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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12356/2026

Testo disponibile della fonte

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ministratore di fatto, rappresen-tato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato pressol’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Numero registro generale 19950/2020Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 12356/2026Data pubblicazione 03/05/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie-monte n. 1166/3/19 depositata in data 7 novembre 2019 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Con sentenza della Commissione tributaria del Piemonte n.1166/3/19 venivano parzialmente accolti gli appelli nei procedimentiriuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratoreunico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico, e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale coobbligato solidale con la società qualeamministratore di fatto avverso la sentenza della Commissione tribu-taria provinciale di Asti n. 72/2/2018 con la quale era stato rigettato ilricorso dei contribuente avverso l’avviso di accertamento n.T7L032F00224 per II.DD., IVA e sanzioni relativamente al periodo diimposta 2011.2.

Si legge in sentenza che, a conclusione di una verifica fiscale ese-guita nei confronti della società, svolgente l’attività di commercio all’in-grosso di vetreria e cristalleria, risultava che in data 23.11.2011 l’am-ministratore [OSCURATO:PERSONA] vendeva la quota societaria ad [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 19950/2020Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 12356/2026Data pubblicazione 03/05/2026nigi al prezzo di euro 2.000, ritenuto dall’Agenzia irrisorio in conside-razione del fatto che la società possedeva rimanenze di magazzini peroltre 235.746,35 euro e ricavi risultanti dalle scritture contabili pari adoltre euro 3.732.724,30 e costi pari ad oltre euro 3.571.096,62.

Dopola cessione la società non effettuava più operazioni e non veniva pre-sentata la dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, né venivano isti-tuite le scritture di magazzino; inoltre, il nuovo amministratore risul-tava irreperibile e la sede della società era ritenuta fittizia.

Il p.v.c. cheriassumeva tali contestazioni veniva notificato all’amministratore difatto [OSCURATO:PERSONA] e seguiva l’avviso di accertamento alla basedel presente processo, con il quale veniva accertato reddito di impresanon dichiarato, impugnato dalla società, da [OSCURATO:PERSONA] e da AndreaDionigi.3.

Il giudice di prime cure riteneva che il giudice avesse correttamenteapplicato le disposizioni antielusive di cui all’art.37-bis d.P.R. n.600/73,decisione impugnata con due appelli distinti dalla società e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], incentrati sulla violazione dell’art.7 d.lgs.n.269/13 e sulla non competenza territoriale dell’Agenzia delle entratedi Asti riuniti.

I due atti di gravame riuniti venivano solo parzialmenteaccolti dal giudice di secondo grado, limitatamente alle sanzioni rite-nute non applicabili a [OSCURATO:PERSONA], in quanto irrogate alla società, etenuto conto che Briano era stato attinto dall’avviso come coobbligatosolidale.4.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per Cassazione WalterBriano, affidato a quattro motivi che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia con controricorso.Considerato che:Numero registro generale 19950/2020Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 12356/2026Data pubblicazione 03/05/2026Pregiudizialmente, va rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. eAndrea Dionigi, parti dei processi di primo e secondo grado proposticontro il medesimo avviso di accertamento n.

T7L032F00224, non sonostati evocati in giudizio, e va senz’altro disposta l’integrazione del con-traddittorio nei loro confronti, in presenza di litisconsorzio processualee sostanziale.

La causa va perciò rinviata a nuovo ruolo a tal fine.

P.Q.MLa Corte:dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di 40 giorni dalla co-municazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ministratore di fatto, rappresen-tato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato pressol’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Numero registro generale 19950/2020Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 12356/2026Data pubblicazione 03/05/2026ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie-monte n. 1166/3/19 depositata in data 7 novembre 2019 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con sentenza della Commissione tributaria del Piemonte n.1166/3/19 venivano parzialmente accolti gli appelli nei procedimentiriuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratoreunico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico, e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale coobbligato solidale con la società qualeamministratore di fatto avverso la sentenza della Commissione tribu-taria provinciale di Asti n. 72/2/2018 con la quale era stato rigettato ilricorso dei contribuente avverso l’avviso di accertamento n.T7L032F00224 per II.DD., IVA e sanzioni relativamente al periodo diimposta 2011.2. Si legge in sentenza che, a conclusione di una verifica fiscale ese-guita nei confronti della società, svolgente l’attività di commercio all’in-grosso di vetreria e cristalleria, risultava che in data 23.11.2011 l’am-ministratore [OSCURATO:PERSONA] vendeva la quota societaria ad [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 19950/2020Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 12356/2026Data pubblicazione 03/05/2026nigi al prezzo di euro 2.000, ritenuto dall’Agenzia irrisorio in conside-razione del fatto che la società possedeva rimanenze di magazzini peroltre 235.746,35 euro e ricavi risultanti dalle scritture contabili pari adoltre euro 3.732.724,30 e costi pari ad oltre euro 3.571.096,62. Dopola cessione la società non effettuava più operazioni e non veniva pre-sentata la dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, né venivano isti-tuite le scritture di magazzino; inoltre, il nuovo amministratore risul-tava irreperibile e la sede della società era ritenuta fittizia. Il p.v.c. cheriassumeva tali contestazioni veniva notificato all’amministratore difatto [OSCURATO:PERSONA] e seguiva l’avviso di accertamento alla basedel presente processo, con il quale veniva accertato reddito di impresanon dichiarato, impugnato dalla società, da [OSCURATO:PERSONA] e da AndreaDionigi.3. Il giudice di prime cure riteneva che il giudice avesse correttamenteapplicato le disposizioni antielusive di cui all’art.37-bis d.P.R. n.600/73,decisione impugnata con due appelli distinti dalla società e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], incentrati sulla violazione dell’art.7 d.lgs.n.269/13 e sulla non competenza territoriale dell’Agenzia delle entratedi Asti riuniti. I due atti di gravame riuniti venivano solo parzialmenteaccolti dal giudice di secondo grado, limitatamente alle sanzioni rite-nute non applicabili a [OSCURATO:PERSONA], in quanto irrogate alla società, etenuto conto che Briano era stato attinto dall’avviso come coobbligatosolidale.4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per Cassazione WalterBriano, affidato a quattro motivi che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia con controricorso.Considerato che:Numero registro generale 19950/2020Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 12356/2026Data pubblicazione 03/05/2026Pregiudizialmente, va rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. eAndrea Dionigi, parti dei processi di primo e secondo grado proposticontro il medesimo avviso di accertamento n. T7L032F00224, non sonostati evocati in giudizio, e va senz’altro disposta l’integrazione del con-traddittorio nei loro confronti, in presenza di litisconsorzio processualee sostanziale. La causa va perciò rinviata a nuovo ruolo a tal fine. P.Q.MLa Corte:dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di 40 giorni dalla co-municazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti
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