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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10454/2026

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SENTENZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] HABIBnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in TUNISIA avverso la sentenza in data 03/07/2025 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la nota dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requi- sitoria del pubblico ministeroe ha insist ito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 03/07/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 14/04/2023del Tribunale di Marsala, che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento.

Deduce:

1.1. Violazione di legge evizio di motivazione.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la persona offesa non era legittimata a proporre querela, non avendo provato la titolarità o il diritto di uso esclusivo dell’immobile in cui erano stati infranti i vetri oggetto del danneggia- mento.

La difesa rappresenta che lastessa persona offesa ha riconosciuto la coa- bitazione in quell’appartamento con l’imputato e che quindi «l’immobile in que- stione era in uso sia alla persona offesa che all’imputato quindi manca totalmente l’altruità della cosa, essendo che la casa era in uso tanto alla persona offesa quanto all’imputato, quindi manca, in definitiva, l’elemento oggettivo del reato conte- stato».

1.2. Errata motivazione in merito alla richiesta di pene sostitutive ex art. 20-biscod. pen..

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di applicazione di pene sostitutive sul presupposto che il difensore fosse privo di procura speciale, là dove detta procura era stata -invece-depositata all’udienza di discussione del 14/04/2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo d’impugnazione è inammissibile in quanto non de- dotto con l’atto di appello.

Con esso, infatti, il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione a proporre querela da parte della persona offesa.

La doglianza, però, suppone la valutazione di elementi di fatto quanto all’altruità della cosa e ai contenuti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che non possono esser scrutinati dalla corte di legittimità e che andavano sottoposti all’attenzione della corte di merito.

In mancanza di ciò, la questione non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugna- zione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acqui- stato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).

2. Il secondo motivo d’impugnazione è fondato.

La difesa dell’imputato, sia con l’atto di appello, sia con le conclusioni scritte, ha chiesto alla Corte di appello di sostituire la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.

La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità di tale istanza, ritenendo che essa fossestata avanzata dal difensore in difetto di procura speciale.

Dall’esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione-emerge, invece, che il difensore aveva avanzato la richiesta in quanto legittimato dall’apposita procura speciale rilasciata dall’imputato in data e deposi- tata in primo grado, il 14/04/2023, nel corso dell’udienza di discussione.

La sentenza va, dunque, annullata conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo,che esaminerà la richiesta di applicazione di pena sostitutiva ritualmente avanzata dal procuratore speciale dell’imputato.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra se- zione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] HABIBnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in TUNISIA avverso la sentenza in data 03/07/2025 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la nota dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requi- sitoria del pubblico ministeroe ha insist ito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 03/07/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 14/04/2023del Tribunale di Marsala, che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento. Deduce: 1.1. Violazione di legge evizio di motivazione. Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la persona offesa non era legittimata a proporre querela, non avendo provato la titolarità o il diritto di uso esclusivo dell’immobile in cui erano stati infranti i vetri oggetto del danneggia- mento. La difesa rappresenta che lastessa persona offesa ha riconosciuto la coa- bitazione in quell’appartamento con l’imputato e che quindi «l’immobile in que- stione era in uso sia alla persona offesa che all’imputato quindi manca totalmente l’altruità della cosa, essendo che la casa era in uso tanto alla persona offesa quanto all’imputato, quindi manca, in definitiva, l’elemento oggettivo del reato conte- stato». 1.2. Errata motivazione in merito alla richiesta di pene sostitutive ex art. 20-biscod. pen.. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di applicazione di pene sostitutive sul presupposto che il difensore fosse privo di procura speciale, là dove detta procura era stata -invece-depositata all’udienza di discussione del 14/04/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo d’impugnazione è inammissibile in quanto non de- dotto con l’atto di appello. Con esso, infatti, il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione a proporre querela da parte della persona offesa. La doglianza, però, suppone la valutazione di elementi di fatto quanto all’altruità della cosa e ai contenuti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che non possono esser scrutinati dalla corte di legittimità e che andavano sottoposti all’attenzione della corte di merito. In mancanza di ciò, la questione non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugna- zione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acqui- stato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 2. Il secondo motivo d’impugnazione è fondato. La difesa dell’imputato, sia con l’atto di appello, sia con le conclusioni scritte, ha chiesto alla Corte di appello di sostituire la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità di tale istanza, ritenendo che essa fossestata avanzata dal difensore in difetto di procura speciale. Dall’esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione-emerge, invece, che il difensore aveva avanzato la richiesta in quanto legittimato dall’apposita procura speciale rilasciata dall’imputato in data e deposi- tata in primo grado, il 14/04/2023, nel corso dell’udienza di discussione. La sentenza va, dunque, annullata conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo,che esaminerà la richiesta di applicazione di pena sostitutiva ritualmente avanzata dal procuratore speciale dell’imputato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra se- zione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] de
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