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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46838/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u7ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] * ha concluso chiedendo c ..›LAL12- udito il d' nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato e dei reati di truffa, simulazione di reato e minaccia, e, ravvisata la continuazione relativamente a tali ultimi tre reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia, applicata la riduzione per il rito abbreviato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla affermata, contestuale, sussistenza dei reati di truffa e furto di cui ai capi 1 e 4 dell'imputazione; entrambi i reati riguardano l'autovettura Ferrari che l'imputato insieme alla coimputata [OSCURATO:PERSONA] prima avrebbe truffaldinamente venduto alla parte offesa rendendosi inadempiente in relazione alla consegna del veicolo (come recita il capo 1 dell'imputazione), e poi avrebbe sottratto alla medesima parte offesa (come recita il capo 4 secondo cui si impossessava dell'autovettura Ferrari che era stata venduta a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), commettendo dunque entrambe le ipotesi di reato in contestazione nella fattispecie del reato consumato.

La Corte di appello afferma che la consegna del veicolo a fronte del pagamento del prezzo equivale a trasferimento di proprietà a prescindere dalla trascrizione nel pubblico regista è proprio la circostanza che la vettura era ormai entrata nel possesso della persona offesa fa sì che il successivo impossessamento da parte del ricorrente prima delle chiavi e poi della vettura stessa, configuri l'ipotesi di furto in contestazione.

Ma se la consegna della vettura - osserva la difesa - equivale al trasferimento della proprietà, allora gli imputati non hanno commesso il reato di truffa come contestato al capo 1 posto che hanno effettivamente adempiuto al contratto di vendita consegnando il bene per il quale hanno legittimamente introitato il prezzo di vendita; dunque se la vendita si è perfezionata, come sostiene la Corte di Brescia, non può sussistere la truffa ma solo il successivo furto, viceversa se il trasferimento di proprietà non si può dire perfezionato, mancando la trascrizione nei pubblici registi, il successivo impossessamento da parte del ricorrente del bene non potrebbe configurare il reato di furto, dato che il predetto starebbe rubando ciò che ancora gli appartiene.

Generico e astratto è inoltre il ragionamento volto a giustificare il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati ai capi 1, 2 e 3 con quello di cui al capo 4 dell'imputazione 2.2.Col secondo motivo deduce la carenza di motivazioni in ordine alle doglianze relative ai capi 2 e 3 dell'imputazione; la difesa, in particolare, aveva invocato l'assoluzione, quantomeno ai sensi del comma secondo dell'articolo 530 cod. proc. pen., in relazione alla falsa denuncia di smarrimento della targa di cui al capo 2, argomentando che era pacifico il fatto che la macchina fosse giunta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. priva di una targa e che fossero stati proprio i dipendenti della società acquirente a chiedere ai venditori di formalizzare la denuncia di smarrimento, e non viceversa, prima di procedere all'acquisto del veicolo.

Analogamente la sentenza impugnata non fornisce risposta alla doglianza sollevata dalla difesa circa l'insussistenza dell'ipotesi di cui al capo 3, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi che hanno ridimensionato la portata della minaccia, giustificandola con l'agitazione dell'imputato che lamentava di non aver ricevuto il bonifico. 3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione col reato di cui al capo 4, e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondati sono entrambi i motivi dedotti in ricorso, non ricorrendo, alla luce di quanto ampiamente ed esaustivamente esposto nella pronuncia impugnata, i vizi della motivazione dedotti.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte, Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio dì legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché prospettati come vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, l'impugnazione, in scrutinio, che li esibisce è inammissibile, anche sotto tale profilo, ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. Ed invero, la Corte di Appello ha evidenziato come il ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], intestataria della Ferrari, avesse dapprima stipulato un contratto di compravendita con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. facendosi versare il corrispettivo di euro 135.000 mediante bonifico sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] - somma poi immediatamente trasferita dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di una società a titolo di riscatto anticipato di altra Ferrari che era poi rivenduta a tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto con lo stesso cognome della compagna del ricorrente - pur nella consapevolezza di non voler tenere fede agli impegni contrattuali assunti, tant'è che poi si rendeva inadempiente, in un primo momento, sia in relazione alla consegna del mezzo adducendo il mancato ricevimento del denaro e lo smarrimento della targa che veniva falsamente denunciato presso i carabinieri, sia in seguito in merito alla restituzione di quanto percepito, e quindi ceduto poco dopo - senza che ne risulti neppure corrisposto il corrispettivo - il medesimo veicolo, dopo averlo materialmente portato via all'acquirente, ad una terza persona compiacente, [OSCURATO:PERSONA], con relativo perfezionamento al PRA, per poi rendersi definitivamente irreperibile (mentre il veicolo non poteva essere oggetto di sequestro perchè risultava radiato per esportazione e solo rinnovando l'indagine col numero di telaio era risultato che esso non era stato esportato ma nuovamente reimmatricolata e nuovamente ceduto).

Alla stregua di tale quadro probatorio i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza della truffa, perpetrata attraverso artifici e raggiri tesi, da un lato, ad ottenere la consegna del prezzo e, dall'altro, a rendere impossibile per la società truffata la trascrizione in proprio favore dell'acquisto dell'autovettura al P.r.a. per poterla poi trasferite ad altro soggetto compiacente con consacrazione del relativo atto al P.r.a.; e quanto al furto esso è stato quindi ritenuto parimenti sussistente perché, a fronte dell'intervenuta vendita formale del bene, con relativa consegna delle chiavi, allorquando non si riusciva a riottenere indietro anche il veicolo - come già accaduto coi documenti dell'auto - attraverso la messa in scena posta in essere, l'imputato con mossa fulminea si impossessava delle chiavi del veicolo, si poneva quindi alla guida di esso e si allontanava repentinamente sotto gli occhi esterrefatti del dipendente della società acquirente.

Essendosi perfezionato il contratto di compravendita dell'autovettura - il cui perfezionamento al P.r.a. non ha natura costitutiva bensì di pubblicità notizia - è evidente che con le condotte suindicate si siano integrati gli estremi sia della truffa che del furto; e rimane altresì evidente che, per come esse si sono dipanate, quella di sottrazione del veicolo, che interveniva solo allorquando non si era riusciti a sbloccare diversamente la situazione, non è riconducibile al medesimo disegno criminoso, che ebbe a sostenere la truffa e la simulazione di reato ed è stato entro tali termini correttamente ravvisato, con argomenti adeguati anche logicamente sostenibili, dai giudici di merito.

In mancanza di indicazioni di segno contrario riguardo alla identità del disegno criminoso, quanto reclama il ricorrente al riguardo si appalesa manifestamente infondato anche sotto altro profilo, avendo questa Corte più volte affermato che il dolo d'impeto o l'occasionalità di una delle condotte sono incompatibili con il riconoscimento della continuazione con altri episodi delittuosi (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256308 - 01).

Ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio- temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia - come nel caso di specie - l'occasionalità di uno di questi (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 Ud. (dep. 13/01/2016) Rv. 266179 - 01).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u7ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] * ha concluso chiedendo c ..›LAL12- udito il d' nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato e dei reati di truffa, simulazione di reato e minaccia, e, ravvisata la continuazione relativamente a tali ultimi tre reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia, applicata la riduzione per il rito abbreviato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla affermata, contestuale, sussistenza dei reati di truffa e furto di cui ai capi 1 e 4 dell'imputazione; entrambi i reati riguardano l'autovettura Ferrari che l'imputato insieme alla coimputata [OSCURATO:PERSONA] prima avrebbe truffaldinamente venduto alla parte offesa rendendosi inadempiente in relazione alla consegna del veicolo (come recita il capo 1 dell'imputazione), e poi avrebbe sottratto alla medesima parte offesa (come recita il capo 4 secondo cui si impossessava dell'autovettura Ferrari che era stata venduta a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), commettendo dunque entrambe le ipotesi di reato in contestazione nella fattispecie del reato consumato. La Corte di appello afferma che la consegna del veicolo a fronte del pagamento del prezzo equivale a trasferimento di proprietà a prescindere dalla trascrizione nel pubblico regista è proprio la circostanza che la vettura era ormai entrata nel possesso della persona offesa fa sì che il successivo impossessamento da parte del ricorrente prima delle chiavi e poi della vettura stessa, configuri l'ipotesi di furto in contestazione. Ma se la consegna della vettura - osserva la difesa - equivale al trasferimento della proprietà, allora gli imputati non hanno commesso il reato di truffa come contestato al capo 1 posto che hanno effettivamente adempiuto al contratto di vendita consegnando il bene per il quale hanno legittimamente introitato il prezzo di vendita; dunque se la vendita si è perfezionata, come sostiene la Corte di Brescia, non può sussistere la truffa ma solo il successivo furto, viceversa se il trasferimento di proprietà non si può dire perfezionato, mancando la trascrizione nei pubblici registi, il successivo impossessamento da parte del ricorrente del bene non potrebbe configurare il reato di furto, dato che il predetto starebbe rubando ciò che ancora gli appartiene. Generico e astratto è inoltre il ragionamento volto a giustificare il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati ai capi 1, 2 e 3 con quello di cui al capo 4 dell'imputazione 2.2.Col secondo motivo deduce la carenza di motivazioni in ordine alle doglianze relative ai capi 2 e 3 dell'imputazione; la difesa, in particolare, aveva invocato l'assoluzione, quantomeno ai sensi del comma secondo dell'articolo 530 cod. proc. pen., in relazione alla falsa denuncia di smarrimento della targa di cui al capo 2, argomentando che era pacifico il fatto che la macchina fosse giunta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. priva di una targa e che fossero stati proprio i dipendenti della società acquirente a chiedere ai venditori di formalizzare la denuncia di smarrimento, e non viceversa, prima di procedere all'acquisto del veicolo. Analogamente la sentenza impugnata non fornisce risposta alla doglianza sollevata dalla difesa circa l'insussistenza dell'ipotesi di cui al capo 3, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi che hanno ridimensionato la portata della minaccia, giustificandola con l'agitazione dell'imputato che lamentava di non aver ricevuto il bonifico. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione col reato di cui al capo 4, e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Manifestamente infondati sono entrambi i motivi dedotti in ricorso, non ricorrendo, alla luce di quanto ampiamente ed esaustivamente esposto nella pronuncia impugnata, i vizi della motivazione dedotti. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte, Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio dì legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché prospettati come vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, l'impugnazione, in scrutinio, che li esibisce è inammissibile, anche sotto tale profilo, ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. Ed invero, la Corte di Appello ha evidenziato come il ricorrente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], intestataria della Ferrari, avesse dapprima stipulato un contratto di compravendita con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. facendosi versare il corrispettivo di euro 135.000 mediante bonifico sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] - somma poi immediatamente trasferita dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di una società a titolo di riscatto anticipato di altra Ferrari che era poi rivenduta a tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto con lo stesso cognome della compagna del ricorrente - pur nella consapevolezza di non voler tenere fede agli impegni contrattuali assunti, tant'è che poi si rendeva inadempiente, in un primo momento, sia in relazione alla consegna del mezzo adducendo il mancato ricevimento del denaro e lo smarrimento della targa che veniva falsamente denunciato presso i carabinieri, sia in seguito in merito alla restituzione di quanto percepito, e quindi ceduto poco dopo - senza che ne risulti neppure corrisposto il corrispettivo - il medesimo veicolo, dopo averlo materialmente portato via all'acquirente, ad una terza persona compiacente, [OSCURATO:PERSONA], con relativo perfezionamento al PRA, per poi rendersi definitivamente irreperibile (mentre il veicolo non poteva essere oggetto di sequestro perchè risultava radiato per esportazione e solo rinnovando l'indagine col numero di telaio era risultato che esso non era stato esportato ma nuovamente reimmatricolata e nuovamente ceduto). Alla stregua di tale quadro probatorio i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza della truffa, perpetrata attraverso artifici e raggiri tesi, da un lato, ad ottenere la consegna del prezzo e, dall'altro, a rendere impossibile per la società truffata la trascrizione in proprio favore dell'acquisto dell'autovettura al P.r.a. per poterla poi trasferite ad altro soggetto compiacente con consacrazione del relativo atto al P.r.a.; e quanto al furto esso è stato quindi ritenuto parimenti sussistente perché, a fronte dell'intervenuta vendita formale del bene, con relativa consegna delle chiavi, allorquando non si riusciva a riottenere indietro anche il veicolo - come già accaduto coi documenti dell'auto - attraverso la messa in scena posta in essere, l'imputato con mossa fulminea si impossessava delle chiavi del veicolo, si poneva quindi alla guida di esso e si allontanava repentinamente sotto gli occhi esterrefatti del dipendente della società acquirente. Essendosi perfezionato il contratto di compravendita dell'autovettura - il cui perfezionamento al P.r.a. non ha natura costitutiva bensì di pubblicità notizia - è evidente che con le condotte suindicate si siano integrati gli estremi sia della truffa che del furto; e rimane altresì evidente che, per come esse si sono dipanate, quella di sottrazione del veicolo, che interveniva solo allorquando non si era riusciti a sbloccare diversamente la situazione, non è riconducibile al medesimo disegno criminoso, che ebbe a sostenere la truffa e la simulazione di reato ed è stato entro tali termini correttamente ravvisato, con argomenti adeguati anche logicamente sostenibili, dai giudici di merito. In mancanza di indicazioni di segno contrario riguardo alla identità del disegno criminoso, quanto reclama il ricorrente al riguardo si appalesa manifestamente infondato anche sotto altro profilo, avendo questa Corte più volte affermato che il dolo d'impeto o l'occasionalità di una delle condotte sono incompatibili con il riconoscimento della continuazione con altri episodi delittuosi (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256308 - 01). Ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio- temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia - come nel caso di specie - l'occasionalità di uno di questi (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 Ud. (dep. 13/01/2016) Rv. 266179 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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