CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13731/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroALPI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.topresso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zoli.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 310/2025 pubblicatain data 11/06/2025, n.r.g. 81/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] con qualificadi operaio e mansioni di tecnico manutentore, ai sensi del CCNL legno earredamento, ed era stato distaccato in Camerun presso una societàconsorziata con la sua datrice di lavoro.Numero registro generale 17212/2025Numero sezionale 1101/2026Numero di raccolta generale 13731/2026Data pubblicazione 11/05/2026Aveva chiesto che l’indennità estero, a lui corrisposta, gli venissecomputata anche nella quota annuale accantonata a titolo di t.f.r., nonchénella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti. A tale richiesta la societàgli aveva preannunziato la soppressione del suo posto di lavoro e gli avevaproposto una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Con mail lasocietà gli aveva poi precisato che al termine del suo impegno in Africa,previsto per il 31/12/2020, anche il rapporto di lavoro sarebbe cessato, conpossibilità di un incentivo economico se avesse accettato di firmare un verbaledi conciliazione in sede protetta contenente la risoluzione consensuale delrapporto. Egli aveva rifiutato questa proposta.Quindi la datrice di lavoro aveva disposto il suo trasferimento in Italia adecorrere dal 31/12/2020 con cessazione dei trattamenti retributivi ed ibenefits goduti all’estero. Egli aveva contestato tale cessazione, ritenendotrattarsi di elementi retributivi ormai entrati definitivamente a far parte delsuo trattamento economico e minacciando di rivolgersi all’AutoritàGiudiziaria.In data 12/01/2021 gli era stata comunicata una contestazionedisciplinare, a cui, dopo le sue giustificazioni del 16/01/2021, era seguito illicenziamento del 19/01/2021 comunicato a mezzo mail presso il suo indirizzodi posta elettronica ordinaria.Impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Forlì per ottenerne ladeclaratoria di nullità e/o di illegittimità sia per difetto di forma convenzionaleprevista dal CCNL, sia per il suo carattere ritorsivo.2.- Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase c.d. sommariaintrodotta dalla legge n. 92/2012 il Tribunale rigettava l’impugnazione; poicon sentenza rigettava l’opposizione del lavoratore.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilreclamo interposto dal lavoratore.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) secondo il reclamante il licenziamento sarebbe nullo perché comunicatomediante mail ordinaria in violazione di quanto previsto dal CCNL;Numero registro generale 17212/2025Numero sezionale 1101/2026Numero di raccolta generale 13731/2026Data pubblicazione 11/05/2026b) l’art. 79 CCNL prevede che tutte le sanzioni dovranno esserecomunicate al lavoratore tramite raccomandata a.r., raccomandata amano o posta elettronica certificata;c) tuttavia l’inefficacia del licenziamento è collegata dall’art. 2 L. n.604/1966 solo alla mancanza della forma scritta, mentre il CCNL nullaprevede nel caso in cui il licenziamento redatto in forma scritta siacomunicato in modo diverso da quelli previsti;d) per la validità del licenziamento è sufficiente la forma scritta, mentre ilCCNL attiene al diverso profilo della sua comunicazione;e) quando il mezzo di comunicazione scelto dal datore di lavoro haraggiunto il suo scopo, non sussiste alcuna conseguenza;f) in ogni caso il CCNL prevede che la sanzione sia comunicata a mezzopec e tanto è avvenuto, poiché la società ha utilizzato la sua pec, siapure indirizzando l’atto ad una mail ordinaria del lavoratore ed è pacificoche quest’ultimo abbia ricevuto l’atto;g) quanto alla prova degli addebiti, il Tribunale non ha utilizzato solo leriprese video per ritenerli dimostrati, ma ha richiamato pure l’ampiaistruttoria svolta;h) in ogni caso dette riprese sono state legittimamente utilizzate ai finidella prova, poiché la telecamera di sicurezza era installata nelmagazzino dello stabilimento della società ALPICAM con sede inCamerun, sicché non trova applicazione l’art. 4 L. n. 300/1970;i) di verte anche in tema di controlli difensivi e il video è stato visionatodopo che era sorto il sospetto della condotta illecita tenuta dalreclamante;j) inoltre, come si evince dal video prodotto in giudizio, la telecamera erainstallata nel magazzino per riprendere il materiale ivi depositato e nonla prestazione lavorativa dei dipendenti;k) il controllo è stato effettuato solo dopo la segnalazione dei colleghi circale condotte sospette del reclamante in relazione alla gestione del caricodei beni, sicché vi era il legittimo sospetto che legittima i controllidifensivi (Cass. n. 25732/2021);l) la gravità della condotta del lavoratore oggetto del secondo addebitodisciplinare è tale da ledere il rapporto fiduciario e pertanto è da séNumero registro generale 17212/2025Numero sezionale 1101/2026Numero di raccolta generale 13731/2026Data pubblicazione 11/05/2026sufficiente a giustificare il licenziamento a prescindere dal primoaddebito (non essere rientrato presso la sede di lavoro italiana neltermine stabilito e comunicato con lettera del 25/11/2020);m) anche questo addebito risulta comunque dimostrato;n) non rileva il fatto che la contestazione di non essersi attenuto all’ordinedi presentarsi in azienda in Italia a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o comunqueentro il 15/01/2021 sia stata effettuata solo in data 12/01/2021, attesoche dalla risposta del lavoratore si evince chiaramente che eraimpossibile che egli riprendesse servizio entro il 15/01/2021;o) infatti, nella sua mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] egli dichiara di essere tornato ilsabato precedente, ossia il 09/01/2021, e di stare facendo i dieci giornidi isolamento in Croazia, sicché era impossibile per lui tornare in Italiaentro il 15/01/2021;p) irrilevante è che tale fatto sia stato contestato con pec e non conraccomandata a.r., poiché il CCNL prevede quest’ultimo mezzo dicomunicazione solo ai fini della successiva previsione di considerare illavoratore (assente per oltre quattro giorni lavorativi consecutivi) comedimissionario;q) il licenziamento non può ritenersi ritorsivo, sia perché il lavoratore nonha assolto l’onere della prova su di lui incombente, sia perché sonorisultati sussistenti entrambi gli addebiti disciplinari posti a fondamentodel recesso datoriale.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 c.p.c. e 6 CEDU per avere laCorte territoriale omesso ogni pronunzia sul secondo motivo di reclamo.Il motivo è infondato, sussistendo un rigetto implicito, ma assolutamenteunivoco.Con quel secondo motivo di reclamo (con cui si denunziava la violazioneNumero registro generale 17212/2025Numero sezionale 1101/2026Numero di raccolta generale 13731/2026Data pubblicazione 11/05/2026degli artt. 2697 c.c. e 5 L. n. 604/1966) il lavoratore lamentava che ilTribunale avesse escluso la nullità del licenziamento per violazione della formaconvenzionale, sostenendo che il ricorrente non avesse provato né dedotto diavere comunicato alla datrice di lavoro un proprio indirizzo PEC, né di averneuno.Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto che ogni questione sul mezzo dicomunicazione del licenziamento, in mancanza di espresse previsioni delCCNL, giammai avrebbe potuto avere incidenza sulla validità dellicenziamento, disciplinata unicamente dall’art. 2 L. n. 604/1966, che prevedela necessaria forma scritta, nella specie rispettata. Dunque, una voltamotivato in tal senso, diveniva effettivamente superfluo l’esame di quelmotivo di reclamo, perché, quand’anche fosse risultata fondata la relativadoglianza (aver il Tribunale illegittimamente posto un onere probatorio acarico del lavoratore licenziato, laddove l’onere della prova incombe sul datoredi lavoro), l’esito decisorio sarebbe rimasto identico.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 79 CCNL, 1352, 1362, 1374 c.c., 2,14, co. 1, 1, co. 1 lett. f), 5 e 6 d.P.R. n. 68/2005, 12, 14 e 15 disp.prel.c.c.,40, co. 2, L. n. 300/1970 e falsa applicazione del principio del favorpraestatoris, per avere la Corte territoriale ritenuto che la clausola collettivasi riferisse unicamente al mezzo di comunicazione e non alla forma dellicenziamento.Il motivo è infondato.Come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’art. 79 CCNL nonprevede una “forma convenzionale”, rilevante ai sensi dell’art. 1352 c.c. edell’atto negoziale (nella specie il licenziamento), ma si limita a stabilire glioneri incombenti sul datore di lavoro nella fase successiva dellacomunicazione: poiché il licenziamento (come ogni sanzione disciplinare) èun negozio giuridico unilaterale e recettizio, con quella clausola le parti socialihanno regolato le modalità con cui portare tale negozio a conoscenza dellavoratore. Tanto risulta evidente proprio dal tenore lettale dell’art. 79 CCNLche, riferendosi alle sanzioni disciplinari, utilizza l’espressione “dovrannoessere comunicate”. Il predicato verbale “comunicare” è univocamente eNumero registro generale 17212/2025Numero sezionale 1101/2026Numero di raccolta generale 13731/2026Data pubblicazione 11/05/2026senza dubbio alcuno riferibile non alla fase di formazione e di redazionedell’atto negoziale, ma a quella successiva della comunicazione, ossia a quellavolta a portare l’atto a conoscenza del suo destinatario (il dipendente).Restano in tal modo assorbite tutte le ulteriori censure, riguardanti le regoleche presiedono al servizio di posta elettronica certificata: quand’anchefondate, l’esito decisorio rimarrebbe comunque identico a quello raggiuntodalla Corte territoriale.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 3),c.p.c. il ricorrente lamenta rispettivamente violazione degli artt. 111, co. 6,Cost., 132 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. e 6 CEDU, nonché “violazione e falsaapplicazione” dell’art. 1423 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto emotivato nel senso per cui la comunicazione del licenziamento con modalitàdifferenti da quelle indicate dal CCNL non determina la nullità dellicenziamento laddove raggiunga il suo scopo.Il motivo risulta infondato in conseguenza dell’infondatezza dei primi due:a prescindere dal raggiungimento dello scopo, la modalità con cui avviene lacomunicazione del recesso datoriale, in mancanza di espressa previsione delCCNL, non può mai incidere sulla validità del licenziamento inteso qualenegozio giuridico unilaterale formato per iscritto.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 c.p.c. e 6 CEDU per avere laCorte territoriale omesso di pronunziare sul terzo motivo di reclamo.Il motivo è infondato per le medesime ragioni sopra esposte in relazione alprimo motivo.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Numero registro generale 17212/2025Numero sezionale 1101/2026Numero di raccolta generale 13731/2026Data pubblicazione 11/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]