CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 34821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze, rideterminando in anni due, mesi nove e giorni ventiquattro di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per una pluralità di reati di associazione per delinquere, illeciti tributari, emissione di fatture per operazioni inesistenti e bancarotta, ha respinto la richiesta di pena sostitutiva; Letta la memoria con motivi aggiunti depositata dal difensore del ricorrente in data 21/07/2026; [OSCURATO:PERSONA] che le censure riguardano la motivazione del rigetto della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e deducono indimostrate incongruenze logiche e omissioni valutative riguardo i presupposti per la concedibilità; che nella valutazione discrezionale riservata al giudice di merito in ordine alla meritevolezza del beneficio, all'utilità della sanzione sostitutiva ai fini del perseguimento della funzione rieducativa e alla prognosi favorevole sulla condotta dell'imputato, la Corte di appello ha svolto argomenti solidamente agganciati ad elementi fattuali ed intessuti in un percorso logico immune da fratture; che, a fronte della commisurazione della pena, basata sull'accertamento irrevocabile di un suo decisivo contributo non solo ad un delitto di bancarotta fraudolenta, ma anche a diverse decine di reati satellite, e poi ridotta per il rito, la Corte territoriale ha tenuto conto della complessiva articolata condotta dell'imputato del quale sono state storicamente accertati (anche ad escludere quelli poi estinti per prescrizione nel corso dei giudizi) numerosi reati di particolare gravità, in considerazione dell'elevatissimo numero di fatture false emesse e degli ingenti importi oggetto delle dichiarazioni fraudolente; ha evidenziato il comportamento dell'imputato successivo al reato che non ha provveduto né all'adempimento delle obbligazioni civili né agli obblighi di riparazione pecuniaria; ha segnalato l'intensità dell'elemento psicologico che ha sorretto tutte le complesse, protratte e pianificate condotte illecite, sintomatiche di pericolosità e di proclività a delinquere; che su questi oggettivi dati emergenti dal processo la valutazione della Corte territoriale in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva non può considerarsi né illogica né contraddittoria né immotivata; che gli argomenti proposti in ricorso risultano controvalutativi e inidonei a denunciare vizi deducibili nel giudizio di cassazione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 2 P.Q.M