CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 34227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31121/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1885/21 , depositat a il26 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] , cittadino della Nigeria , ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 26 luglio 2021, con cui la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l'ordinanza emessa il 31 dicembre 2018 dal Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello statusdi rifugiato e, in subor- dine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass. Sez. I, 25/ 10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/ 10/2017, n. 24835); che con atto sottoscritto anche dal difensore il 27 luglio 2022 e depositato in Cancelleria il 28 settembre 2022, il ricorrente ha peraltro rinunciato al ri- corso per cassazione, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non siastata notificata all'in- timato e dallo stesso accettata, avuto riguardo all'irrituale costituzione del Ministero, che esclude il diritto al rimborso delle spese processuali, ed alla funzione dell'accettazione, che ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. assume rilievo esclusivamente ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese, in quanto l'estinzione, comportando il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugna- zione (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474). P.