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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 43829/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza del 27 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2024 notificata, a seguito dell'irreperibilità della condannata, al difensore quale domiciliatario della stessa in data 29 gennaio 2024.

2. La decisione sull'istanza di restituzione nel termine può essere assunta all'esito di procedimento de plano tenuto conto che «nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede "de plano" sull'istanza, atteso che l'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. non opera alcun richiamo alla disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., salvo che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull'istanza deve avvenire con le medesime forme» (Sez. 1, Sentenza n. 317 del 17/12/2014, dep. 205, Bardhi, Rv. 261707; conforme Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Currò, Rv. 263176).

Si tratta di orientamento pacifico risalente all'affermazione delle Sezioni Unite per cui «nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme. (In motivazione la Corte ha precisato che la procedura "de plano" si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.)» (Sez.

U, Sentenza n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233418).

3. La richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso è palesemente tardiva in quanto il fatto che ha determinato la cessazione del caso fortuito e della forza maggiore (per come dedotti) è venuto meno con la notifica del provvedimento al difensore e l'istanza è stata presentata il 26 giugno 2024, ben oltre il termine di decadenza di dieci giorni.

Peraltro, l'istanza non è motivata se non sulla non conoscenza del provvedimento da parte dell'interessata, irreperibile e domiciliata presso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] destinataria della rituale notifica.

La dichiarazione di irreperibilità, invece, è stata solo genericamente contestata.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono l'istanza deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di restituzione nel termine.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del 27 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2024 notificata, a seguito dell'irreperibilità della condannata, al difensore quale domiciliatario della stessa in data 29 gennaio 2024. 2. La decisione sull'istanza di restituzione nel termine può essere assunta all'esito di procedimento de plano tenuto conto che «nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede "de plano" sull'istanza, atteso che l'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. non opera alcun richiamo alla disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., salvo che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull'istanza deve avvenire con le medesime forme» (Sez. 1, Sentenza n. 317 del 17/12/2014, dep. 205, Bardhi, Rv. 261707; conforme Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Currò, Rv. 263176). Si tratta di orientamento pacifico risalente all'affermazione delle Sezioni Unite per cui «nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme. (In motivazione la Corte ha precisato che la procedura "de plano" si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.)» (Sez. U, Sentenza n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233418). 3. La richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso è palesemente tardiva in quanto il fatto che ha determinato la cessazione del caso fortuito e della forza maggiore (per come dedotti) è venuto meno con la notifica del provvedimento al difensore e l'istanza è stata presentata il 26 giugno 2024, ben oltre il termine di decadenza di dieci giorni. Peraltro, l'istanza non è motivata se non sulla non conoscenza del provvedimento da parte dell'interessata, irreperibile e domiciliata presso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] destinataria della rituale notifica. La dichiarazione di irreperibilità, invece, è stata solo genericamente contestata.4. Sulla base delle considerazioni che precedono l'istanza deve essere dichiarata inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza di restituzione nel termine. C
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