CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso ex art. 391-bis c.p.c. iscritto al n. 4178/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo ai sensi dell’art.86 c.p.c. (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 18831/2023 depositata il 4 luglio 2023 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: -con ricorso depositato in data 21 febbraio 2024, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la correzione di alcuni errori materiali asseritamente contenuti nell’ordinanza n. 18831/2023 del 4 luglio 2023 pronunciata da questa Corte a definizione del procedimento iscritto al n. 6754/2018 R.G., con la quale era stato respinto il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 7627/20/2017 del 18 settembre 2017; -con successivo atto depositato il 5 aprile 2024, il ricorrente ha rinunciato all’istanza, onde il presente procedimento deve essere dichiarato estinto; -in difetto di costituzione della parte destinataria dell’istanza, non deve, in ogni caso, adottarsi alcuna statuizione in ordine alle spese, sicchè non assume rilievo, nella fattispecie in esame, la questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023; P.Q.M. dichiara estinto il presente procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 giugno