CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 19161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi í motivi dei separati ricorso di BoiCassfsini Davide e Bo6gÌsini Nicola, che contestano la correttezza della motivazione sul trattamento sanzíonatorío inflitto per il reato di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono sufficientemente specificati e come tali sono inammissibili. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun riferimento specifico alla motivazione lamentando unicamente l'assenza di una logica motivazione, situazione del tutto smentita dalla lettura della sentenza impugnata che, preso atto della rinuncia dei motivi sulla responsabilità, ha ritenuto non rivisitabile il trattamento sanzionatorio inflitto evidenziando la genericità delle censure difensive (cfr. pag. 7-8). Allo stesso modo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il cui scostamento di pena rispetto al coimputato è argomentato in un contesto nel quale il giudice ha evidenziato l'originaria genericità dei motivi. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]