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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 06859/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 21 febbraio 2018 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza con cui il Tribunale di Ancona, esclusa la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, il giorno 10 febbraio 2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale applicato la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, ha adeguatamente chiarito le ragioni che hanno portato ad escludere l'invocata applicazione della fattispecie di cui al citato comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 dando rilievo alle modalità di svolgimento dell'azione e sul dato ponderale dello stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto tali da escludere la possibilità di riconoscimento della fattispecie di lieve entità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 ..._...._.........[OSCURATO:PERSONA] . i., _ \.r) ,,`_- 1.-'..E.

ESPERTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 21 febbraio 2018 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza con cui il Tribunale di Ancona, esclusa la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, il giorno 10 febbraio 2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale applicato la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, ha adeguatamente chiarito le ragioni che hanno portato ad escludere l'invocata applicazione della fattispecie di cui al citato comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 dando rilievo alle modalità di svolgimento dell'azione e sul dato ponderale dello stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto tali da escludere la possibilità di riconoscimento della fattispecie di lieve entità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 ..._...._.........[OSCURATO:PERSONA] . i., _ \.r) ,,`_- 1.-'..E. ESPERTO
Sentenza Cassazione n. 06859/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris