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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 26256/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 28354/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: appello – prova spedizione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 4901/15/19 depositata in data 01/08/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente, in allora provincia reg ionale di Catania, ricorreva avverso l’avviso di liquidazione notificatole a seguito della sentenza del Tribunale di Catania n. 1093/94 nella registrazione della quale l’Ufficio richiedeva euro 19.646,00 dovuti in applicazione del tributo di registro, sostenendo l’applicazione del medesimo in misura fissa e non proporzionale; - il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, ha dichiarato inammissibile l’appello; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la contribuente, ora città metropolitana di Catania; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR, dopo aver rilevato d’ufficio la questione della possibile tardività dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], mancato di assegnare alla stessa termine per prender posizione sulla questione; - il motivo è infondato; - invero, in forza dell’art. 327 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, in disparte il caso di notifica della sentenza Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, che qui non rileva, l'appello non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza pena la decadenza dall’impugnazione come indica la stessa rubrica della disposizione surrichiamata e come conferma l’art. 60 del d.

Lgs. n. 546 del 1992; - l’art. 22 c. 2 del medesimo d.

Lgs. 546 del 1992, in tema di ricorso di fronte alla CTP, prevede che “l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”; tal disposizione è puntualmente richiamata dall’art. 53 c. 2 dello stesso d.

Lgs. n. 546 del 1992 in forza del quale “il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3”; - ciò chiarito, è evidente che nel caso di specie non era necessaria alcuna sollecitazione del contraddittorio tra le parti, che risulta dovuta nel caso di questioni non processuali rilevate d’ufficio dal giudice, non certo nel caso in cui questi debba compiere verificheofficiose in ordine alla sussistenza di ragioni di decadenza dall’azione espressamente previste ex lege; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 149 e 327 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982 nonché degli artt. 16, 20, 38, 49, 51 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile in quanto tardivo l’appello dell’Ufficio, non risultando dalla c.d.

“ricevuta” di ritorno la data di spedizione dell’atto e mancando la prova della consegna dell’atto di gravame all’ufficio postale in data precedente allo spirare del termine per la spedizione; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - il motivo è fondato; - la documentazione prodotta in questa sede (vale a dire l’attestazione riprodotta in ricorso per cassazione a pag. 4 dell’atto) sia pur di non agevole lettura consente effettivamente di identificare la data di spedizione dell’atto di impugnazione (5 luglio 2013); - come è noto (in termini si rimanda a quanto chiarito da Cass. Sez.U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017) ritiene questa Corte che nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso diricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso diricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso diricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta dispedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso diricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza); - invero, le notifiche processuali incidendo su interessi di rango costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.), necessitano di quella Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabili (Cass. n. 25285 del 2014, n. 19387 del 2012).

A maggior ragione ciò vale allorquando l'avviso di ricevimento sia chiamato a supplire la mancanza in atti della prescritta ricevuta postale di spedizione dell'atto introduttivo dei vari gradi del processo tributario di merito, ferma restando, però, la c.d.

"prova di resistenza" già citata se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito - come avvenuta però in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza - dia (come dà in questo caso la distinta di presentazione all’Ufficio postale trascritta in ricorso, per quanto ai ardua lettura) obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postaleda parte del notificante per l'inoltro al destinatario; - alla luce delle considerazioni sopra svolte, pertanto, il secondo motivo di ricorso è accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice d’appello per esame del merito della controversia; p.q.m. rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28354/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: appello – prova spedizione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 4901/15/19 depositata in data 01/08/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente, in allora provincia reg ionale di Catania, ricorreva avverso l’avviso di liquidazione notificatole a seguito della sentenza del Tribunale di Catania n. 1093/94 nella registrazione della quale l’Ufficio richiedeva euro 19.646,00 dovuti in applicazione del tributo di registro, sostenendo l’applicazione del medesimo in misura fissa e non proporzionale; - il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, ha dichiarato inammissibile l’appello; ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la contribuente, ora città metropolitana di Catania; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR, dopo aver rilevato d’ufficio la questione della possibile tardività dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], mancato di assegnare alla stessa termine per prender posizione sulla questione; - il motivo è infondato; - invero, in forza dell’art. 327 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, in disparte il caso di notifica della sentenza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, che qui non rileva, l'appello non può proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza pena la decadenza dall’impugnazione come indica la stessa rubrica della disposizione surrichiamata e come conferma l’art. 60 del d. Lgs. n. 546 del 1992; - l’art. 22 c. 2 del medesimo d. Lgs. 546 del 1992, in tema di ricorso di fronte alla CTP, prevede che “l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”; tal disposizione è puntualmente richiamata dall’art. 53 c. 2 dello stesso d. Lgs. n. 546 del 1992 in forza del quale “il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3”; - ciò chiarito, è evidente che nel caso di specie non era necessaria alcuna sollecitazione del contraddittorio tra le parti, che risulta dovuta nel caso di questioni non processuali rilevate d’ufficio dal giudice, non certo nel caso in cui questi debba compiere verificheofficiose in ordine alla sussistenza di ragioni di decadenza dall’azione espressamente previste ex lege; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 149 e 327 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982 nonché degli artt. 16, 20, 38, 49, 51 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile in quanto tardivo l’appello dell’Ufficio, non risultando dalla c.d. “ricevuta” di ritorno la data di spedizione dell’atto e mancando la prova della consegna dell’atto di gravame all’ufficio postale in data precedente allo spirare del termine per la spedizione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - il motivo è fondato; - la documentazione prodotta in questa sede (vale a dire l’attestazione riprodotta in ricorso per cassazione a pag. 4 dell’atto) sia pur di non agevole lettura consente effettivamente di identificare la data di spedizione dell’atto di impugnazione (5 luglio 2013); - come è noto (in termini si rimanda a quanto chiarito da Cass. Sez.U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017) ritiene questa Corte che nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso diricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso diricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso diricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta dispedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso diricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza); - invero, le notifiche processuali incidendo su interessi di rango costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.), necessitano di quella Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabili (Cass. n. 25285 del 2014, n. 19387 del 2012). A maggior ragione ciò vale allorquando l'avviso di ricevimento sia chiamato a supplire la mancanza in atti della prescritta ricevuta postale di spedizione dell'atto introduttivo dei vari gradi del processo tributario di merito, ferma restando, però, la c.d. "prova di resistenza" già citata se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito - come avvenuta però in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza - dia (come dà in questo caso la distinta di presentazione all’Ufficio postale trascritta in ricorso, per quanto ai ardua lettura) obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postaleda parte del notificante per l'inoltro al destinatario; - alla luce delle considerazioni sopra svolte, pertanto, il secondo motivo di ricorso è accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice d’appello per esame del merito della controversia; p.q.m. rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composiz
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