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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1993

Cassazione n. 32102/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito, in quanto meramente reiterativo, oltre che generico in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello. atteso che è stata correttamente valorizzata, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, le caratteristiche della azione posta in essere (truffa in danno di persona di età avanzata posta in essere con il mezzo del telefono) oltre che la sostanziale realizzazione di una attività organizzata al fine di porre in essere ripetutamentecondotte del genere di quella imputata, con ciò evidenziandosi la particolare gravità della condotta (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02-); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito, in quanto meramente reiterativo, oltre che generico in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello. atteso che è stata correttamente valorizzata, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, le caratteristiche della azione posta in essere (truffa in danno di persona di età avanzata posta in essere con il mezzo del telefono) oltre che la sostanziale realizzazione di una attività organizzata al fine di porre in essere ripetutamentecondotte del genere di quella imputata, con ciò evidenziandosi la particolare gravità della condotta (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02-); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 32102/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris