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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:937
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0295_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 novembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Portogallo (causa C‑295/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto delle istituzioni – Articolo 265 TFUE – Ricorso per carenza proposto contro un organo giurisdizionale nazionale – Manifesta incompetenza del Tribunale dell’Unione europea – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 5)

2. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omessa adozione di determinate decisioni da parte del presidente di un organo giurisdizionale nazionale – Manifesta incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 256 e 265, comma 3, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51) (v. punti 8‑13)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE) (v. punti 14, 15) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0295_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 novembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Portogallo (causa C‑295/22 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto delle istituzioni – Articolo 265 TFUE – Ricorso per carenza proposto contro un organo giurisdizionale nazionale – Manifesta incompetenza del Tribunale dell’Unione europea – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 5) 2. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omessa adozione di determinate decisioni da parte del presidente di un organo giurisdizionale nazionale – Manifesta incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 256 e 265, comma 3, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51) (v. punti 8‑13) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE) (v. punti 14, 15) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.
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