CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cinquemani e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza n. 2740/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, depositata il 7/4/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. impugnò dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Enna una cartella di pagamento, emessa aseguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972,con la quale le era stato chiesto il pagamento della somma di euro73.061,05 comprensiva di maggior Iva per l’anno 2018 nonché disanzioni e interessi. Il recupero si fondava sulla ritenuta inutilizzabilitànell’anno d’imposta 2018 di un maggior credito Iva relativo all’anno2017 che aveva formato oggetto di una dichiarazione integrativaritenuta dall’Ufficio tardiva.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello della contribuente, respinse il gravame,evidenziando che la dichiarazione integrativa di cui trattasi era statapresentata solo nel luglio 2019, oltre il termine di cui all’art. 8, comma6-ter, d.P.R. n. 322 del 1998, sicché il maggior credito che ne risultavanon era utilizzabile in compensazione nell’anno 2018 ma solo a partiredall’anno d’imposta successivo a quello in cui era stata presentata ladichiarazione integrativa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/20264. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.5. – L’Agenzia delle entrate, che non ha depositato controricorso,si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza didiscussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 8,comma 6-quater, d.P.R. n. 322 del 1998 e degli artt. 19 e 30, comma 2,d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnata ha erroneamentenegato il diritto di detrazione dell’eccedenza di imposta maturata dallacontribuente nell’anno 2017 e correttamente esposta nella relativadichiarazione integrativa. Secondo la ricorrente il Giudice d’appello haerroneamente qualificato il proprio riporto in avanti del credito rettificatoquale compensazione preclusa dall’art. 8, comma 6-quater, d.P.R. n. 322del 1998, il quale però si riferisce all’ipotesi di compensazione cd.orizzontale di cui all’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, diversa da quella cheviene in rilievo nel caso di specie. La società contribuente aggiunge chel’interpretazione fatta propria dalla Corte regionale contrasta con ilprincipio di neutralità dell’Iva e con la giurisprudenza unionale e dilegittimità che ammette l’esercizio del diritto di detrazione, sussistendonei requisiti sostanziali, anche in caso di violazione degli obblighi formali, ivicompresi quelli dichiarativi.2. – Il motivo è infondato, dovendo tuttavia correggersi, ai sensidell’art. 384, ult. comma, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata.2.1. – Occorre prendere le mosse dalla disciplina normativa dettataper la presentazione della dichiarazione integrativa in materia Iva,condensata nei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell’art. 8 d.P.R. n. 322 del1998, nel testo in vigore ratione temporis (dal 3/12/2016 e per l’IVAdovuta per il 2016 e “a decorrere dal 2017”, comma 1 art.8).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026In base al citato comma 6-bis, «Salva l’applicazione delle sanzioni eferma restando l’applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiuntopossono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresiquelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minoreimponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’impostaovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediantesuccessiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cuiall'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodod'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabilitidall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633».Il successivo comma 6-ter dispone che «L’eventuale credito derivantedal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalledichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate entro il termine prescrittoper la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'impostasuccessivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazioneperiodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazioneai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata ladichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9,del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,chiesto a rimborso».Da ultimo, il comma 6-quater prevede che «L’eventuale creditoderivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibilerisultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre iltermine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa alperiodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso overicorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, irequisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del PresidenteNumero registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato incompensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dalperiodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata ladichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'impostain cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il creditoderivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalladichiarazione integrativa».Come si vede, il legislatore (nel testo in vigore dal dicembre 2016)consente che l’eventuale maggior credito Iva possa essere portato indetrazione, utilizzato in compensazione o richiesto al rimborso, semprechéricorrano i relativi requisiti sostanziali, qualora la dichiarazione integrativache espone tale maggior credito sia presentata entro il termine prescrittoper la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’impostasuccessivo. Solo in presenza di tale condizione temporale la dichiarazioneintegrativa si salda con quella originariamente presentata e il relativocredito può essere utilizzato come se fosse stato esposto sin dall’originariadichiarazione.Nel caso in cui, invece, la dichiarazione integrativa venga presentataoltre il suddetto termine, il citato comma 6-quater prevede che il maggiorcredito possa essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, aisensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, «per eseguire il versamento didebiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione integrativa».La disposizione di cui al comma 6-quater nulla prevede in ordine alladetrazione del maggior credito Iva riportato nella dichiarazione integrativaove questa sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazionedella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Ma ciò nonsignifica, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, che il dirittodi detrazione dell’Iva a credito riportata nella “tardiva” dichiarazioneNumero registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026integrativa possa essere comunque esercitato senza vincoli temporali,dovendo piuttosto coordinarsi le norme appena esaminate con quella dicui al comma 3 dell’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998, a norma della quale «Ledetrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633».E l’art. 19 testé richiamato, nella sua formulazione applicabile rationetemporis, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 50/2017 (invigore dal 24/4/2017), stabilisce che «Il diritto alla detrazione dell'impostarelativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cuil'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazionerelativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioniesistenti al momento della nascita del diritto medesimo».2.2. – Nel caso di specie è pacifico che il termine per la presentazionedella dichiarazione per l’anno 2018 spirasse il 30 aprile 2019: sicché ladichiarazione integrativa per l’anno 2017 presentata dalla contribuentesolo il 17 luglio 2019 deve considerarsi “tardiva” ai fini dell’esercizio dellefacoltà previste dall’art. 8, comma 6-ter, d.lgs. n. 322 del 1998, conconseguente preclusione del diritto di detrazione sia ai sensi delladisposizione testé citata, sia, a maggiore ragione, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 8, comma 3, d.lgs. n. 322 del 1998 e 19, comma 1,secondo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972.Non può invece aderirsi alla tesi della ricorrente secondo cui ladichiarazione integrativa per l’anno 2017 dovrebbe considerarsi“tempestiva” perché comunque intervenuta non oltre novanta giorni dallascadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa alperiodo d’imposta successivo, cioè in quel lasso temporale entro il qualel’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998 considera comunque valide ledichiarazioni presentate. Tale ipotesi ermeneutica confligge con il chiarodettato dell’art. 8, comma 6-ter, cit., secondo cui il termine per laNumero registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026presentazione della dichiarazione integrativa ai fini descritti nel comma inesame è «il termine prescritto per la presentazione della dichiarazionerelativa al periodo d’imposta successivo», non già quello ulteriore entrocui la dichiarazione presentata, seppur tardivamente, è valida.2.3. – Né le conclusioni sopra esposte sono in contrasto con il principiodi neutralità dell’Iva e con la giurisprudenza unionale in tema didetrazione.Con riguardo alla questione della detraibilità del credito Iva, questaCorte, facendo riferimento alla formulazione dell’art. 19, comma 1,secondo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972 anteriore alle modificheapportate dal d.l. n. 50/2017, ha in molte occasioni affermato ilprincipio secondo cui la neutralità dell’imposizione armonizzata sulvalore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazioneannuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risultida dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e siadedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ildiritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuenteabbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione (su tutteCass., sez. un., n. 17757/2016). Pertanto, ha precisato la Corte nellapronuncia testé richiamata, «in tal caso, il diritto di detrazione non puòessere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dalfisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur nonavendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per ilperiodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero noncontroverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivod'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».Le Sezioni Unite hanno osservato che «nel complesso normativo enel formante giurisprudenziale dell’UE emerge (..) che il fattocostitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dallaNumero registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione,dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramenteillustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare icontrolli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossionedell’imposta. L’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza IVA,che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunquericonosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui provacerta può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altrodocumento equivalente, come, ad esempio, la documentazionecontabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degliobblighi dichiarativi».I principi appena esposti danno seguito ad un costante indirizzodella giurisprudenza unionale, che distingue, sotto il profilo della lororilevanza, tra requisiti sostanziali del diritto di detrazione e obblighiformali attinenti allo stesso.I requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli chestabiliscono il fondamento stesso e l’estensione del diritto (punto 41della sentenza in causa C-590/13, Idexx, della Corte di giustiziadell’Unione europea) e consistono nelle circostanze che gli acquistisiano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo siaparimenti debitore dell’Iva attinente a tali acquisti e che i beni di cuitrattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili (punto 43).Gli obblighi formali, invece, disciplinano le modalità e il controllodell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento delsistema dell’Iva e consistono negli obblighi di contabilità, difatturazione e di dichiarazione previsti dagli artt. 18 e 22 della sestadirettiva, ivi compreso l’obbligo per il soggetto passivo di presentareuna dichiarazione entro il termine stabilito dagli Stati membri, ai sensidella lettera a) del paragrafo 4 del citato art. 22 (punto 42 dellasuddetta sentenza). La Corte di giustizia, nell’affermare il carattereNumero registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026formale dei già menzionati obblighi, ha ritenuto che il loro mancatorispetto non incida sulla detraibilità dell’imposta, fatta salva l’ipotesi incui la loro violazione comporti l’impossibilità di fornire la prova certadel rispetto dei requisiti sostanziali nonché quella in cui il soggettopassivo abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale,violando, appunto in modo fraudolento, gli obblighi formali che eratenuto ad assolvere al fine di poter beneficiare del diritto di detrazione(Corte Giust., 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z.o.o.; CorteGiust., 28 luglio 2016, C-332/15, [OSCURATO:PERSONA]; vedi anche Cortegiust. EMS - [OSCURATO:PERSONA], causa C-284/11).Il diritto alla detrazione dell’eccedenza Iva, in caso di mancataredazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, inoltre, èconsentito, ma non senza limiti temporali, dovendo il contribuentedimostrare di averlo esercitato entro il termine di decadenza previstoper la presentazione della dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3,d.P.R. n. 322 del 1998, ratione temporis vigente (Cass. n. 19938/2018;Cass. n. 8131/2018; più recentemente Cass. n. 21529/2025, tuttefacenti riferimento alla cornice biennale prevista dall’art. 19, comma 1,d.P.R. n. 633 del 1972 nella sua formulazione precedente a quella oggivigente). Tale limite temporale è conforme al diritto unionale, avendola Corte di giustizia chiarito che il diritto alla detrazione può essereesercitato anche oltre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nelrispetto delle normative di diritto interno, non potendo il diritto didetrazione essere esercitato senza limiti di tempo ( Corte giustizia, 28luglio 2016, C-332/15, punti 32 e 33), per cui non osta al dirittodell’Unione una norma di diritto interno che preveda che il diritto didetrazione sia sottoposto a decadenza, purché sia rispettato il principiodi equivalenza (Corte giustizia, 14 ottobre 2021, C45/20 e C-46/20,punti 59 – 62).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026In altri termini, la violazione degli obblighi formali di contabilità edi dichiarazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto didetrazione, può incidere sul suo esercizio, allorquando entro il termineprevisto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso(così Cass. n. 31406/2025).2.4. – Orbene, i principi dianzi esposti trovano senz’altro applicazioneanche nel caso di specie, con la precisazione, tuttavia, che, per effettodelle citate modifiche apportate con d.l. n. 50 del 2017, il termine stabilitodall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, entro il quale va esercitatoil diritto di detrazione non è più quello entro il quale va presentata ladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale ildiritto è sorto (vedasi, per la disciplina ante Novella 2016, le richiamateSezioni Unite n. 17757/2016 e la giurisprudenza successiva, Cass. n.20051/2017, Cass. n. 19938/018, Cass. n. 15060/2022), ma coincidecon il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’annoin cui il diritto alla detrazione è sorto.Tale nuovo termine, accorciato rispetto a quello previsto dalladisciplina previgente, non si pone in contrasto con la giurisprudenzaunionale in materia, avendo la Corte di giustizia precisato, da un lato, chel’eventuale determinazione di un termine per l’esercizio del diritto didetrazione che vada oltre il corrispondente periodo d’imposta è rimessoalla discrezionalità del legislatore nazionale, purché siano rispettati iprincipi di equivalenza ed effettività, dall’altro, che, «[c]ome risulta daltesto dell’articolo 167 e dell’articolo 179, primo comma, della direttivaIVA, il diritto a detrazione va esercitato, in linea di principio, durante lostesso periodo in cui esso è sorto, ossia nel momento in cui l’impostadiviene esigibile» (così Corte giustizia, 28 luglio 2016, C-332/15, punto31).È sì vero che, ai sensi degli artt. 180 e 182 della citata direttiva Iva,un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare la detrazioneNumero registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026anche se non ha esercitato il proprio diritto nel periodo in cui questo èsorto, ma una tale autorizzazione dipende da una scelta del legislatorenazionale, ben potendo il legislatore decidere, invece, come fatto con lamenzionata novella del 2017, di seguire il principio generale per cui ildiritto di detrazione va esercitato nello stesso periodo d’imposta in cui èsorto, cioè, secondo la formulazione del vigente art. 19, comma 1, cit.,«con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione èsorto».2.5. – Secondo la normativa interna, resta però possibile esercitare ildiritto di detrazione anche oltre il predetto termine nel caso in cui lamaggior eccedenza detraibile formi oggetto di una dichiarazioneintegrativa; ma ciò solo a condizione che tale dichiarazione sia statapresentata entro il termine prescritto per la presentazione delladichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ciò che, ai sensidell’art. 8, comma 6-ter, d.P.R. n. 322 del 1998, consente di portare ilrelativo credito in detrazione in sede di liquidazione periodica o didichiarazione annuale.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata poiché ilrigetto del motivo d’appello concernente la nullità della cartella peromessa motivazione è sorretto da una motivazione meramenteapparente. Secondo la ricorrente le argomentazioni con cui il Giudiced’appello ha ritenuto di confermare la fondatezza nel merito della pretesaimpositiva non erano, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenzaimpugnata, tali da condurre in via conseguenziale al rigetto della diversacontestazione con la quale era stato fatto valere un vizio formale dellacartella qual era appunto quello concretantesi in una carenza dimotivazione.4. – Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/20264.1. – Pur ricorrendo effettivamente una motivazione apparente inordine al motivo di impugnazione concernente la nullità della cartella percarenza di motivazione, deve osservarsi che nel giudizio di legittimità, allaluce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata delprocesso di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata la motivazioneapparente su un motivo di appello, così come un’eventuale omessapronuncia sullo stesso, la Corte di cassazione può evitare la cassazionecon rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempreche si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamentidi fatto (v., tra le tante, con specifico riferimento all’ipotesi di omessapronuncia, Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 21257/2014).È stato infatti affermato che il ricorso per cassazione che denunci ilvizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, inviolazione dell’art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questionegiuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo percui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di unmotivo di appello, e fondato sui principi di economia eragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione ancherispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dalgiudice dell’appello sia, rispetto ad un dato motivo,sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensidell’art. 384 c.p.c. (Cass. n. 6145/2019).4.2. – Orbene, venendo qui in rilievo una cartella di pagamentoemessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n.633 del 1972, trova applicazione il principio, già più volte affermato daquesta Corte, secondo cui la cartella con cui l’amministrazione chieda ilpagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, nonnecessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile nél’art. 3 legge n. 241 del 1990 (il quale prevede siano messi a disposizioneNumero registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né l’art. 25 d.P.R. n.602 del 1973 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quantola pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione dipagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione delcontribuente. Spetta, eventualmente, a quest’ultimo, in relazione aiprincipi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avereeffettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimentodell’obbligo in questione (Cass. n. 27140/2011; Cass. n. 3948/2011;Cass. n. 18385/2005; Cass. n. 23133/2014). In particolare, quando siproceda alla liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dalcontribuente o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, si èripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella condizionedi conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesafiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assoltodall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (Cass. n.8137/2012; Cass. n. 10033/2011; Cass. n. 26671/2009) o agli estremidel provvedimento di diniego (Cass. n. 16853/2021).Pertanto, l’esito della decisione di appello doveva comunque essere,ove correttamente motivata la statuizione sul motivo, di rigettodell’impugnazione.5. – Concludendo, il ricorso va rigettato, mentre nessunprovvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva della resistente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23303/2025Numero sezionale 4838/2026Numero di raccolta generale 19850/2026Data pubblicazione 15/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida