CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38075/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha trasmesso certificato di morte del ricorrente, chiedendo che sia pronunciata sentenza di estinzione del reato per morte dell'imputato. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8 D. L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 26 giugno 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 23 marzo 2018, ha confermato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché colpevoli del reato ex artt. 110 c.p. e 73 DPR 309/90, per aver detenuto illecitamente, ad evidenti fini di spaccio, complessivi gr. 496,79 di hashish, da cui erano ricavabili n. 2.952,28 dosi medie singole, fatto commesso in Marsala il 13 febbraio 2018, ed ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena subordinandolo all'espletamento di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività per la durata di mesi sei. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 73 e 75 DPR 309/90, laddove è stata ritenuta la finalità di spaccio sulla sola base del quantitativo di stupefacente detenuto, ritenendo impossibile che il ricorrente potesse disporre di tali scorte, viste le sue condizioni economiche tali da consentire la sua ammissione al gratuito patrocinio. Evidenzia la difesa l'illogicità della motivazione, considerato che il ricorrente non è stato ammesso al gratuito patrocinio e che l'affermazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente non può ricavarsi dal solo dato quantitativo, soprattutto alla luce del fatto che il ricorrente ha dichiarato di farne ampio uso a causa dell'amputazione della gamba e dei forti dolori che tale situazione gli provoca. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato nei seguenti motivi: 1) Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 110 cod. pen., considerato che nella motivazione della sentenza impugnata manca un qualsiasi riferimento al contributo causale, morale o materiale, della ricorrente al reato di cui all'imputazione. La sentenza si limita a rilevare la mera convivenza della [OSCURATO:PERSONA] con il Pellegrino, suo marito, e ad affermarne per questo la colpevolezza senza considerare le dichiarazioni rese da entrambi dalle quali è emerso che la ricorrente non sapeva nulla dello stupefacente di cui era in possesso il marito; 2) Erronea applicazione della legge penale ex art. 73 DPR 309/90 in reazione all'art. 75 stesso decreto, considerato che non è stata dimostrata la finalità di cessione dello stupefacente detenuto, non essendo sufficiente a tal fine l'assenza di prove circa !'uso esclusivamente personale dello stupefacente ed il quantitativo di sostanza detenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il deposito delle conclusioni scritte, ha trasmesso il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], che risulta deceduto I'l giugno 2021, per cui la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato. 2. Quanto al ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] va rilevato, quanto al primo motivo relativo al concorso nella detenzione di sostanza stupefacente, che lo stesso risulta già avanzato, nei medesimi termini, in appello, e risulta inammissibile in quanto tende ad ottenere da questa Corte un riesame in fatto, precluso in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Invero, non può essere rappresentato quale vizio della decisione, suscettibile di controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole alla ricorrente, delle emergenze processuali, restando preclusa a questa Corte operare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, in quanto tale controllo è limitato alla verifica della intrinseca razionalità della motivazione della sentenza. 2.1. Nel caso di specie la Corte d'Appello ha fornito una puntuale risposta alle doglianze, laddove ha specificato nella motivazione della sentenza impugnata che non solo il ritrovamento degli strumenti per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente in vari g luoghi dell'abitazione (tra i quali il cassetto del comò della camera da letto) sono dimostrativi della sicura consapevolezza della detenzione di stupefacente da parte della [OSCURATO:PERSONA], ma che tali elementi probatori trovano conferma ulteriore nel fatto che alcune dosi di stupefacente pronto per lo spaccio erano state rinvenute nel negozio di ortofrutta gestito sia dal Pellegrino che dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i giudici di merito tali elementi, letti nella loro globalità, escludono che il ruolo della donna potesse essere inquadrato nella mera connivenza e che la sostanza stupefacente rinvenuta potesse collegarsi alle necessità curative del Pellegrino, anche in considerazione alle condizioni economiche della coppia, a nulla valendo che entrambi siano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è all'evidenza manifestamente infondato, considerato l'apparato motivazionale delle decisioni di merito che hanno ritenuto provata la finalità di cessione dello stupefacente rinvenuto sulla base di una pluralità di elementi (già sopra descritti) e non certo solo dal mero dato quantitativo, né dalla mancanza di prova dell'uso personale. Il motivo di ricorso - meramente riproduttivo della doglianza svolta in appello - non si confronta per nulla con tale motivazione e pertanto risulta anche sotto tale profilo inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della