CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, che si è riportato ai motivichiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Sesta sezione della Corte di cassazione annullava la sentenza dellaCorte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la condanna di PlacidoBonna per i reati di associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti,rilevando la carenza di motivazione nei decreti esecutivi delle intercettazioni conspecifico riguardo alla necessità di giustificare l’utilizzo di impianti diversi daquelli a disposizione della Procura.La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio, rilevava che nel caso inesame le investigazioni erano finalizzate al contrasto del traffico organizzato distupefacenti con aderenze agli ambienti della criminalità calabrese, il cheimponeva di monitorare senza soluzione di continuità ed in tempo reale leincessanti interlocuzioni tra i sodali anche per predisporre immediatamenteservizi di osservazione pedinamento e controllo; pertanto riteneva che lamotivazione dei decreti fosse adeguata e non apparente in quanto le espressionialle quali aveva fatto ricorso il pubblico ministero evocavano queste esigenzeinvestigative.2.Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:2.1. violazione di legge (art. 268, comma 3 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione: la condanna sarebbe basata non solo su decreti emessi “in viad'urgenza” ma anche su decreti emessi “in via ordinaria”; ciononostante la Cortedi appello si sarebbe limitata ad affrontare solamente il contenuto motivazionaledei decreti adottati “in via d'urgenza” omettendo la verifica della sussistenza deirequisiti di legalità dell’esecuzione dei decreti emessi in via ordinaria; sideduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, i decretiesecutivi fossero totalmente privi di motivazione in merito all'uso degli impiantiinstallati presso la sala d'ascolto della Polizia giudiziaria ed anche carenti dieventuali indicazione circa la sussistenza di eventuali ragioni di urgenza; neldettaglio si indicavano come illegittimi i decreti [OSCURATO:PERSONA] 45/00, 15/01 e 29/01;si allegava inoltre che, nella memoria depositata nel corso del giudizio di meritoil ricorrente aveva dedotto la decisività dell'apporto probatorio fornito dalleconversazioni captate in esecuzione di tali decreti indicando specificamente leparti della sentenza di primo grado che avevano fatto riferimento alle stesse (esegnatamente a quelle intercettate in esecuzione dei decreti 450/00 e 29/01); sideduceva, infine, che la Corte di appello si sarebbe limitata ad esaminare lalegittimità dei decreti esecutivi delle intercettazione, senza dare alcunagiustificazione della conferma della responsabilità ;2.2. violazione di legge (art. 268, comma 3, cod. proc. pen) e vizio dimotivazione: nei decreti contestati, contrariamente a quanto ritenuto dalla Cortedi appello, non vi sarebbe alcun richiamo ai requisiti di urgenza, né alle esigenzeinvestigative che, in ipotesi, avrebbero giustificato il ricorso ad impianti esterniagli uffici di Procura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.1.1. [OSCURATO:PERSONA] riafferma che in tema di intercettazione di comunicazioni trapresenti, è legittima la motivazione per relationem del decreto del pubblicoministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione medianteimpianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché: 1)- il provvedimento a talfine richiamato (nella specie il decreto autorizzativo del ricorso al mezzo diricerca della prova emesso dal giudice per le indagini preliminari) contengaidonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza edell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura;2)- abbia natura di atto del medesimo procedimento; 3)- sia, se non allegato otrascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall'interessato ovvero a luiostensibile quanto meno al momento - giudizio di riesame - in cui si rendegravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione (Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220095 – 01; Sez. U, n. 919 del26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226486 - 01).Si ribadisce altresì che l'obbligo di motivazione del decreto del pubblicoministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazioneall'ufficio di Procura non è assolto col semplice riferimento alla "insufficienza oinidoneità" degli impianti stessi (che ripete il conclusivo giudizio racchiuso nellaformula di legge), ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza chein concreto depongono per la ritenuta "insufficienza o inidoneità". La Corte haprecisato che l'adempimento dell'obbligo di motivazione implica, per il caso diinidoneità funzionale degli impianti della Procura, che sia data contezza, seppuresenza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendonoconcretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reatoper cui si procede ed al tipo di indagini necessarie (Sez. U, n. 30347 del12/07/2007, Aguneche, Rv. 236754 – 01;).E’ stato anche affermato che la motivazione sulle ragioni di eccezionaleurgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a normadell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnicidi inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, sicché, intal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa dinullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Sez. 6, n. 39216 del09/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256590 – 01; Sez. 5, n. 49040 del 23/06/2017,Bidognetti, Rv. 271852 – 01; Sez. 1, n. 7275 del 21/11/2024, dep. 2025,Barbareschi, Rv. 287521 – 01, contra Sez. 1, n. 36307 del 30/03/2016, Bettera,Rv. 268112 - 01).1.2. Nel caso in esame i decreti esecutivi delle intercettazioni riferibili alRIT. PM 450/00, al [OSCURATO:PERSONA] 15/01 ed al [OSCURATO:PERSONA] 29/01 relativi ad intercettazionidisposte in via “ordinaria” e non di “urgenza” non giustificano il ricorso apostazioni di ascolto esterne alla Procura.Le ipotetiche ragioni di urgenza non possono dedursi neanche perrelationem, dato che le stesse non emergono dai decreti autorizzativi che silimitano a rilevare la sussistenza di sufficienti indizi di un delitto di criminalitàorganizzata.1.2. Quanto alla decisività delle captazioni delle quali si eccepiscel’inutilizzabilità il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che nell'ipotesi in cui con il ricorso percassazione si deduca l'inutilizzabilità della prova il motivo di impugnazione, apena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza dellasua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini dellacosiddetta "prova di resistenza (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini,Rv. 279829 – 01; Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 – 01;Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02) salvo che la suadecisività non emerga ictu oculi (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv.285883 - 04)Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto che le conversazioni captate coni decreti illegittimi sarebbero “decisive” per la conferma della responsabilità,come già allegato con la memoria depositata all’udienza del 16 ottobre 2017, sulpunto richiamata dal ricorso.A ciò si aggiunge che la sentenza impugnata non ha offerto nessunamotivazione sulle ragioni della conferma della responsabilità, essendosi limitata avalutare l’utilizzabilità delle intercettazioni.1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio adaltra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare lasussistenza della responsabilità del ricorrente sulla base del compendioprobatorio utilizzabile, ovvero al netto dei contenuti delle intercettazioni dispostein violazione del combinato disposto degli artt. 268, comma 3 e 271, comma 1cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di MessinaCosì deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini