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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04224/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2862/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1114/2022 , pubblicatail 17/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Messina n. 1114 del 17 giugno 2022 che ha rigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina che aveva dichiarato inammissibile la revocazione straordinaria proposta ex art. 656 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di compensi professionali; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; -proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera; -in data 14 ottobre 2025 le parti hanno depositato una istanza congiunta, nella quale si afferma «che le parti hanno definito in via transattiva ogni controversia, con scrittura privata del 9.7.2025»; su tali basi, quindi, i difensori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e compensazione delle spese del giudizio; -sussistono, in effetti, i presupposti per tale declaratoria, dovendo darsi, qui, continuità a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui quando risulti sopravvenuto "un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferiscono i ricorsi in decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub iudice in forza dei ricorsi", ricorre un'evenienza che impone alla Corte “ di prendere atto che la materia ad essa devoluta", con gli atti di impugnazione, "non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi ed i loro motivi" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 11 aprile 2018, n. 8980) e, quindi, non si può far luogo ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata (così come sollecitato dalle parti nella suddetta istanza); -quanto alle spese del giudizio, le stesse, in conformità all’espressa richiesta delle parti in tal senso, debbono essere compensate integralmente; -non sussistono, infine, i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Tale norma, invero, risulta "applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez.

Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.).

P.Q.M dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2862/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1114/2022 , pubblicatail 17/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Messina n. 1114 del 17 giugno 2022 che ha rigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina che aveva dichiarato inammissibile la revocazione straordinaria proposta ex art. 656 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di compensi professionali; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; -proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera; -in data 14 ottobre 2025 le parti hanno depositato una istanza congiunta, nella quale si afferma «che le parti hanno definito in via transattiva ogni controversia, con scrittura privata del 9.7.2025»; su tali basi, quindi, i difensori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e compensazione delle spese del giudizio; -sussistono, in effetti, i presupposti per tale declaratoria, dovendo darsi, qui, continuità a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui quando risulti sopravvenuto "un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferiscono i ricorsi in decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub iudice in forza dei ricorsi", ricorre un'evenienza che impone alla Corte “ di prendere atto che la materia ad essa devoluta", con gli atti di impugnazione, "non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi ed i loro motivi" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 11 aprile 2018, n. 8980) e, quindi, non si può far luogo ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata (così come sollecitato dalle parti nella suddetta istanza); -quanto alle spese del giudizio, le stesse, in conformità all’espressa richiesta delle parti in tal senso, debbono essere compensate integralmente; -non sussistono, infine, i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tale norma, invero, risulta "applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.). P.Q.M dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezio
Decreto Cassazione n. 04224/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris