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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 15753/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, relativamente all'esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., e lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Invero, del tutto impropriamente è stata invocata l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una condanna di primo grado.

Mentre manifestamente infondata e non consentita è la seconda censura, a fronte di una motivazione nella quale si evidenzia come il comportamento di Lavota sia abituale, considerate le due condanne in materia di armi, e come a ogni modo il fatto non possa considerarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., considerato che il coltello era trovato nel marsupio portato addosso da Lavata e, quindi, era conservato in un posto di facile e immediato accesso, pronto per l'uso se l'imputato si fosse deciso a utilizzarlo anche per l'offesa alla persona.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, relativamente all'esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., e lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Invero, del tutto impropriamente è stata invocata l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una condanna di primo grado. Mentre manifestamente infondata e non consentita è la seconda censura, a fronte di una motivazione nella quale si evidenzia come il comportamento di Lavota sia abituale, considerate le due condanne in materia di armi, e come a ogni modo il fatto non possa considerarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., considerato che il coltello era trovato nel marsupio portato addosso da Lavata e, quindi, era conservato in un posto di facile e immediato accesso, pronto per l'uso se l'imputato si fosse deciso a utilizzarlo anche per l'offesa alla persona. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 15753/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris