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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 dicembre 2020

Cassazione n. 02575/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3902/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 49, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Bisento, n. 37, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3253/2020 depositata il 10/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3253/2020 depositata il 10 dicembre 2020 e notificata l'11 dicembre 2020, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del 6 novembre 2017, con cui il Tribunale di Treviso ha rigettato le sue domande di dichiarare invalido il leasing immobiliare stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. stante la previsione di interessi superiori alla soglia di usura, di dichiarare per l'effetto gratuito il suddetto contratto, di rideterminare i rapporti di dare avere fra le parti e di condannare Claris a restituire le somme indebitamente percepite.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art.644 cod. pen. e art. 2 legge 108/1996, art. 1, comma 1, d. l. 304 /2000 conv. in legge 24/ 2001 e 1815, comma 2, cod. civ. e art.112 cod. proc. civ. - leasing immobiliare - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che entrambi i motivi sono infondati poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato in modo specifico i periodi di cui sarebbero stati applicati interessi usurari al leasing e non ha prodotto prova documentale a riguardo … il tasso soglia usura non può essere calcolato cumulando il tasso leasing e il tasso mora … La Corte ritiene di aderire a tale impostazione, non essendo mai stata provata l'applicazione di interessi di mora … Il motivo viene articolato nelle seguenti due censure. 1.1 Nullità per usura e relativo, richiesto ma omesso, accertamento interesse di mora extra soglia usura, art. 2 legge 108/1996, art. 1, comma 1, d. l. 304 /2000 conv. in legge 24/ 2001 e 1815 cod. civ., comma 2 e art. 112 cod. proc. civ. - leasing immobiliare- in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Con tale censura parte ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di accertare il superamento del tasso soglia usura da parte del tasso di mora; la corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'interesse di mora prescindendo da un vero e proprio inadempimento; la Corte territoriale ha errato nel non ritenere l'intera gratuità del leasing immobiliare oggetto di causa a seguito dell'asserito superamento del tasso soglia usura da parte dei soli interessi moratori. 1.2 Nullità per usura e relativo ma omesso accertamento interesse di mora extra soglia usura, art. 2 legge 108/1996, art. 1, comma 1, d. l. 304 /2000 conv. in legge 24/ 2001 e 1815 cod. civ., comma 2 e art. 112 cod. proc. civ. - leasing immobiliare - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.-interessi moratori-leasing immobiliare-in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Lamenta che la corte territoriale ha errato nell'escludere che gli interessi moratori se usurari determinano la gratuità del contratto e la non debenza di tutti gli interessi; che la corte territoriale doveva valutare che, nel caso in cui risulti usurario anche il solo tasso di mora, in applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, cod. civ. il contratto di finanziamento sarebbe diventato interamente gratuito; che l'aumento della percentuale del 2,1% per la rilevazione del tasso soglia usura per gli interessi di mora non è legittima.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione ed interpretazione degli articoli 1346, 1418, 1283, 1284 comma 3, 821 comma 3 cod. civ.-piano di ammortamento-anatocismo-leasing immobiliare in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'opinione della Corte è nel senso di aderire alla giurisprudenza secondo cui nell' ammortamento cd. alla francese non si determina automaticamente anatocismo, dal momento che gli interessi sono calcolati sul debito residuo in linea capitale del periodo precedente che non include alcuna somma a titolo di interesse .

4. Il primo motivo, anche in riferimento alla censura n. 1.1., è infondato.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez.

Un., 18/09/2020, n. n. 19597): • «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso». • «La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"». • «Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista». • «Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti». • «Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento». • «Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.». • «L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto».

Questa Corte ha inoltre affermato che, in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura, non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori, posto che i due tassi sono alternativi fra loro (Cass., 28/06/2019, n. 17747).

4.1. Orbene, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta che la corte di merito ha fatto buon governo dei suindicati principi, in quanto: a) ha ritenuto rilevante la prova della applicazione del tasso usurario e quindi dell’effettivo inadempimento all’obbligazione di pagamento (v. p. 5,6); b) ha escluso che il superamento del tasso soglia usurario implichi la gratuità dell’intero contratto di leasing. 4.2.Il motivo è ulteriormente infondato, in quanto la corte di merito non ha in alcun modo determinato il tasso soglia usura ma si è limitata a rilevare il mancato pagamento di interessi moratori e ad affermare che parte attrice non ha neppure allegato di essere stata in ritardo con il pagamento dei canoni e quindi di avere corrisposto interessi di mora … sul punto vi è giudicato interno non avendo l'appellante censurato tale accertamento è provato il contrario - anzi lo ha escluso alla pagina 13 dell'appello , ed ancora aggiungendo che il tasso di mora pattuito in contratto di fatto non è stato neppure pagato (v. pp. 5,6 e 7 nella sentenza impugnata). 4.3.La censura n. 1.2 è invece inammissibile, in quanto è di tenore oscuro e generico e neppure riporta il passo della motivazione della sentenza impugnata che ritiene viziato, con conseguente violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

5. Il secondo motivo è infondato, per le medesime ragioni svolte in sede di scrutinio del primo motivo in ordine alla corretta interpretazione data dalla giurisprudenza di questa Corte al disposto dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.

6. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 366, 1° comma n. 4, cod. proc. civ., in quanto è un non motivo (Cass., 24/09/2018 n. 22478).

Il ricorrente infatti non svolge delle specifiche censure di legittimità nei confronti delle statuizioni della corte territoriale, ma si limita a riprodurre le argomentazioni tutte già svolte nei precedenti gradi di giudizio (come si evince alla p. 29 del ricorso, in cui espressamente il ricorrente svolge plurime argomentazioni a confutazione delle statuizioni sul punto del secondo giudice , dunque senza individuare nella sentenza impugnata vizi di legittimità, ma limitandosi a contrapporre alle statuizioni in essa contenute una propria diversa prospettazione dei fatti e delle questioni oggetto di causa).

7. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore de lla controricorrente , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge , in favore de lla controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3902/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 49, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Bisento, n. 37, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3253/2020 depositata il 10/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3253/2020 depositata il 10 dicembre 2020 e notificata l'11 dicembre 2020, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del 6 novembre 2017, con cui il Tribunale di Treviso ha rigettato le sue domande di dichiarare invalido il leasing immobiliare stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. stante la previsione di interessi superiori alla soglia di usura, di dichiarare per l'effetto gratuito il suddetto contratto, di rideterminare i rapporti di dare avere fra le parti e di condannare Claris a restituire le somme indebitamente percepite. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art.644 cod. pen. e art. 2 legge 108/1996, art. 1, comma 1, d. l. 304 /2000 conv. in legge 24/ 2001 e 1815, comma 2, cod. civ. e art.112 cod. proc. civ. - leasing immobiliare - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che entrambi i motivi sono infondati poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato in modo specifico i periodi di cui sarebbero stati applicati interessi usurari al leasing e non ha prodotto prova documentale a riguardo … il tasso soglia usura non può essere calcolato cumulando il tasso leasing e il tasso mora … La Corte ritiene di aderire a tale impostazione, non essendo mai stata provata l'applicazione di interessi di mora … Il motivo viene articolato nelle seguenti due censure. 1.1 Nullità per usura e relativo, richiesto ma omesso, accertamento interesse di mora extra soglia usura, art. 2 legge 108/1996, art. 1, comma 1, d. l. 304 /2000 conv. in legge 24/ 2001 e 1815 cod. civ., comma 2 e art. 112 cod. proc. civ. - leasing immobiliare- in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Con tale censura parte ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di accertare il superamento del tasso soglia usura da parte del tasso di mora; la corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'interesse di mora prescindendo da un vero e proprio inadempimento; la Corte territoriale ha errato nel non ritenere l'intera gratuità del leasing immobiliare oggetto di causa a seguito dell'asserito superamento del tasso soglia usura da parte dei soli interessi moratori. 1.2 Nullità per usura e relativo ma omesso accertamento interesse di mora extra soglia usura, art. 2 legge 108/1996, art. 1, comma 1, d. l. 304 /2000 conv. in legge 24/ 2001 e 1815 cod. civ., comma 2 e art. 112 cod. proc. civ. - leasing immobiliare - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.-interessi moratori-leasing immobiliare-in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta che la corte territoriale ha errato nell'escludere che gli interessi moratori se usurari determinano la gratuità del contratto e la non debenza di tutti gli interessi; che la corte territoriale doveva valutare che, nel caso in cui risulti usurario anche il solo tasso di mora, in applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, cod. civ. il contratto di finanziamento sarebbe diventato interamente gratuito; che l'aumento della percentuale del 2,1% per la rilevazione del tasso soglia usura per gli interessi di mora non è legittima. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione ed interpretazione degli articoli 1346, 1418, 1283, 1284 comma 3, 821 comma 3 cod. civ.-piano di ammortamento-anatocismo-leasing immobiliare in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'opinione della Corte è nel senso di aderire alla giurisprudenza secondo cui nell' ammortamento cd. alla francese non si determina automaticamente anatocismo, dal momento che gli interessi sono calcolati sul debito residuo in linea capitale del periodo precedente che non include alcuna somma a titolo di interesse . 4. Il primo motivo, anche in riferimento alla censura n. 1.1., è infondato. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 18/09/2020, n. n. 19597): • «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso». • «La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"». • «Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista». • «Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti». • «Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento». • «Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.». • «L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto». Questa Corte ha inoltre affermato che, in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura, non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori, posto che i due tassi sono alternativi fra loro (Cass., 28/06/2019, n. 17747). 4.1. Orbene, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta che la corte di merito ha fatto buon governo dei suindicati principi, in quanto: a) ha ritenuto rilevante la prova della applicazione del tasso usurario e quindi dell’effettivo inadempimento all’obbligazione di pagamento (v. p. 5,6); b) ha escluso che il superamento del tasso soglia usurario implichi la gratuità dell’intero contratto di leasing. 4.2.Il motivo è ulteriormente infondato, in quanto la corte di merito non ha in alcun modo determinato il tasso soglia usura ma si è limitata a rilevare il mancato pagamento di interessi moratori e ad affermare che parte attrice non ha neppure allegato di essere stata in ritardo con il pagamento dei canoni e quindi di avere corrisposto interessi di mora … sul punto vi è giudicato interno non avendo l'appellante censurato tale accertamento è provato il contrario - anzi lo ha escluso alla pagina 13 dell'appello , ed ancora aggiungendo che il tasso di mora pattuito in contratto di fatto non è stato neppure pagato (v. pp. 5,6 e 7 nella sentenza impugnata). 4.3.La censura n. 1.2 è invece inammissibile, in quanto è di tenore oscuro e generico e neppure riporta il passo della motivazione della sentenza impugnata che ritiene viziato, con conseguente violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. 5. Il secondo motivo è infondato, per le medesime ragioni svolte in sede di scrutinio del primo motivo in ordine alla corretta interpretazione data dalla giurisprudenza di questa Corte al disposto dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. 6. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 366, 1° comma n. 4, cod. proc. civ., in quanto è un non motivo (Cass., 24/09/2018 n. 22478). Il ricorrente infatti non svolge delle specifiche censure di legittimità nei confronti delle statuizioni della corte territoriale, ma si limita a riprodurre le argomentazioni tutte già svolte nei precedenti gradi di giudizio (come si evince alla p. 29 del ricorso, in cui espressamente il ricorrente svolge plurime argomentazioni a confutazione delle statuizioni sul punto del secondo giudice , dunque senza individuare nella sentenza impugnata vizi di legittimità, ma limitandosi a contrapporre alle statuizioni in essa contenute una propria diversa prospettazione dei fatti e delle questioni oggetto di causa). 7. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore de lla controricorrente , seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge , in favore de lla controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm
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