Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02899/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03V9YBL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25172/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 629 c.p.); Esaminati il motivo di ricorso, relativo alla omessa valutazione d'ufficio della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, a seguito della sentenza emessa dalla Corte costituzionale n. 120 del 2023; Ritenuto il motivo inammissibile tenuto conto dell'oggetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione che ineriva solo alla determinazione della pena base e al giudizio di bilanciamento delle circostanze già configurate e non anche alla valutazione del fatto di lieve entità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03V9YBL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25172/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 629 c.p.); Esaminati il motivo di ricorso, relativo alla omessa valutazione d'ufficio della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, a seguito della sentenza emessa dalla Corte costituzionale n. 120 del 2023; Ritenuto il motivo inammissibile tenuto conto dell'oggetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione che ineriva solo alla determinazione della pena base e al giudizio di bilanciamento delle circostanze già configurate e non anche alla valutazione del fatto di lieve entità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02899/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris