CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 maggio 2021, la Corte d'appello di Salerno ha riformato la sentenza del Tribunale di Salerno del 12 dicembre 2017, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato assolto, all'esito di giudizio abbreviato, dal reato di cui all'art. 73, comma del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato perché illecitamente deteneva, a fine di cessione a terzi, sostanze stupefacenti (eroina, hashish). Il giudice di primo grado aver ritenuto che tali sostanze fossero destinate ad un uso esclusivamente personale, essendo utilizzati a fini analgesici analgesici. La Corte d'appello ha condannato l'imputato, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 1500,00 di multa, con sospensione condizionale. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo: la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per la mancata considerazione dell'uso personale dello stupefacente; il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per genericità, essendo basato su asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa. La motivazione della sentenza risulta, in ogni caso, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove giustifica la ritenuta responsabilità penale sulla base di elementi correttamente ritenuti univoci e concordanti quali: il dato quantitativo, incompatibile con l'uso personale; le modalità di confezionamento e occultamento degli stupefacenti; la circostanza che l'imputato fosse giunto in una nota piazza di spaccio essendo già in possesso due diverse tipologie di stupefacente; la genericità delle giustificazioni fornite circa il preteso uso analgesico degli stupefacenti in questione. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento la sentenza alla non rilevante gravità del fatto - pur caratterizzato anche dalla detenzione di uno stupefacente cosiddetto "pesante" - e alla personalità del reo, in mancanza di puntuali doglianze dalle quali emergano ragioni di illogicità di tale determinazione o elementi positivi di giudizio che siano stati pretermessi o scorrettamente valutati ai fini delle circostanze attenuanti generiche, peraltro non richieste neanche in via subordinata nel corso del giudizio di appello.4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende