CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 aprile 2022 emessa dalla Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sottolineato l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'integrazione della scriminante, potendo l'imputato contattare i Carabinieri per spiegare le sue necessità oppure potendo la moglie dell'imputato stesso recarsi ad acquistare l'analgesico; Considerato, inoltre, che, avendo il Giudice di primo grado dato conto della riduzione per la scelta del rito nella determinazione della pena di mesi otto di reclusione, è manifestamente infondato il motivo attinente all'asserita mancata applicazione della riduzione del trattamento sanzionatorio per la scelta del rito, tenuto conto altresì delle osservazioni svolte sul punto nella sentenza di appello con la quale si è precisato che la pena base era stata evidentemente individuata in misura non coincidente con il minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ot obre 2022 [OSCURATO:PERSONA]