CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 15295/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11614-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentatoe difeso dall’avv.to Roberta RENZI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- MINISTERO delLAVORO e delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore; -resistente con mandato- [OSCURATO:PERSONA] della materia del contendere Inammissibilità del ricorso. R.G.N.11614/2023 Cron. Rep. Ud.05/06/2025 REGIONE LAZIO, in persona del Presidentepro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 4079/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16.11.2022 R.G.N. 40 39 /20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La lavoratrice socialmente utile (LSU), [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver lavorato alle dipendenze del Comune di [OSCURATO:PERSONA], nell’arco temporale e con le mansioni specificamente indicate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., lamentando la violazione delle norme sul lavoro socialmente utile, chiedeva l’applicazione dell’art. 2126 c.c., dunque l’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto subordinato di fatto ex art. 2126 c.c., a far data dal 15.7.1996, con conseguente condanna al pagamento delle differenze stipendiali tra quanto percepito come LSU ed il trattamento economico previsto per i dipendenti del Comune, nonché il diritto alla regolarizzazione contributiva o, in subordine, alla costituzione di una rendita vitalizia presso l’Inps. 1.1. La Corte di Appello di Roma , in riforma della sentenza di primo grado resa dal [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvedeva: “-dichiara che tra [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è instaurato un rapporto di lavoro di fatto ai sensi dell’art.2126 c.c. riconducibile alla categoria A del c.c.n.l. per i dipendenti degli enti locali dal 15 luglio 1996 al 31 dicembre 2011e alla categoria B/1 dal luglio 2014 al 5 agosto 2016; -condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 34.847,50 oltre accessori a titolo di differenze tra il trattamento percepito quale lavoratrice socialmente utile e quello spettante ai lavoratori inquadrati ai sensi del c.c.n.l. per i dipendenti degli enti locali e della somma di € 8.826,41 oltre accessori a titolo di t.f.s.; -condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al versamento presso l’I.N.P.S. dei corrispondenti contributi previdenziali limitatamente al periodo non prescritto dall’agosto 2011 all’agosto 2016; -condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla costituzione presso l’I.N.P.S. della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 riferita al rapporto intercorso con [OSCURATO:PERSONA] dal 15 luglio 1996 al 30 luglio 2011”. 2. Propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Restano intimat i INPS e REGIONE LAZIO . 5. Resiste con mandato, al solo fine della partecipazione all’udienza pubblica il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La parte ricorrente in cassazione sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è apparente. 2.Con la seconda doglianza è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 della l. n. 1338 del 1962, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] l’erroneità della condanna alla costituzione dellarendita vitalizia reversibile . 3.Con il terzo mezzo è denunziata la violazione dell’art. 2948, n. 4 e 5 c.c. , in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. , per aver la sentenza impugnata rigettato l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi. 4. Con il quarto motivo è censurata la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Parte ricorrente, invocando la violazione della norma di cui innanzi, lamenta l’ omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di prescrizione del diritto alla costituzione di una rendita vitalizia, ex art. 2346 c.c. 5.Con il residuo censorio, in via subordinata, viene dedotta la violazione dell’art. 2946 c.c. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] argomenta che èerroneo il rigetto della eccezione di prescrizione del diritto alla costituzione di una rendita vitalizia. 6. In via preliminare va valutata l’istanza di cessazione della materia del contendere depositata congiuntamente dagli avvocati del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Questo il tenore dell’istanza: “con ricorso del 15.05.2023, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 4079/2022 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro (con cui era stata riformata la sentenza n. 182/2019 del Tribunale di Rieti); b) il procedimento di legittimità veniva iscritto al N.R.G. 11614/2023, con udienza in camera di consiglio fissata per il 5.06.2025, ore 10,00; c) la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, proponeva controricorso innanzi alla Suprema Corte; d) le altre parti coinvolte nelle fasi di merito sono rimaste contumaci nel giudizio di Legittimità; e) le parti costituite (Comune di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]) hanno raggiunto un accordo, formalizzato, dapprima, in una scrittura privata di transazione e, successivamente, in un verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data 19.04.2024, con cui hanno posto fine alla controversia di cui trattasi, obbligandosi ad abbandonare, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudizio di Legittimità promosso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4079/2022 della Corte d’Appello di Roma, con integrale compensazione delle spese di lite rinunciando, così, a qualsivoglia pretesa rispetto alla controversia di cui trattasi e rispetto a qualsiasi altro rapporto intercorso sino ad oggi tra le parti, dichiarando di non avere più nulla a pretendere reciprocamente. f) l’accordo siglato dalle parti determina il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione ed alla decisione del giudizio per cui si procede; premesso quanto sopra, le parti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, per il tramite degli scriventi difensori chiedono congiuntamente all’ecce.ma Corte di Cassazione d i voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, relativamente al procedimento di legittimità iscritto al N.R.G. 11614/2023, con udienza in camera di consiglio fissata per il 5.06.2025, ore 10,00, con rinuncia, da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], al ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a tutte le domande ivi articolate, e da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al contro- ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a tutte le domande ivi articolate”. 7. La mera lett u ra ( e la lettera) dell ’istanza contenuta nella memoria del 26.5.2025 rende chiaro ed univoco che tra la lavoratrice ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è cessata la materia del contenderein ragione dell’intervenuta transazione. La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere va considerata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse ad una pronunzia della S.C., che ridonda, com’è noto, nell’inammissibilità dello stesso ricorso per cassazione. 7.1. Né interesse alla definizione della lite hanno mostrato le altre parti del giudizio che o sono rimaste intimate, Inps e Regione Lazio, osi sono costituite tardivamente , Ministero del Lavoro, al solo fine di partecipare ad una eventuale udienza pubblica (nel caso di specie non fissata, venendo definito il presente giudizio con procedura camerale) – senza svolgere alcuna attività difensiva(resistente con mandato). Senza tacere che, in ogni caso, il Ministero del Lavoro difetta di un interesse alla decisione anche sulla base del tenore della decisione della Corte di Appello, come innanzi riportata. 8. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 9. Quanto alle spese, il comportamento processuale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e della lavoratrice che hanno proceduto concordemente a richiedere la cessazione della materia del contendere ( qui riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse)anche con riguardo alle spese di lite, l’esito alternato dei giudizi di merito, il consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni di diritto oggetto del presente ricorso solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 11622/2024 , rv. 671038 - 01, tra le massimate) sono elementi tutti che impongono la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, fra le parti costituite; nulla per le spese per quelle rimaste intimate. 10. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio, che è di stretta interpretazione, non si applica all’inammissibilità del gravame (non originaria) ma derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità fra le parti costituite. Nulla spese per le altre parti rimaste intimate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p