Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:937
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0295_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 novembre 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] / Portogallo
(causa C‑295/22 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto delle istituzioni – Articolo 265 TFUE – Ricorso per carenza proposto contro un organo giurisdizionale nazionale – Manifesta incompetenza del Tribunale dell’Unione europea – Impugnazione manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punto 5)
2.
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omessa adozione di determinate decisioni da parte del presidente di un organo giurisdizionale nazionale – Manifesta incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità
(Artt. 256 e 265, comma 3, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51)
(v. punti 8‑13)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256 TFUE)
(v. punti 14, 15)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.