CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2021
Cassazione n. 43285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due distinti atti avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 7 maggio 2021, ha confermato la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Livorno il 19 giugno 2021 in relazione a vari reati contro il patrimonio. 1.1. Nei due ricorsi (uno presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo; l'altro presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi), l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena, giudicata eccessiva, e al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. 1.2. I ricorsi sono entrambi inammissibili, in quanto manifestamente infondati. Deve premettersi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. 3, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto adeguata e logica sia in relazione alla conferma della pena determinata in primo grado, sia al diniego di una più generosa misura della diminuzione di pena, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e, in specie, al disvalore dei fatti e alla personalità del soggetto. Si rammenta, del resto, che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Quanto poi al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, è appena il caso di osservare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).1.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma