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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:185
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0326_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 marzo 2026 –

[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (IMPRESS)

(causa T‑326/25) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo IMPRESS – Impedimento assoluto alla registrazione – Insussistenza del carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 177, § 1, d)] (v. punti 11, 12)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione di distintività [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punto 17)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 18, 19)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Applicazione di criteri di valutazione specifici – Inammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punto 20)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 21‑24)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo IMPRESS [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 36‑40)

7. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 45‑48, 50) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], Inc. e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0326_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 marzo 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (IMPRESS) (causa T‑326/25) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo IMPRESS – Impedimento assoluto alla registrazione – Insussistenza del carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 177, § 1, d)] (v. punti 11, 12) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione di distintività [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punto 17) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 18, 19) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Applicazione di criteri di valutazione specifici – Inammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punto 20) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 21‑24) 6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio denominativo IMPRESS [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 36‑40) 7. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 45‑48, 50) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], Inc. e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno ciascuno le proprie spese.
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