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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17778/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] P-

1. Con sentenza/d[OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 300 euro di am- menda ciascuno, ritenuta la continuazione interna, in relazione al reato di cui all'art. 659, c.p. (per aver disturbato il riposo e l'occupazione di [OSCURATO:PERSONA]- vanna mediante schiamazzi e rumori ed abusando di strumenti sonori ed acustici), oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile in favore della parte civile, con liquidazione delle spese e rigetto della richiesta provvisionale.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti propongono congiunto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deducono, con il primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio in relazione all'art. 192, c.p.p., essendosi peraltro erroneamente attribuita all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità penale nonché vizio di violazione di legge in relazione all'art. 530, c.p.p.

In sintesi, si censura la decisione che ha ritenuto provati gli elementi costi- tutivi del reato per essere la versione della p.o. credibile e coerente, oltre che essere stata confermata dalle ulteriori emergenze processuali.

Richiamata la giu- risprudenza di questa Corte in punto di configurabilità del reato in esame, si duole la difesa per aver il giudice accertato il disturbo - peraltro consistente solo nel diffondere musica ad alto volume dall'appartamento dei ricorrenti, determinando uno stato di ansia ed agitazione nella p.o., suscitando nella stessa una forte sen- sazione di disagio - esclusivamente nei confronti della denunciante p.o., le cui dichiarazioni non sarebbero corroborate dall'accertamento eseguito sul posto da parte della PG per verificare l'intensità delle onde sonore, avendo lo stesso dato esito negativo.

Il giudice si sarebbe limitato a rilevare che i rumori avevano supe- rato la normale tollerabilità, senza indagare tuttavia sulla diffusività dei rumori e sul potenziale danno ad una serie indeterminata di soggetti.

Quanto sopra avrebbe quindi determinato un'erronea interpretazione del materiale probatorio, utilizzata per confermare la responsabilità penale degli imputati, laddove i risultati dell'istruttoria avrebbero condotto a diversa soluzione, come emerso dalle dichia- razioni dei testi assunti in dibattimento, dovendosi ritenere non dirimente quella del teste Nicchi sia perché non abitante nel condominio nel periodo in cui i fatti sarebbero avvenuti, sia per aver lo stesso dichiarato di non intrattenere buoni rapporti con gli attuali ricorrenti per via di un contenzioso civile riguardante l'ese- cuzione di lavori condominiali.

Gli stessi testi di PG avrebbero solo in una occasione avvertito la presenza disturbante della musica, laddove gli altri testi non avrebbero arrecato alcun apporto a riscontro delle dichiarazioni della denunciante (in ricorso viene riportato, per sintesi, il narrato dei testi Geraci, Bonomo, [OSCURATO:PERSONA]- rio e Concetta, Giallonnbardo), né l'esito degli accertamenti "sonori" eseguito dalla PG e dall'ARPA avrebbe fornito un riscontro a quanto dichiarato dalla p.o., ele- mento quest'ultimo non preso in esame dal giudice.

Per quanto, poi, concerne la posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stata raggiunta la prova della sua reità, essendo invero emerso che lo stesso per ragioni di lavoro non fosse mai in casa, non rilevando quanto affermato dal tribunale secondo cui, provenendo tali rumori dall'appartamento dei coniugi ricorrenti anche nei giorni festivi, il Tummi- nello si trovava in casa ed era pertanto corresponsabile, ciò in quanto dalle dichia- razioni della p.o. e dei congiunti [OSCURATO:PERSONA] ed Alessandra, emergeva che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai in casa al mattino ed al pomeriggio, do- vendosi peraltro considerare che la stessa p.o. aveva riferito dell'esistenza di un presunto intento ritorsivo esclusivamente da parte della Giaconia, moglie del ri- corrente, assunto che comunque sarebbe rimasto privo di riscontri.

2.2. Deducono, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio in relazione all'art. 192, c.p.p., e vizio di violazione di legge in relazione all'art. 157, c.p.

In sintesi, si duole la difesa per aver individuato il giudice la data ultima di consumazione del reato, qualificato permanente, in quella del 1.02.2021, data in cui si sarebbe consumato l'ultimo atto della condotta.

Si tratterebbe di una moti- vazione censurabile, non solo perché contrastante con quanto emergente dal de- creto di citazione a giudizio che indicava come data finale il 27.02.2017, ma anche perché contraddetta dall'istruttoria, avendo solo la p.o. dichiarato di essere stata disturbata fino al febbraio 2021, non ricevendo riscontro alcuno sul punto dalle dichiarazioni degli altri testi.

Il termine di prescrizione, pertanto, sarebbe intera- mente decorso già alla data della pronuncia della sentenza.

2.3. Deducono, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133, c.p. per il mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche.

In sintesi, la difesa si duole per aver il giudice negato le invocate attenuanti generiche alla luce della perduranza della condotta iniziata nel 2016 e costante- mente perpetrata fino a pochi giorni prima dell'udienza in cui era stata sentita la p.o.

Quanto sopra, oltre a collidere con gli esiti dell'istruttoria, non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza dei due ricorrenti e del comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto, come testimoniato anche dal teste di PG [OSCURATO:PERSONA]- sario che aveva riferito della disponibilità dei due ricorrenti a parlare con i vicini di casa, a fronte di un atteggiamento invece di chiusura della p.o.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 5.12.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione.

In particolare, secondo il PG: a) il primo motivo è inammissibile poiché, mediante una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha motivato l'affermazione di respon- sabilità dei ricorrenti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa (il cui stato di stress e agitazione è dimostrato dai certificati medici acquisiti agli atti), delle testimonianze rese dagli altri soggetti escussi durante il giudizio che risiedono in prossimità dello stabile occupato dagli imputati, e dalle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti per sopralluoghi.

Al riguardo, giova rammentare che, in tema di elemento oggettivo del reato, per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen. non è necessario che in concreto si siano lamentate più per- sone, essendo sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di visto oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti (Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Rv. 219987).

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., infatti, non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare di- sturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216); l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del ri- poso delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della con- dotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 - 02).

Nel caso di specie, il giudice ha motivato la capacità della mu- sica di recare disturbo ad un numero indeterminato di persone sulla base delle caratteristiche dei "bassi", che propagano forti vibrazioni nell'ambiente circo- stante.

In merito al denunciato vizio di travisamento della prova, va specificato che la doglianza ha ad oggetto una "erronea interpretazione del materiale proba- torio", quindi un travisamento del fatto e non della prova.

È pacifico in giurispru- denza che in tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215; cfr. anche Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004 Rv. 229690, che ha chiarito che il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova, c.d. tra- visamento del fatto, non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova).

Nella specie, il ricorso si diffonde in una rilettura del testimoniale, me- diante richiami di estratti arbitrariamente selezionati del medesimo; b) il secondo motivo, concernente l'intervenuta prescrizione del reato, dovendo individuarsi il dies a quo nella data indicata nel decreto di citazione a giudizio, è fondato.

Le Sezioni Unite hanno affermato che qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo mo- mento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consu- mazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; la posticipazione della data finale della permanenza, infatti, incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive (Sez.

U, n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199171).

Invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza successiva, nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reato permanente sia stato contestato in forma c.d.

"aperta" - essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accerta- mento - il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Rv. 267085).

Nella specie la contestazione del reato permanente risulta "chiusa" al 27.2.2017, sicché sarebbe stata necessaria una contestazione suppletiva.

In mancanza deve ritenersi decorso il termine massimo di prescrizione di cinque anni in data 27.2.2022, in epoca pre- cedente alla sentenza impugnata; c) il terzo motivo è invece assorbito.

4. In data 25.11.2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti ha depositato istanza di trattazione orale, respinta dal Presidente titolare.

In data 14.12.2022, il predetto difensore ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, in- sistendo nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso congiunto, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 otto- bre 2020, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato in relazione al secondo motivo, che assume valenza assorbente.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Giova, infatti, osservare che la difesa, pur evocando un vizio della motiva- zione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa rico- struzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di atten- dibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Rv. 271702-01).

Sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua ma- nifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio igno- rato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre9, i7ersa conclusione del processo (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. - 2019, Rv. 275100-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482-01).Con particolare riferimento al vizio di "travisamento della prova", è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che esso ricorra nel caso in cui sussista una incontrovertibile antinomia tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova as- sunta in dibattimento e le conseguenze che il giudice ne abbia tratto.

In altre parole, è necessario che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento sulla base di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio inconte- stabilmente diverso da quello reale.

Al contrario, non è possibile dedurre come motivo il c.d.

"travisamento del fatto", in quanto è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sostituire la propria valutazione delle emergenze proces- suali a quella compiuta dai giudici di merito (Sez. 5, n. 39048 del 29/05/2007, Rv. 238215; Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Rv. 229690).

2.1. Nel caso di specie, è chiaro come il ricorrente solleciti una diversa valutazione degli elementi di prova, ed in particolare delle prove dichiarative as- sunte nell'istruttoria dibattimentale.

Si evidenzia, infatti, come tutti i punti della motivazione che secondo la difesa sarebbero censurabili, in realtà risultano privi dei vizi denunciati, avendo reso il tribunale iter motivazionale logico in ordine all'esposizione delle ragioni sulla base delle quali ha fondato la responsabilità degli imputati.

In particolare, il giudice di prime cure, riconosce piena rilevanza alla testi- monianza della persona offesa, il cui narrato viene ritenuto coerente ed attendibile (pagina 3 sentenza).

Infatti, come si evince dalla motivazione della sentenza la querelante ha raccontato in modo puntuale ed articolato lo svolgimento del fatto.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, considera la testimonianza della persona offesa, ove attendibile, una vera e propria fonte di prova, già di per sé sola idonea a fondare la responsabilità dell'imputato senza necessità di ulteriori riscontri esterni, che se presenti, avrebbero il solo ruolo di accrescere ulterior- mente la credibilità del dichiarante.

Nel caso di specie, le dichiarazioni resa da [OSCURATO:PERSONA] trovano riscontro nei certificati medici depositati, nonché nelle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Miceli che hanno confermato quanto dichiarato dalla persona offesa, riportando addirittura circostanze ulteriori tali da rafforzare il convincimento del giudice sulla genuinità del narrato.

Infatti, l'ufficiale di P.G.

Miceli riferiva di aver udito" ... musica ad alto volume, in particolar modo bassi.

I bassi sono quelli gravi, che rimbombano." (pagina 8 sentenza).

2.2. Parimenti, il giudice di merito ha adeguatamente argomentato i motivi alla luce dei quali ha ritenuto irrilevanti le prove contrarie. 7 k In particolare, con riferimento ai testi della difesa [OSCURATO:PERSONA], Tum- minello Domenico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si rappresenta come verosi- milmente nelle occasioni conviviali in cui erano presenti i figli e le nuore, gli impu- tati non avessero motivo di accendere alcun diffusore musicale che avrebbe sicu- ramente impedito qualsiasi tipo di conversazione (pagina 6).

Allo stesso modo, vengono fornite puntuali argomentazioni alla luce delle quali sono confutate le dichiarazioni rese dai testi Giallombardo e Cammarata, i quali abitavano all'interno del palazzo posto di fronte alla casa degli odierni impu- tati, con finestre prospicenti un cortile interno.

Proprio la collocazione degli appar- tamenti, sicuramente non adiacenti a quello degli imputati ben può spiegare il mancato disturbo provocato dalle emissioni sonore (pagina 6).

Quanto alle dichiarazioni degli ufficiali di P.G., i quali riferiscono che nono- stante i plurimi interventi soltanto in una occasione sia stata effettivamente av- vertita la presenza disturbante della musica, il giudice di merito osserva come la suddetta circostanza non valga a smentire la ricostruzione dei fatti offerta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ben potendosi ammettere che in quelle occasioni la musica sia stata prontamente abbassata (pagina 7).

Infine, si osserva come non rilevi ai fini della mancata configurabilità del reato l'esito negativo dell'accertamento tecnico operato dall'ARPA, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accer- tata mediante perizia o consulenza tecnica fonometrica, potendo il giudice fondare il proprio convincimento anche su elementi probatori di diversa natura ( Sez. 3, 11031/2015).

E' poi necessario evidenziare, inoltre, che in tema di elemento og- gettivo del reato, non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, essendo sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti (Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Rv. 219987).

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., infatti, non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare di- sturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216).

Infatti, trattandosi di un reato di pericolo presunto, non è necessaria la prova dell'effettivo patimento del disturbo di più persone, ma è sufficiente accertare che la condotta posta in essere sia potenzialmente idonea ad arrecare un pregiudizio ad un numero indeterminato di persone (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 - 02).

Nel caso di specie, il giudice ha motivato la capacità della musica di recare disturbo ad un numero indeterminato di persone sulla base delle carat- teristiche dei "bassi", che propagano forti vibrazioni nell'ambiente circostante.

2.3. Infine, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], risulta che il Tribunale ha argomentato in modo logico ed esaustivo le ragioni poste a fondamento della responsabilità penale dello stesso.

La circostanza che la musica fosse tenuta ad un volume eccessivo anche nei giorni festivi, durante i quali Tum- minello Giovanni si trovava in casa, nonché la deposizione della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale riporta di aver udito l'imputato incitare la moglie ad accendere la radio, confermano come lo stesso non possa qualificarsi quale mero spettatore, dovendosi al contrario riconoscere un contributo determinante alla realizzazione dell'illecito.

3. Fondato è invece il secondo motivo, il cui accoglimento esime questa Corte dall'esaminare il terzo, che resta pertanto assorbito.

3.1. In via preliminare, giova evidenziare come per i reati permanenti il momento consumativo si protrae nel tempo.

Conseguentemente, il termine di pre- scrizione deve essere calcolato a partire dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Invero, la questione dell'esatta individuazione del dies a quo a partire dal quale procedere al calcolo del termine prescrizionale per i reati permanenti è stata ampiamente dibattuta nel corso degli anni tanto da sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Secondo quest'ultima, la quaestio deve essere risolta da un lato tenendo conto delle peculiari caratteristiche del reato contestato, dall'altro tenendo in considerazione l'interazione tra la struttura del reato permanente e il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Nel caso in cui il capo di imputazione indichi solamente la data iniziale del reato ovvero quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'originaria contestazione deve ritenersi estesa all'intero sviluppo della condotta incriminata.

Conseguentemente, l'imputato dovrà difendersi, ab initio, non solo in riferimento alla parte della fattispecie già realizzatasi, ma anche in relazione a quella succes- siva, perdurante sino alla cessazione dell'offesa.

Al contrario, qualora il capo di imputazione indichi la data di interruzione della permanenza, il giudice può tener conto, ai fini della decisione, del successivo protrarsi dell'offesa unicamente nel caso in cui esso sia stato oggetto di ulteriore contestazione da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 516 c.p.p.

Infatti, la posticipazione della data finale, determinando una dilatazione della permanenza già precedentemente contestata, può influire sulla valutazione della gravità del fatto, ovvero sulla determinazione del quantum sanzionatorio o ancora sull'eventuale riconoscimento di cause estin- tive (Sez.

U, n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199171).

Invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza successiva, nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della con- sumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del Pubblico Ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reato permanente sia stato contestato in forma c.d.

"aperta" - essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accertamento - il giu- dice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Rv. 267085).

3.2. Nel caso di specie, è evidente come il reato "eventualmente" (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Rv. 262510) permanente di cui all'art. 659, cod. pen. sia stato contestato nella forma cd.

"chiusa", ossia con precisa indicazione della data di cessazione della condotta.

Parimenti si osserva come il Pubblico Ministero non abbia proceduto ex art.516 c.p.p. ad un'ulteriore contestazione.

Alla luce del principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, deve, per- tanto, concludersi che nel caso di specie il dies a quo deve individuarsi nella data indicata nel decreto di citazione a giudizio, ossia nel 27.02.2017.

In conclusione, deve ritenersi decorso il termine massimo di prescrizione di cinque anni in data 27.2.2022, in epoca precedente alla sentenza impugnata.

4. Atteso che il reato era già estinto per prescrizione alla data della sen- tenza di primo grado (18.03.2022), occorre pronunciare, oltre che l'annullamento senza rinvio per prescrizione, anche la revoca delle statuizioni civili, essendo pa- cifico (come rileva del resto il recente arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite - Sez.

U, sentenza n. 39614 del 28/04/2022 - dep. 19/10/2022, [OSCURATO:PERSONA] c/ Fava, Rv. 283670-01, § 8 e § 16), che l'applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. resta preclusa allorquando il giudice dell'impugnazione accerti che la causa estintiva non é sopravvenuta alla condanna di primo grado, ma si era già verificata a tale data e non era stata rilevata nel grado precedente a causa di un errore dell'organo giudicante, con la conseguenza che l'inapplicabilità dell'art. 578 cod. proc. pen. a tutte le ipotesi in cui l'estinzione del reato si collochi "a monte" della sentenza di condanna in primo grado comporta che dev'essere disposta la revoca delle statui- zioni civili precedentemente adottate, con conseguente esclusione di ogni valuta- zi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] P- 1. Con sentenza/d[OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 300 euro di am- menda ciascuno, ritenuta la continuazione interna, in relazione al reato di cui all'art. 659, c.p. (per aver disturbato il riposo e l'occupazione di [OSCURATO:PERSONA]- vanna mediante schiamazzi e rumori ed abusando di strumenti sonori ed acustici), oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile in favore della parte civile, con liquidazione delle spese e rigetto della richiesta provvisionale. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti propongono congiunto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deducono, con il primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio in relazione all'art. 192, c.p.p., essendosi peraltro erroneamente attribuita all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità penale nonché vizio di violazione di legge in relazione all'art. 530, c.p.p. In sintesi, si censura la decisione che ha ritenuto provati gli elementi costi- tutivi del reato per essere la versione della p.o. credibile e coerente, oltre che essere stata confermata dalle ulteriori emergenze processuali. Richiamata la giu- risprudenza di questa Corte in punto di configurabilità del reato in esame, si duole la difesa per aver il giudice accertato il disturbo - peraltro consistente solo nel diffondere musica ad alto volume dall'appartamento dei ricorrenti, determinando uno stato di ansia ed agitazione nella p.o., suscitando nella stessa una forte sen- sazione di disagio - esclusivamente nei confronti della denunciante p.o., le cui dichiarazioni non sarebbero corroborate dall'accertamento eseguito sul posto da parte della PG per verificare l'intensità delle onde sonore, avendo lo stesso dato esito negativo. Il giudice si sarebbe limitato a rilevare che i rumori avevano supe- rato la normale tollerabilità, senza indagare tuttavia sulla diffusività dei rumori e sul potenziale danno ad una serie indeterminata di soggetti. Quanto sopra avrebbe quindi determinato un'erronea interpretazione del materiale probatorio, utilizzata per confermare la responsabilità penale degli imputati, laddove i risultati dell'istruttoria avrebbero condotto a diversa soluzione, come emerso dalle dichia- razioni dei testi assunti in dibattimento, dovendosi ritenere non dirimente quella del teste Nicchi sia perché non abitante nel condominio nel periodo in cui i fatti sarebbero avvenuti, sia per aver lo stesso dichiarato di non intrattenere buoni rapporti con gli attuali ricorrenti per via di un contenzioso civile riguardante l'ese- cuzione di lavori condominiali. Gli stessi testi di PG avrebbero solo in una occasione avvertito la presenza disturbante della musica, laddove gli altri testi non avrebbero arrecato alcun apporto a riscontro delle dichiarazioni della denunciante (in ricorso viene riportato, per sintesi, il narrato dei testi Geraci, Bonomo, [OSCURATO:PERSONA]- rio e Concetta, Giallonnbardo), né l'esito degli accertamenti "sonori" eseguito dalla PG e dall'ARPA avrebbe fornito un riscontro a quanto dichiarato dalla p.o., ele- mento quest'ultimo non preso in esame dal giudice. Per quanto, poi, concerne la posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stata raggiunta la prova della sua reità, essendo invero emerso che lo stesso per ragioni di lavoro non fosse mai in casa, non rilevando quanto affermato dal tribunale secondo cui, provenendo tali rumori dall'appartamento dei coniugi ricorrenti anche nei giorni festivi, il Tummi- nello si trovava in casa ed era pertanto corresponsabile, ciò in quanto dalle dichia- razioni della p.o. e dei congiunti [OSCURATO:PERSONA] ed Alessandra, emergeva che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai in casa al mattino ed al pomeriggio, do- vendosi peraltro considerare che la stessa p.o. aveva riferito dell'esistenza di un presunto intento ritorsivo esclusivamente da parte della Giaconia, moglie del ri- corrente, assunto che comunque sarebbe rimasto privo di riscontri. 2.2. Deducono, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio in relazione all'art. 192, c.p.p., e vizio di violazione di legge in relazione all'art. 157, c.p. In sintesi, si duole la difesa per aver individuato il giudice la data ultima di consumazione del reato, qualificato permanente, in quella del 1.02.2021, data in cui si sarebbe consumato l'ultimo atto della condotta. Si tratterebbe di una moti- vazione censurabile, non solo perché contrastante con quanto emergente dal de- creto di citazione a giudizio che indicava come data finale il 27.02.2017, ma anche perché contraddetta dall'istruttoria, avendo solo la p.o. dichiarato di essere stata disturbata fino al febbraio 2021, non ricevendo riscontro alcuno sul punto dalle dichiarazioni degli altri testi. Il termine di prescrizione, pertanto, sarebbe intera- mente decorso già alla data della pronuncia della sentenza. 2.3. Deducono, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133, c.p. per il mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche. In sintesi, la difesa si duole per aver il giudice negato le invocate attenuanti generiche alla luce della perduranza della condotta iniziata nel 2016 e costante- mente perpetrata fino a pochi giorni prima dell'udienza in cui era stata sentita la p.o. Quanto sopra, oltre a collidere con gli esiti dell'istruttoria, non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza dei due ricorrenti e del comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto, come testimoniato anche dal teste di PG [OSCURATO:PERSONA]- sario che aveva riferito della disponibilità dei due ricorrenti a parlare con i vicini di casa, a fronte di un atteggiamento invece di chiusura della p.o. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 5.12.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione. In particolare, secondo il PG: a) il primo motivo è inammissibile poiché, mediante una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha motivato l'affermazione di respon- sabilità dei ricorrenti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa (il cui stato di stress e agitazione è dimostrato dai certificati medici acquisiti agli atti), delle testimonianze rese dagli altri soggetti escussi durante il giudizio che risiedono in prossimità dello stabile occupato dagli imputati, e dalle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti per sopralluoghi. Al riguardo, giova rammentare che, in tema di elemento oggettivo del reato, per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen. non è necessario che in concreto si siano lamentate più per- sone, essendo sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di visto oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti (Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Rv. 219987). Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., infatti, non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare di- sturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216); l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del ri- poso delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della con- dotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 - 02). Nel caso di specie, il giudice ha motivato la capacità della mu- sica di recare disturbo ad un numero indeterminato di persone sulla base delle caratteristiche dei "bassi", che propagano forti vibrazioni nell'ambiente circo- stante. In merito al denunciato vizio di travisamento della prova, va specificato che la doglianza ha ad oggetto una "erronea interpretazione del materiale proba- torio", quindi un travisamento del fatto e non della prova. È pacifico in giurispru- denza che in tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215; cfr. anche Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004 Rv. 229690, che ha chiarito che il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova, c.d. tra- visamento del fatto, non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova). Nella specie, il ricorso si diffonde in una rilettura del testimoniale, me- diante richiami di estratti arbitrariamente selezionati del medesimo; b) il secondo motivo, concernente l'intervenuta prescrizione del reato, dovendo individuarsi il dies a quo nella data indicata nel decreto di citazione a giudizio, è fondato. Le Sezioni Unite hanno affermato che qualora nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo mo- mento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consu- mazione soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; la posticipazione della data finale della permanenza, infatti, incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l'operatività di eventuali cause estintive (Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199171). Invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza successiva, nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reato permanente sia stato contestato in forma c.d. "aperta" - essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accerta- mento - il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Rv. 267085). Nella specie la contestazione del reato permanente risulta "chiusa" al 27.2.2017, sicché sarebbe stata necessaria una contestazione suppletiva. In mancanza deve ritenersi decorso il termine massimo di prescrizione di cinque anni in data 27.2.2022, in epoca pre- cedente alla sentenza impugnata; c) il terzo motivo è invece assorbito. 4. In data 25.11.2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti ha depositato istanza di trattazione orale, respinta dal Presidente titolare. In data 14.12.2022, il predetto difensore ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, in- sistendo nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso congiunto, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 otto- bre 2020, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato in relazione al secondo motivo, che assume valenza assorbente. 2. Il primo motivo è inammissibile. Giova, infatti, osservare che la difesa, pur evocando un vizio della motiva- zione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa rico- struzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di atten- dibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Rv. 271702-01). Sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua ma- nifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio igno- rato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre9, i7ersa conclusione del processo (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. - 2019, Rv. 275100-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482-01).Con particolare riferimento al vizio di "travisamento della prova", è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che esso ricorra nel caso in cui sussista una incontrovertibile antinomia tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova as- sunta in dibattimento e le conseguenze che il giudice ne abbia tratto. In altre parole, è necessario che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento sulla base di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio inconte- stabilmente diverso da quello reale. Al contrario, non è possibile dedurre come motivo il c.d. "travisamento del fatto", in quanto è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sostituire la propria valutazione delle emergenze proces- suali a quella compiuta dai giudici di merito (Sez. 5, n. 39048 del 29/05/2007, Rv. 238215; Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Rv. 229690). 2.1. Nel caso di specie, è chiaro come il ricorrente solleciti una diversa valutazione degli elementi di prova, ed in particolare delle prove dichiarative as- sunte nell'istruttoria dibattimentale. Si evidenzia, infatti, come tutti i punti della motivazione che secondo la difesa sarebbero censurabili, in realtà risultano privi dei vizi denunciati, avendo reso il tribunale iter motivazionale logico in ordine all'esposizione delle ragioni sulla base delle quali ha fondato la responsabilità degli imputati. In particolare, il giudice di prime cure, riconosce piena rilevanza alla testi- monianza della persona offesa, il cui narrato viene ritenuto coerente ed attendibile (pagina 3 sentenza). Infatti, come si evince dalla motivazione della sentenza la querelante ha raccontato in modo puntuale ed articolato lo svolgimento del fatto. La giurisprudenza di legittimità, infatti, considera la testimonianza della persona offesa, ove attendibile, una vera e propria fonte di prova, già di per sé sola idonea a fondare la responsabilità dell'imputato senza necessità di ulteriori riscontri esterni, che se presenti, avrebbero il solo ruolo di accrescere ulterior- mente la credibilità del dichiarante. Nel caso di specie, le dichiarazioni resa da [OSCURATO:PERSONA] trovano riscontro nei certificati medici depositati, nonché nelle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Miceli che hanno confermato quanto dichiarato dalla persona offesa, riportando addirittura circostanze ulteriori tali da rafforzare il convincimento del giudice sulla genuinità del narrato. Infatti, l'ufficiale di P.G. Miceli riferiva di aver udito" ... musica ad alto volume, in particolar modo bassi. I bassi sono quelli gravi, che rimbombano." (pagina 8 sentenza). 2.2. Parimenti, il giudice di merito ha adeguatamente argomentato i motivi alla luce dei quali ha ritenuto irrilevanti le prove contrarie. 7 k In particolare, con riferimento ai testi della difesa [OSCURATO:PERSONA], Tum- minello Domenico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si rappresenta come verosi- milmente nelle occasioni conviviali in cui erano presenti i figli e le nuore, gli impu- tati non avessero motivo di accendere alcun diffusore musicale che avrebbe sicu- ramente impedito qualsiasi tipo di conversazione (pagina 6). Allo stesso modo, vengono fornite puntuali argomentazioni alla luce delle quali sono confutate le dichiarazioni rese dai testi Giallombardo e Cammarata, i quali abitavano all'interno del palazzo posto di fronte alla casa degli odierni impu- tati, con finestre prospicenti un cortile interno. Proprio la collocazione degli appar- tamenti, sicuramente non adiacenti a quello degli imputati ben può spiegare il mancato disturbo provocato dalle emissioni sonore (pagina 6). Quanto alle dichiarazioni degli ufficiali di P.G., i quali riferiscono che nono- stante i plurimi interventi soltanto in una occasione sia stata effettivamente av- vertita la presenza disturbante della musica, il giudice di merito osserva come la suddetta circostanza non valga a smentire la ricostruzione dei fatti offerta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ben potendosi ammettere che in quelle occasioni la musica sia stata prontamente abbassata (pagina 7). Infine, si osserva come non rilevi ai fini della mancata configurabilità del reato l'esito negativo dell'accertamento tecnico operato dall'ARPA, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accer- tata mediante perizia o consulenza tecnica fonometrica, potendo il giudice fondare il proprio convincimento anche su elementi probatori di diversa natura ( Sez. 3, 11031/2015). E' poi necessario evidenziare, inoltre, che in tema di elemento og- gettivo del reato, non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, essendo sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti (Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Rv. 219987). Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., infatti, non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare di- sturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216). Infatti, trattandosi di un reato di pericolo presunto, non è necessaria la prova dell'effettivo patimento del disturbo di più persone, ma è sufficiente accertare che la condotta posta in essere sia potenzialmente idonea ad arrecare un pregiudizio ad un numero indeterminato di persone (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 - 02). Nel caso di specie, il giudice ha motivato la capacità della musica di recare disturbo ad un numero indeterminato di persone sulla base delle carat- teristiche dei "bassi", che propagano forti vibrazioni nell'ambiente circostante. 2.3. Infine, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], risulta che il Tribunale ha argomentato in modo logico ed esaustivo le ragioni poste a fondamento della responsabilità penale dello stesso. La circostanza che la musica fosse tenuta ad un volume eccessivo anche nei giorni festivi, durante i quali Tum- minello Giovanni si trovava in casa, nonché la deposizione della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale riporta di aver udito l'imputato incitare la moglie ad accendere la radio, confermano come lo stesso non possa qualificarsi quale mero spettatore, dovendosi al contrario riconoscere un contributo determinante alla realizzazione dell'illecito. 3. Fondato è invece il secondo motivo, il cui accoglimento esime questa Corte dall'esaminare il terzo, che resta pertanto assorbito. 3.1. In via preliminare, giova evidenziare come per i reati permanenti il momento consumativo si protrae nel tempo. Conseguentemente, il termine di pre- scrizione deve essere calcolato a partire dal giorno in cui è cessata la permanenza. Invero, la questione dell'esatta individuazione del dies a quo a partire dal quale procedere al calcolo del termine prescrizionale per i reati permanenti è stata ampiamente dibattuta nel corso degli anni tanto da sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Secondo quest'ultima, la quaestio deve essere risolta da un lato tenendo conto delle peculiari caratteristiche del reato contestato, dall'altro tenendo in considerazione l'interazione tra la struttura del reato permanente e il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Nel caso in cui il capo di imputazione indichi solamente la data iniziale del reato ovvero quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'originaria contestazione deve ritenersi estesa all'intero sviluppo della condotta incriminata. Conseguentemente, l'imputato dovrà difendersi, ab initio, non solo in riferimento alla parte della fattispecie già realizzatasi, ma anche in relazione a quella succes- siva, perdurante sino alla cessazione dell'offesa. Al contrario, qualora il capo di imputazione indichi la data di interruzione della permanenza, il giudice può tener conto, ai fini della decisione, del successivo protrarsi dell'offesa unicamente nel caso in cui esso sia stato oggetto di ulteriore contestazione da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 516 c.p.p. Infatti, la posticipazione della data finale, determinando una dilatazione della permanenza già precedentemente contestata, può influire sulla valutazione della gravità del fatto, ovvero sulla determinazione del quantum sanzionatorio o ancora sull'eventuale riconoscimento di cause estin- tive (Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199171). Invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza successiva, nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della con- sumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del Pubblico Ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reato permanente sia stato contestato in forma c.d. "aperta" - essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accertamento - il giu- dice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Rv. 267085). 3.2. Nel caso di specie, è evidente come il reato "eventualmente" (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Rv. 262510) permanente di cui all'art. 659, cod. pen. sia stato contestato nella forma cd. "chiusa", ossia con precisa indicazione della data di cessazione della condotta. Parimenti si osserva come il Pubblico Ministero non abbia proceduto ex art.516 c.p.p. ad un'ulteriore contestazione. Alla luce del principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, deve, per- tanto, concludersi che nel caso di specie il dies a quo deve individuarsi nella data indicata nel decreto di citazione a giudizio, ossia nel 27.02.2017. In conclusione, deve ritenersi decorso il termine massimo di prescrizione di cinque anni in data 27.2.2022, in epoca precedente alla sentenza impugnata. 4. Atteso che il reato era già estinto per prescrizione alla data della sen- tenza di primo grado (18.03.2022), occorre pronunciare, oltre che l'annullamento senza rinvio per prescrizione, anche la revoca delle statuizioni civili, essendo pa- cifico (come rileva del resto il recente arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite - Sez. U, sentenza n. 39614 del 28/04/2022 - dep. 19/10/2022, [OSCURATO:PERSONA] c/ Fava, Rv. 283670-01, § 8 e § 16), che l'applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. resta preclusa allorquando il giudice dell'impugnazione accerti che la causa estintiva non é sopravvenuta alla condanna di primo grado, ma si era già verificata a tale data e non era stata rilevata nel grado precedente a causa di un errore dell'organo giudicante, con la conseguenza che l'inapplicabilità dell'art. 578 cod. proc. pen. a tutte le ipotesi in cui l'estinzione del reato si collochi "a monte" della sentenza di condanna in primo grado comporta che dev'essere disposta la revoca delle statui- zioni civili precedentemente adottate, con conseguente esclusione di ogni valuta- zi
Sentenza Cassazione n. 17778/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris