CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 01084/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c-/ letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.PR.. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità: in partic:olare, il motivo, intrinsecamente generico, relativo alla eccessività della pena non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato la gravità del fatto e come la pena complessivamente applicata effettivamente determinata in misura massima era poi stato aumentato per effetto dell'aggravante dell'ingente quantitativo di droga. Il motivo di ricorso sulle disagiate condizioni economiche dell'imputato e sul "non particolare disvalore penale della condotta" appare del tutto assertivo, anche tenuto conto del fatto che, invece, la situazione reddituale dell'imputato ha giustificato la revoca della disposta confisca dell'autovettura essendone giustificati, dai redditi prodotti, l'esborso per l'acquisto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere ratore [OSCURATO:PERSONA]