può retroagire ad un periodo antecedente di oltre un decennio, in assenza di dati di significazione univoca e pregnante in ordine al suo apporto in favore dell'organizzazione 'ndranghetistica di riferimento. Pertanto, non potendosi ancorare il presupposto indefettibile della sociale pericolosità all'anno 2006, ossia all'epoca in cui pacificamente ha avuto origine l'attività imprenditoriale di cui è stata disposta la confisca, questa non può dirsi riconducibile alle risorse illecitamente acquisite dal Mangiola, atteso che nell'anno 2006 egli non poteva essere definito un soggetto socialmente pericoloso nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Devesi peraltro considerare che la sentenza assolutoria ha escluso, con accertamento ormai assistito dal crisma del giudicato, che il bar "[OSCURATO:PERSONA]" possa essere definita impresa mafiosa, né possono riferirsi ad un periodo significativo (ma coperto dalla valutazione di sociale pericolosità) apporti di capitali illeciti, posto che, per come risulta in atti, sin dall'anno 2013 e fino all'anno 2019, il bar "[OSCURATO:PERSONA]" era oggetto di sequestro e quindi amministrato da organi pubblici...". Cosicché, seppure si considera il ruolo apicale provato a partire dal 2018 e "quindi la necessità che questo sia maturato in un congruo lasso temporale, così datando l'inizio della sociale pericolosità anche a partire dall'anno 2012, ossia oltre un quinquennio prima, ciò non consentirebbe comunque di correlare tale giudizio all'illiceità del bar "[OSCURATO:PERSONA]"..." (v. pg. 88 e sg. del decreto impugnato). A tale conclusione la Corte di appello è pervenuta considerando il definitivo giudizio assolutorio della sentenza del 7 giugno 2016 (operazione "Cosmos") in ordine alla partecipazione associativa ex art. 416-bis cod. pen., contestata dal 2005 al 2011, che aveva escluso la rilevanza penale dei rapporti tra il Mangiola e i membri della famiglia Libri, ricondotti ad uno stretto rapporto di comparato, escludendo qualsiasi apporto fattivo del Mangiola ai sodalizio criminoso, posto che anche la gestione del bar Senza tempo era stata esclusa da tale contesto. Inoltre, anche le ulteriori produzioni documentali della accusa sono state considerate inidonee a superare il predetto giudicato assolutorio e tali da dellineare quel quadro di contiguità funzionale del Mangiola fondante la pericolosità sociale qualificata a partire dal 2006 sostenuta dal primo giudice, attestando solo una mera "vicinanza" e adesione morale e solidaristica di tipo personale che non ridendano a vantaggio della cosca e considerando che lo stesso proposto dal 2012 e fino al 2016 è stato detenuto a seguito della predetta operazione 'Cosmos".3. Il giudizio così espresso dal decreto impugnato è pertanto del tutto ( conforme all'autorevole principio dì legittimità secondo il quale il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/1.1/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512), giustificandosi con ragioni ne illogiche né contraddittorie la perimetrazione temporale della pericolosità sociale del Manqiola e, quindi, la esclusione del bene confiscato da tale perimetro e da connotazioni di pericolosità, rispetto alle quali la censura del ricorrente esprime, in realtà, non consentite ragioni di dissenso che si poggiano su una diversa valutazione delle emergenze considera
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