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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41367/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano, con la quale veniva applicata al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di omicidio pluriaggravato e di rapina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 191, 273, 350, comma 7 e 357 cod. proc. peri.

La difesa in particolare rileva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla P.g. dalle ore 16.00 in poi del 30 ottobre 2021 da [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di spontaneità delle stesse e per assenza di un interprete in lingua spagnola (nonostante alle ore 11 dello stesso giorno il suddetto fosse stato sentito con l'ausilio nella traduzione della nipote).

Evidenzia il difensore che: - sin dalle dichiarazioni delle ore 16.00 erano emersi indizi di reità; - ciò nonostante, l'atto non veniva interrotto e non venivano effettuati i dovuti avvisi, consentendo poi a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare le ulteriori dichiarazioni delle ore 17.10 senza garanzie difensive; - il Tribunale del riesame erroneamente ha ritenuto dette dichiarazioni utilizzabili pur se rese senza interprete, sulla base della mera comprensione dell'atto, senza considerarne il contesto (ossia che erano state rese a seguito di incalzanti domande della P.g., che [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di compiacere) che senza dubbio non poteva farle ritenere spontanee.

Rileva, inoltre, la difesa che gli ulteriori elementi indiziari indicati dal Tribunale del riesame non sarebbero dotati di gravità indiziaria, in quanto gli unici elementi di riscontro delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Velasco sarebbero costituiti da immagini dello stabile in cui [OSCURATO:PERSONA] viveva e nel quale peraltro entrava e usciva nonché dal ritrovamento di un paio di jeans sulla cui proprietà non v'è alcuna certezza.

La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 30 ottobre 2021 - poiché, secondo la difesa, non rese liberamente e da soggetto non in grado di parlare né di leggere l'italiano e quindi di sottoscrivere il relativo verbale con cognizione di causa - risulta essere stata sottoposta ai Giudici del riesame con il gravame.

Il Tribunale del riesame, in primo luogo, osserva che sfugge la rilevanza della questione posta dalla difesa, ai fini dell'insussistenza della gravità indiziaria, posto che l'eventuale inutilizzabilità di dette dichiarazioni sarebbe «ampiamente bilanciata, ai fini dell'integrazione del presupposto della misura previsto dall'art. 273 c.1 c.p.p. da un notevole complesso di elementi indiziari a carico dei due indagati pienamente convergenti» (individuandoli: - nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza che ritraevano l'indagato in esame mentre faceva entrare Velasco nell'edificio dell'abitazione della vittima (che è quello anche dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]) prima della rapina e dell'omicidio, nonché mentre vi usciva poco dopo l'omicidio e dopo il complice; - nei contatti telefonici intercorsi con il ritenuto correo Velasco e nella chat con lo stesso intercorsa con scambio di uno screenshot relativo ad un articolo sull'omicidio; - nel ritrovamento nella cantina di Velasco dei jeans di Calero sporchi di sangue della vittima; - nelle dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato Velasco suffragate da numerosi elementi di riscontro).

Con tale profilo il ricorso non si confronta, salvo che per contestare genericamente i riscontri delle dichiarazioni del complice e sollecitarne una riconsiderazione fattuale.

In secondo luogo, lo stesso Tribunale passa in disamina le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Rileva al riguardo che: - il medesimo il 30 ottobre 2021 era sentito a s.i.t. unitamente alla nipote e in quel verbale si dava atto che parlava e comprendeva in modo discreto la lingua italiana; - considerate le incongruenze di tali prime dichiarazioni con le immagini videoriprese, veniva sentito nuovamente alle ore 16.00 sempre a sommarie informazioni testimoniali, dandosi atto nuovamente nel relativo verbale del fatto che parlava e comprendeva la lingua italiana; - alle ore 17.10 rendeva spontanee dichiarazioni; - nelle dichiarazioni rese alla P.g. dalle ore 16.00 in poi [OSCURATO:PERSONA] rendeva piena confessione e coinvolgeva nella rapina aggravata e nell'omicidio Velasco.

In terzo luogo, i Giudici del riesame, così ricostruita la sequenza dei verbali delle dichiarazioni rese da Calero nel corso delle indagini, tutti oggetto della richiesta di declaratoria di inutilizzabilità, passano alla verifica della asserita non spontaneità delle stesse che le renderebbe secondo la difesa inutilizzabili.

A tale riguardo evidenziano che, al di là della oggettiva successione temporale dei due verbali (delle ore 16.00 e delle ore 17.10), che peraltro risultano temporalmente distanziati, «la difesa non offre alcuna altra indicazione per dimostrare l'asserita assenza di spontaneità delle dichiarazioni formulate alle ore 17.10, che come rilevato condivisibilmente dal G.i.p. nell'ordinanza impugnata, consta di un lungo racconto, fluido e senza interruzioni degli avvenimenti del giorno precedente, del tutto coerente con le dichiarazioni precedenti, che l'indagato, non sottoposto ad alcuna misura, ha sottoscritto liberamente dinanzi a pubblici ufficiali».

Aggiungono che, sentito dal G.i.p. il 2 novembre 2021 in sede di udienza di convalida, ove si è avvalso della facoltà di non rispondere, [OSCURATO:PERSONA] non ha riferito di essere stato in qualche modo costretto o sollecitato a rendere le spontanee dichiarazioni confessorie, che peraltro appaiono coerenti con una presa d'atto della propria gravissima situazione processuale, piuttosto compromessa dall'emergenza di gravi elementi indiziari a suo carico.

Osservano che ne deriva, pertanto, che, in assenza di concrete indicazioni al riguardo, neppure promananti dal prevenuto, il verbale di spontanee dichiarazioni deve essere ritenuto idoneo a determinare gli effetti previsti dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., secondo cui la polizia giudiziaria può ricevere le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, il cui utilizzo è limitato alla sola fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta.

Rilevano, sempre i Giudici del riesame, che appare, a questo punto, priva di rilievo la circostanza, pure indicata dalla difesa ai fini della dimostrazione della assenza di spontaneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che il verbale precedente, reso nel corso delle sommarie informazioni, non sia stato interrotto immediatamente al momento delle prime affermazioni autoaccusatorie di Calero, avendo tale circostanza eventualmente rilievo in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese (successivamente all'emersione di indizi di reità) nel verbale di s.i.t. delle 16.00, mentre nessuna importanza assume ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni delle 17.10 con cui Calero ha ripercorso l'intera vicenda e ne ha assunto la piena responsabilità e che appaiono certamente di maggiore rilievo.

In ultimo, il Tribunale del riesame, con riguardo all'ulteriore assunto difensivo dell'assenza dell'interprete in sede di verbalizzazione sia delle s.i.t. delle 16.00 che delle spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente alle 17.10, che avrebbe comportato difficoltà comprensive ed espositive che ne avrebbero viziato originariamente il contenuto, lo ritiene non condivisibile.

Rileva a tale riguardo come: - le dichiarazioni ammissive si presentino di carattere logico e lineare, concordanti tra loro e di contenuto così ampio da dare conto dell'ideazione e dell'attuazione del progetto criminoso; - peraltro, nel primo verbale [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato di risiedere in Italia da 5 anni e gli ufficiali di P.g., pur avvalendosi dell'ausilio della nipote per la traduzione, abbiano dato atto del fatto che parlava e comprendeva in modo discreto la lingua italiana; - in ogni caso sfugga «la coerenza logica dell'argomento difensivo che, senza esplicitare in concreto alcun errore di comprensione in cui sarebbe incorso il suo assistito nel rilasciare le puntuali dichiarazioni, si limita ad eccepire la mancata conoscenza della lingua italiana che avrebbe indotto il suo assistito a sottoscrivere il verbale delle dichiarazioni che stando al verbale ha invece liberamente firmato»; - pertanto, trattandosi di osservazione generica e priva di alcun riscontro, debba essere respinta.

Tali argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici.

E, con riguardo al profilo dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sono conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 - dep. 2021, Minauro, Rv. 280242 e, in senso conforme, Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 - dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125: nelle motivazioni di entrambe le sentenze la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini).

E' di tutta evidenza che le censure difensive, che insistono sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni per mancanza di spontaneità delle stesse e per assenza di un interprete in lingua spagnola, manifestano la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità laddove sembrano non confrontarsi con tali argomentazioni o contestarle genericamente nei termini sopra riportati o sollecitare una riconsiderazione non consentita dei fatti posti a fondamento della gravità indiziaria.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Man

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano, con la quale veniva applicata al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di omicidio pluriaggravato e di rapina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 191, 273, 350, comma 7 e 357 cod. proc. peri. La difesa in particolare rileva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla P.g. dalle ore 16.00 in poi del 30 ottobre 2021 da [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di spontaneità delle stesse e per assenza di un interprete in lingua spagnola (nonostante alle ore 11 dello stesso giorno il suddetto fosse stato sentito con l'ausilio nella traduzione della nipote). Evidenzia il difensore che: - sin dalle dichiarazioni delle ore 16.00 erano emersi indizi di reità; - ciò nonostante, l'atto non veniva interrotto e non venivano effettuati i dovuti avvisi, consentendo poi a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare le ulteriori dichiarazioni delle ore 17.10 senza garanzie difensive; - il Tribunale del riesame erroneamente ha ritenuto dette dichiarazioni utilizzabili pur se rese senza interprete, sulla base della mera comprensione dell'atto, senza considerarne il contesto (ossia che erano state rese a seguito di incalzanti domande della P.g., che [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di compiacere) che senza dubbio non poteva farle ritenere spontanee. Rileva, inoltre, la difesa che gli ulteriori elementi indiziari indicati dal Tribunale del riesame non sarebbero dotati di gravità indiziaria, in quanto gli unici elementi di riscontro delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Velasco sarebbero costituiti da immagini dello stabile in cui [OSCURATO:PERSONA] viveva e nel quale peraltro entrava e usciva nonché dal ritrovamento di un paio di jeans sulla cui proprietà non v'è alcuna certezza. La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 30 ottobre 2021 - poiché, secondo la difesa, non rese liberamente e da soggetto non in grado di parlare né di leggere l'italiano e quindi di sottoscrivere il relativo verbale con cognizione di causa - risulta essere stata sottoposta ai Giudici del riesame con il gravame. Il Tribunale del riesame, in primo luogo, osserva che sfugge la rilevanza della questione posta dalla difesa, ai fini dell'insussistenza della gravità indiziaria, posto che l'eventuale inutilizzabilità di dette dichiarazioni sarebbe «ampiamente bilanciata, ai fini dell'integrazione del presupposto della misura previsto dall'art. 273 c.1 c.p.p. da un notevole complesso di elementi indiziari a carico dei due indagati pienamente convergenti» (individuandoli: - nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza che ritraevano l'indagato in esame mentre faceva entrare Velasco nell'edificio dell'abitazione della vittima (che è quello anche dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]) prima della rapina e dell'omicidio, nonché mentre vi usciva poco dopo l'omicidio e dopo il complice; - nei contatti telefonici intercorsi con il ritenuto correo Velasco e nella chat con lo stesso intercorsa con scambio di uno screenshot relativo ad un articolo sull'omicidio; - nel ritrovamento nella cantina di Velasco dei jeans di Calero sporchi di sangue della vittima; - nelle dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato Velasco suffragate da numerosi elementi di riscontro). Con tale profilo il ricorso non si confronta, salvo che per contestare genericamente i riscontri delle dichiarazioni del complice e sollecitarne una riconsiderazione fattuale. In secondo luogo, lo stesso Tribunale passa in disamina le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Rileva al riguardo che: - il medesimo il 30 ottobre 2021 era sentito a s.i.t. unitamente alla nipote e in quel verbale si dava atto che parlava e comprendeva in modo discreto la lingua italiana; - considerate le incongruenze di tali prime dichiarazioni con le immagini videoriprese, veniva sentito nuovamente alle ore 16.00 sempre a sommarie informazioni testimoniali, dandosi atto nuovamente nel relativo verbale del fatto che parlava e comprendeva la lingua italiana; - alle ore 17.10 rendeva spontanee dichiarazioni; - nelle dichiarazioni rese alla P.g. dalle ore 16.00 in poi [OSCURATO:PERSONA] rendeva piena confessione e coinvolgeva nella rapina aggravata e nell'omicidio Velasco. In terzo luogo, i Giudici del riesame, così ricostruita la sequenza dei verbali delle dichiarazioni rese da Calero nel corso delle indagini, tutti oggetto della richiesta di declaratoria di inutilizzabilità, passano alla verifica della asserita non spontaneità delle stesse che le renderebbe secondo la difesa inutilizzabili. A tale riguardo evidenziano che, al di là della oggettiva successione temporale dei due verbali (delle ore 16.00 e delle ore 17.10), che peraltro risultano temporalmente distanziati, «la difesa non offre alcuna altra indicazione per dimostrare l'asserita assenza di spontaneità delle dichiarazioni formulate alle ore 17.10, che come rilevato condivisibilmente dal G.i.p. nell'ordinanza impugnata, consta di un lungo racconto, fluido e senza interruzioni degli avvenimenti del giorno precedente, del tutto coerente con le dichiarazioni precedenti, che l'indagato, non sottoposto ad alcuna misura, ha sottoscritto liberamente dinanzi a pubblici ufficiali». Aggiungono che, sentito dal G.i.p. il 2 novembre 2021 in sede di udienza di convalida, ove si è avvalso della facoltà di non rispondere, [OSCURATO:PERSONA] non ha riferito di essere stato in qualche modo costretto o sollecitato a rendere le spontanee dichiarazioni confessorie, che peraltro appaiono coerenti con una presa d'atto della propria gravissima situazione processuale, piuttosto compromessa dall'emergenza di gravi elementi indiziari a suo carico. Osservano che ne deriva, pertanto, che, in assenza di concrete indicazioni al riguardo, neppure promananti dal prevenuto, il verbale di spontanee dichiarazioni deve essere ritenuto idoneo a determinare gli effetti previsti dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., secondo cui la polizia giudiziaria può ricevere le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, il cui utilizzo è limitato alla sola fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta. Rilevano, sempre i Giudici del riesame, che appare, a questo punto, priva di rilievo la circostanza, pure indicata dalla difesa ai fini della dimostrazione della assenza di spontaneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che il verbale precedente, reso nel corso delle sommarie informazioni, non sia stato interrotto immediatamente al momento delle prime affermazioni autoaccusatorie di Calero, avendo tale circostanza eventualmente rilievo in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese (successivamente all'emersione di indizi di reità) nel verbale di s.i.t. delle 16.00, mentre nessuna importanza assume ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni delle 17.10 con cui Calero ha ripercorso l'intera vicenda e ne ha assunto la piena responsabilità e che appaiono certamente di maggiore rilievo. In ultimo, il Tribunale del riesame, con riguardo all'ulteriore assunto difensivo dell'assenza dell'interprete in sede di verbalizzazione sia delle s.i.t. delle 16.00 che delle spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente alle 17.10, che avrebbe comportato difficoltà comprensive ed espositive che ne avrebbero viziato originariamente il contenuto, lo ritiene non condivisibile. Rileva a tale riguardo come: - le dichiarazioni ammissive si presentino di carattere logico e lineare, concordanti tra loro e di contenuto così ampio da dare conto dell'ideazione e dell'attuazione del progetto criminoso; - peraltro, nel primo verbale [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato di risiedere in Italia da 5 anni e gli ufficiali di P.g., pur avvalendosi dell'ausilio della nipote per la traduzione, abbiano dato atto del fatto che parlava e comprendeva in modo discreto la lingua italiana; - in ogni caso sfugga «la coerenza logica dell'argomento difensivo che, senza esplicitare in concreto alcun errore di comprensione in cui sarebbe incorso il suo assistito nel rilasciare le puntuali dichiarazioni, si limita ad eccepire la mancata conoscenza della lingua italiana che avrebbe indotto il suo assistito a sottoscrivere il verbale delle dichiarazioni che stando al verbale ha invece liberamente firmato»; - pertanto, trattandosi di osservazione generica e priva di alcun riscontro, debba essere respinta. Tali argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici. E, con riguardo al profilo dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sono conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 - dep. 2021, Minauro, Rv. 280242 e, in senso conforme, Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 - dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125: nelle motivazioni di entrambe le sentenze la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini). E' di tutta evidenza che le censure difensive, che insistono sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni per mancanza di spontaneità delle stesse e per assenza di un interprete in lingua spagnola, manifestano la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità laddove sembrano non confrontarsi con tali argomentazioni o contestarle genericamente nei termini sopra riportati o sollecitare una riconsiderazione non consentita dei fatti posti a fondamento della gravità indiziaria. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Man
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