CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 36579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 28202-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore costituito dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CESI, 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso l'ordinanza n. 30744/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28202 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, ha richiesto la correzione dell’errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 33740 del 2021, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Azienda citata, omettendo di disporne la distrazione in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario; 2.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, con il seguente tenore testuale: “accoglimento del ricorso, previa notifica di esso, a cura del ricorrente, del ricorso, della presente proposta e del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, anche alla parte rappresentata ‘personalmente’ (Cass. n. 27196/2018; Cass.15346/2011)”; [OSCURATO:PERSONA] 1. non risulta agli atti che il difensore istante abbia proceduto al disposto incombente, nonostante questa Corte abbia affermato il principio in base al quale: "il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro" ( Cass. n. 15346 del 2011, Cass. n. 6813 del 2015; Cass. n. 27196 del 2018); il difetto di notifica determina l'inammissibilità del ricorso (e non l'improcedibilità ex art. 371 bis c.p.c., v. Cass. n. 10863 del 2010, Cass. SS.UU. n. 6107 del 2012; Cass. n. 1825 del 2018), dovendosi applicare Ric. 2021 n. 28202 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- al procedimento per la correzione dell'errore materiale le norme sulla radicazione del ricorso per cassazione, in virtù del richiamo all'art. 356 ss. c.p.c. contenuto nel I comma dell'art. 391 bis c.p.c., a ciò non ostando la sua natura non impugnatoria; 2.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. sez. un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013), non avendo peraltro la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.