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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2010

Cassazione n. 36491/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9949/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] .

Giancarlo , difeso da sé stesso (p.e.c. indicata : [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l’ordinanza n. 33212 /20 21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10 novembre 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 nov embre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di [OSCURATO:PERSONA] giudiziali civili -Distrazione delle spese Richiesta presentata dal difensore -Omessa pronuncia -Rimedio esperibile—Correzione errore materiale della ordinanza n. 33212/2021, depositata il 10 novembre 2021, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Salerno e avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno depositata il 6 aprile 2020 , ha pronunciando condanna alle spese in favore del la controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del suo difensore , Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto istanza, e inoltre riferendo tale condanna al ricorrente al singolare, laddove i ricorrenti soccombentierano tre; gli intimati non hannosvolto attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; ritenuto che: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore del l’ente controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione exart. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi«antistatario»; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsicome domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. — che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese —consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez.

U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);sussiste altresì l’altro errore segnalato, relativo all’uso del singolare, anziché del plurale, nella indicazionedei soggetti condannati alle spese, evidentemente imputabile a mero errore materiale essendo chiaramente evidenziata, in motivazione, la soccombenza integrale di tutti i ricorrenti; il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 33212 / 2021 , depositata il 10 novembre 2021, sia corretto: a) sostituendo, nel dispositivo, alle parole «condanna il ricorrente», le parole «condanna i ricorrenti»; b) aggiungendo l’inciso «, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «agli accessori dilegge e spese generali »; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.

U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 0 4/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213); P.Q.M. dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 33212/2021, depositata il 10 novembre 2021, sia corretto: a) sostituendo, nel dispositivo, alle parole «condanna il ricorrente», le parole «condanna i ricorrenti»; b) aggiungendo nel dispositivo l’inciso «, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «agli accessori di legge e spese generali».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c. .

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9949/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] . Giancarlo , difeso da sé stesso (p.e.c. indicata : [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l’ordinanza n. 33212 /20 21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10 novembre 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 nov embre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di [OSCURATO:PERSONA] giudiziali civili -Distrazione delle spese Richiesta presentata dal difensore -Omessa pronuncia -Rimedio esperibile—Correzione errore materiale della ordinanza n. 33212/2021, depositata il 10 novembre 2021, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Salerno e avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno depositata il 6 aprile 2020 , ha pronunciando condanna alle spese in favore del la controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del suo difensore , Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto istanza, e inoltre riferendo tale condanna al ricorrente al singolare, laddove i ricorrenti soccombentierano tre; gli intimati non hannosvolto attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; ritenuto che: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore del l’ente controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione exart. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi«antistatario»; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsicome domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. — che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese —consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);sussiste altresì l’altro errore segnalato, relativo all’uso del singolare, anziché del plurale, nella indicazionedei soggetti condannati alle spese, evidentemente imputabile a mero errore materiale essendo chiaramente evidenziata, in motivazione, la soccombenza integrale di tutti i ricorrenti; il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 33212 / 2021 , depositata il 10 novembre 2021, sia corretto: a) sostituendo, nel dispositivo, alle parole «condanna il ricorrente», le parole «condanna i ricorrenti»; b) aggiungendo l’inciso «, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «agli accessori dilegge e spese generali »; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 0 4/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213); P.Q.M. dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 33212/2021, depositata il 10 novembre 2021, sia corretto: a) sostituendo, nel dispositivo, alle parole «condanna il ricorrente», le parole «condanna i ricorrenti»; b) aggiungendo nel dispositivo l’inciso «, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «agli accessori di legge e spese generali». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c. . Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile d
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