CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 04375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 017APHR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RJD5E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di tentato furto in conseguenza della sola valorizzazione degli indicatori ex art. 133 cod. pen. della capacità a delinquere degli imputati e del coinvolgirnento di un minore, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), nel motivare la dosimetria della pena, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2-3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente