CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 luglio 2020
Cassazione n. 05024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3237-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro INPS - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 283/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03237 sez. ML - ud. 14-12-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 27 luglio 2020, la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto alla rideterminazione ad una anteriore decorrenza del trattamento pensionistico percepito, per effetto del riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13, comma 8, I. n. 257/1992 per esposizione qualificata ultradecennale all'amianto, della misura della pensione, corrispondente alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto ricevere a titolo di pensione dalla maturazione del beneficio predetto al deposito del ricorso; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondate le eccezioni di decadenza dall'azione e di prescrizione del diritto solo genericamente sollevate dall'INPS ma altresì infondata nel merito la domanda del [OSCURATO:PERSONA] in base al principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 17528/2002 secondo cui il beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992 va riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva all'entrata in vigore della I. n. 257/1992i quali, tuttavia, pur avendo maturato i requisiti richiesti per la maggiorazione e adempiuto il relativo onere probatorio, possono giovarsene per migliorare la prestazione sempre che non abbiano già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile per aver maturato il massimo dell'anzianità contributiva ovvero i 40 anni di contribuzione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 8, I. n. 257/1992, 47, comma 6, d.l. n. 269/2003 connv in I. n. 326/2003, 3, comma 132, I. n. 350/2003. Del D.M. 27/10/2004 attuativo del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 2909 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, prospettando questa una interpretazione dell'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, desunta dalla disposizione di cui all'art. 4 del D.M. 27/10/2004 attuativo della diversa disciplina dettata dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, tesa ad escludere che la suddetta norma ammetterebbe, pur a fronte del raggiungimento della massima anzianità contributiva, il ricalcolo della contribuzione in applicazione del coefficiente 1,5 dalla stessa previsto per superare il relativo effetto il profilo della maturazione del diritto a pensione (epoca di conseguimento dei massimi contributi accreditabili) e venire ad incidere anche solo sulla base pensionistica (montante retributivo collegato alle retribuzioni imponibili ai fini pensionistici) determinando il solo aumento dei ratei; che l'impugnazione in questi termini proposta pone la questione relativa all'operatività del principio accolto dalla Corte territoriale solo con riferimento al disposto dell'art. 47 d.l. n. 269/2003 e del relativo decreto attuativo e non come espressione di un principio generale, per cui il trattamento pensionistico non può superare in ogni caso 1'80% della retribuzione, incidente anche sull'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, di modo che quanti avrebbero raggiunto l'anzianità contributiva massima non potrebbero ottenere un concreto vantaggio dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa, questione che, non risultando affrontata ex professo da questa Corte, riveste una indubbia valenza nomofilattica, suggerendone la rimessione alla sezione semplice P.Q.M. La Corte, non sussistendo i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rim