Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21778/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31097 -2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA]Ovidio n.34, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Bainsizza n.10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentato e difes o, giusta procura in calce al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2021 n. 31097 sez.

S2 -ad. 21-12-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1798 / 2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicatail 10/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 9/10/2017, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che era proprietario di un immobile in Licata, confinante, per un lato, con terreno libero di proprietà del convenuto, identificato in catasto al fgl. 99, p.lla 1101 e che aveva necessità di svolgere opere indifferibili ed urgenti di impermeabilizzazione del muro comune, chiese l’autorizzazione ad accedere al fondo del convenuto che aveva negato il suo assenso. [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che l’immobile dell’attore era stato costruito abusivamente in violazione delle distanze e con apertura illegittima di vedute verso il suo fondo, negò il diritto all’accesso e chiese in riconvenzionale la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione di un terrazzo e di una corte prospicienti la sua proprietà e il risarcimento dei danni conseguenti.

2. Con sentenza n.1134/2019, il Tribunale di Agrigento rigettò entrambe le domande, condannando l’attore al rimborso delle spese, anche di c.t.u..

3. Con sentenza n. 1798/2021, la Corte d’appello di Palermo dichiaròil diritto di [OSCURATO:PERSONA] di accedere al fondo di proprietà Farruggio per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato di sua proprietà, respingendo, invece, l’appello incidentale con cui Farruggio aveva impugnato la statuizione di rigetto della sua domanda riconvenzionale di riduzione in pristinodella veduta illegittima e risarcimento del danno.

Ric. 2021 n. 31097 sez.

S2 -ad. 21-12-2023 - 3 - In particolare, la Corte d’appello affermò che il fondo Farruggio, ricadente in zona ‘V’ del PRG del Comune di Licata, destinato ad attrezzature per il verde, il gioco e lo sport, con consequenziali consistenti limitazioni alle facoltà edificatorie, si presentava totalmente inedificato e che «non emerge[va] la vigenza di norme regolamentari locali che, ad integrazione dell’art. 873 cod. civ.» prescrivessero l’osservanza di distanze minime tranuove costruzioni e confini; escluse altresì che, dalla copertura dello « stanzino » , indicato nella domanda riconvenzionale quale «terrazzo» e dalla corte a piano terra fosse esercitabile una veduta rilevante ai fini del rispetto delle distanze : precisò, infatti, che «la nozione di veduta presuppone l’esistenza di un’opera finalizzata a consentire l’affaccio sul fondo vicino, il che non può dirsi a proposito di un semplice spazio a piano terra e che l’esercizio della veduta, per essere tale, deve potersi compiere comodamente e senza rischio, il che è da escludere con riguardo al limite esterno della copertura del c.d.

“stanzino”»

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 900 e 905 cod. civ.,per avere la Corte d’appello escluso che il pianerottolo a piano terra (identificato dal c.t.u. come «corte»), realizzato a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, consentisse l’esercizio di una veduta, sebbene il nominato c.t.u. avesse esplicitamente affermato che ne fossepossibile l’inspectioe la prospectio sul fondo di sua proprietà.

1.1. Il motivo è infondato.

Ric. 2021 n. 31097 sez.

S2 -ad. 21-12-2023 - 4 - Occorre premettere che, come evidenziato nella sentenza impugnata, la nozione di veduta presuppone l’esistenza di un’opera idonea per ubicazione, consistenza e caratteristiche al l’affaccio sul fondo del vicino (cfr. Sez. 2, n. 20205 del 13/10/2004) e, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cod. civ., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cod. civ. in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio e t prospectio in alienum , vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (cfr. Cass. Sez. 2, n. 3043 del 10/02/2020, Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13156 del 2021, non massimata, con numerosi richiami).

Si èaltresì precisato che per aversi veduta occorre un parapetto che consenta un comodo affaccio (v.

Sez. 2, Sentenza n. 23572 del 14/11/2007; Sez. 2, Sentenza n. 10167 del 09/05/2011; Sez. 2, Sentenza n. 12497 del 19/07/2012).

Nella specie, dunque, la Corte d’appello – e prima ancora il Tribunale – hanno escluso la sussistenza delle caratteristiche della veduta in considerazione della conformazione della piccola «corte» da cui dovrebbe essere esercitata, consistente in un «semplice spazio a piano terra» che, come riferito daentrambe le parti, è una porzione di fondo apertae non delimitata da un parapetto, seppure pavimentata perché racchiusa dai muri della costruzione.

In mancanza di opera idonea, allora, non rileva per sé solo il fatto che da quello spazio lo sguardo possa spingersi fino al fondo del vicino – che allo stesso modo potrebbe ricambiare lo sguardo – perché altrimenti si dovrebbe ritenere, spingendo all’estremo il ragionamento, che tra i fondi a confine a piano terra esista sempre violazione di norme Ric. 2021 n. 31097 sez.

S2 -ad. 21-12-2023 - 5 - sulle vedute, anche in ipotesi di un terreno non edificato, soltanto perché non è preclusa l’osservazione del terreno finitimo.

Così statuendo, allora, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi regolatori della materia.

2. D’altro canto, non può trascurarsi che la verifica in concreto della sussistenza delle caratteristiche strutturali di un’opera ai fini della configurabilità di una veduta costituisce comunque un apprezzamento in fatto riservato al Giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 5421 del 08/03/2011), ciò che nella specie incontra il limite fissato dal V comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie ratione temporis, per essere stato introdotto l’appello nel 2019.

Per questo limite, il secondo motivo di ricorso, con cui, in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato l’omesso esame delle caratteristiche della «corte»come evidenziate nelle foto del c.t.u. è inammissibile, per preclusione di pronuncia cosiddetta doppiamente conforme sul punto (è stato, infatti, rigettato l’appello incidentale di Farruggio avverso la pronuncia di rigetto della sua domanda riconvenzionale avente ad oggetto il rispetto delle distanze ex art. 905 cod. civ.).

3. Per la stessa ragione risultainammissibile il terzo motivo, pure formulato in riferimento al n. 5, con cui Farruggio ha lamentato che la Corte d’appello abbia omesso l’esame di «fatti decisivi» nella liquidazione delle spese di lite dei due gradi digiudizio.

In ogni caso, ove mai si volesse riqualifica re il motivo come denuncia di erronea applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, essoè infondato, perché la Corte d’appello ha regolamentato le spese in applicazione del principio di Ric. 2021 n. 31097 sez.

S2 -ad. 21-12-2023 - 6 - soccombenza e le ha liquidate senza superare i limiti dei parametri massimi (diversamente da quanto riportato dal ricorrente nell’argomentazione del motivo), sicché non era tenuta a rendere alcuna particolare motivazione sull’ammontare liquidato, avendo esercitato il suo potere discrezionale nei parametri fissati dalla tabella.

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore,comprese quelle per il procedimento di cui all’art.373 cpc e con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, come espressamente richiesto (v. controricorso e memoria).

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31097 -2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA]Ovidio n.34, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Bainsizza n.10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentato e difes o, giusta procura in calce al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2021 n. 31097 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1798 / 2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicatail 10/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 9/10/2017, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] e, premesso che era proprietario di un immobile in Licata, confinante, per un lato, con terreno libero di proprietà del convenuto, identificato in catasto al fgl. 99, p.lla 1101 e che aveva necessità di svolgere opere indifferibili ed urgenti di impermeabilizzazione del muro comune, chiese l’autorizzazione ad accedere al fondo del convenuto che aveva negato il suo assenso. [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che l’immobile dell’attore era stato costruito abusivamente in violazione delle distanze e con apertura illegittima di vedute verso il suo fondo, negò il diritto all’accesso e chiese in riconvenzionale la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione di un terrazzo e di una corte prospicienti la sua proprietà e il risarcimento dei danni conseguenti. 2. Con sentenza n.1134/2019, il Tribunale di Agrigento rigettò entrambe le domande, condannando l’attore al rimborso delle spese, anche di c.t.u.. 3. Con sentenza n. 1798/2021, la Corte d’appello di Palermo dichiaròil diritto di [OSCURATO:PERSONA] di accedere al fondo di proprietà Farruggio per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato di sua proprietà, respingendo, invece, l’appello incidentale con cui Farruggio aveva impugnato la statuizione di rigetto della sua domanda riconvenzionale di riduzione in pristinodella veduta illegittima e risarcimento del danno. Ric. 2021 n. 31097 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 3 - In particolare, la Corte d’appello affermò che il fondo Farruggio, ricadente in zona ‘V’ del PRG del Comune di Licata, destinato ad attrezzature per il verde, il gioco e lo sport, con consequenziali consistenti limitazioni alle facoltà edificatorie, si presentava totalmente inedificato e che «non emerge[va] la vigenza di norme regolamentari locali che, ad integrazione dell’art. 873 cod. civ.» prescrivessero l’osservanza di distanze minime tranuove costruzioni e confini; escluse altresì che, dalla copertura dello « stanzino » , indicato nella domanda riconvenzionale quale «terrazzo» e dalla corte a piano terra fosse esercitabile una veduta rilevante ai fini del rispetto delle distanze : precisò, infatti, che «la nozione di veduta presuppone l’esistenza di un’opera finalizzata a consentire l’affaccio sul fondo vicino, il che non può dirsi a proposito di un semplice spazio a piano terra e che l’esercizio della veduta, per essere tale, deve potersi compiere comodamente e senza rischio, il che è da escludere con riguardo al limite esterno della copertura del c.d. “stanzino”» 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 900 e 905 cod. civ.,per avere la Corte d’appello escluso che il pianerottolo a piano terra (identificato dal c.t.u. come «corte»), realizzato a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, consentisse l’esercizio di una veduta, sebbene il nominato c.t.u. avesse esplicitamente affermato che ne fossepossibile l’inspectioe la prospectio sul fondo di sua proprietà. 1.1. Il motivo è infondato. Ric. 2021 n. 31097 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 4 - Occorre premettere che, come evidenziato nella sentenza impugnata, la nozione di veduta presuppone l’esistenza di un’opera idonea per ubicazione, consistenza e caratteristiche al l’affaccio sul fondo del vicino (cfr. Sez. 2, n. 20205 del 13/10/2004) e, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cod. civ., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cod. civ. in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio e t prospectio in alienum , vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (cfr. Cass. Sez. 2, n. 3043 del 10/02/2020, Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13156 del 2021, non massimata, con numerosi richiami). Si èaltresì precisato che per aversi veduta occorre un parapetto che consenta un comodo affaccio (v. Sez. 2, Sentenza n. 23572 del 14/11/2007; Sez. 2, Sentenza n. 10167 del 09/05/2011; Sez. 2, Sentenza n. 12497 del 19/07/2012). Nella specie, dunque, la Corte d’appello – e prima ancora il Tribunale – hanno escluso la sussistenza delle caratteristiche della veduta in considerazione della conformazione della piccola «corte» da cui dovrebbe essere esercitata, consistente in un «semplice spazio a piano terra» che, come riferito daentrambe le parti, è una porzione di fondo apertae non delimitata da un parapetto, seppure pavimentata perché racchiusa dai muri della costruzione. In mancanza di opera idonea, allora, non rileva per sé solo il fatto che da quello spazio lo sguardo possa spingersi fino al fondo del vicino – che allo stesso modo potrebbe ricambiare lo sguardo – perché altrimenti si dovrebbe ritenere, spingendo all’estremo il ragionamento, che tra i fondi a confine a piano terra esista sempre violazione di norme Ric. 2021 n. 31097 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 5 - sulle vedute, anche in ipotesi di un terreno non edificato, soltanto perché non è preclusa l’osservazione del terreno finitimo. Così statuendo, allora, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi regolatori della materia. 2. D’altro canto, non può trascurarsi che la verifica in concreto della sussistenza delle caratteristiche strutturali di un’opera ai fini della configurabilità di una veduta costituisce comunque un apprezzamento in fatto riservato al Giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 5421 del 08/03/2011), ciò che nella specie incontra il limite fissato dal V comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie ratione temporis, per essere stato introdotto l’appello nel 2019. Per questo limite, il secondo motivo di ricorso, con cui, in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato l’omesso esame delle caratteristiche della «corte»come evidenziate nelle foto del c.t.u. è inammissibile, per preclusione di pronuncia cosiddetta doppiamente conforme sul punto (è stato, infatti, rigettato l’appello incidentale di Farruggio avverso la pronuncia di rigetto della sua domanda riconvenzionale avente ad oggetto il rispetto delle distanze ex art. 905 cod. civ.). 3. Per la stessa ragione risultainammissibile il terzo motivo, pure formulato in riferimento al n. 5, con cui Farruggio ha lamentato che la Corte d’appello abbia omesso l’esame di «fatti decisivi» nella liquidazione delle spese di lite dei due gradi digiudizio. In ogni caso, ove mai si volesse riqualifica re il motivo come denuncia di erronea applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, essoè infondato, perché la Corte d’appello ha regolamentato le spese in applicazione del principio di Ric. 2021 n. 31097 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 6 - soccombenza e le ha liquidate senza superare i limiti dei parametri massimi (diversamente da quanto riportato dal ricorrente nell’argomentazione del motivo), sicché non era tenuta a rendere alcuna particolare motivazione sull’ammontare liquidato, avendo esercitato il suo potere discrezionale nei parametri fissati dalla tabella. 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore,comprese quelle per il procedimento di cui all’art.373 cpc e con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, come espressamente richiesto (v. controricorso e memoria). Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 21778/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris