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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44365/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nata ad Amendolara il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 4.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui, in data 24.5.2018, il Tribunale di Castrovillari, preso atto della intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di truffa aggravata loro ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, li aveva condannati alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorrono per cassazione l'Aquino e la Zito a mezzo del comune difensore che deduce: 2.1 violazione e falsa applicazione degli artt. 483 e 640 cod. pen. nonché dell'art. 3 comma 6 della legge 335 del 1995: segnalano, infatti, che la Corte, pur prendendo atto e confermando la intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art.483 cod. pen., ne avrebbe dovuto invece rilevare l'insussistenza con conseguente esclusione anche del delitto di truffa che sul falso si sarebbe fondata; osserva che la Corte ha spiegato che per godere dell'assegno sociale INPS occorreva essere residenti in Italia e che gli imputati lo erano formalmente a partire dal 31.1.2005 ma ha contraddittoriamente sostenuto che la dichiarazione resa era falsa poiché dagli accertamenti compiuti nel 2012 era emerso che essi non dimoravano affatto all'indirizzo di Roseto C.S.; evidenzia perciò l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel desumere la prova della falsità di un fatto occorso nel 2005 da elementi acquisiti nel 2012 e che non potevano in alcun modo incidere sulla veridicità di quanto attestato al momento della dichiarazione che si assume falsa; aggiunge che è irrilevante la circostanza che successivamente al 31.1.2005 i due imputati avessero deciso di fare ritorno in Argentina poiché l'oggetto della dichiarazione era relativo alla situazione di fatto esistente alla data del suo rilascio; sottolinea che gli imputati erano certamente liberi di allontanarsi dall'Italia nonostante avessero presentato domanda per percepire l'assegno sociale cui avevano in tal modo volontariamente rinunciato con la iscrizione della Zito all'AIRE, circostanza questa che escludeva ogni possibile intento fraudolento pur paventato dalla sentenza impugnata; 2.2 violazione e falsa applicazione dell'art. 483 cod. pen. ed omessa pronuncia di assoluzione piena per insussistenza del reato: rileva che la Corte ha preso atto della prescrizione del delitto in esame ma ne ha ritenuto i presupposti non avendo invece considerato il contenuto del mod.

APR/4 che non rientra tra le attestazione al P.U. in atto pubblico di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; sottolinea, infatti, come ai fini della configurabilità del delitto in esame rilevino soltanto gli atti cui una norma giuridica attribuisca la funzione di provare i fatti attestati dal privato; 2.3 violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cpv cod. pen.: rileva che, escluso il falso, anche la truffa avrebbe dovuto ritenersi insussistente avendo gli imputati dichiarato fatti conformi al vero ed avendo solo successivamente deciso di allontanarsi dall'Italia e di far ritorno in Argentina con conseguente perdita del diritto all'assegno sociale la cui volontaria rinuncia era stata resa palese con la nuova iscrizione all'AIRE in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; evidenzia come sia irrilevante che il loro procuratore/delegato avesse potuto continuare ad incamerare personalmente tali provvidenze non avendo essi percepito alcunché direttamente o indirettamente risultando perciò priva di riscontro l'affermazione secondo cui essi avrebbero operato in concorso con il [OSCURATO:PERSONA];

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il ricorso riproduce le medesime censure già articolate con l'atto di appello cui su cui la sentenza impugnata ha fornito una risposta non illogica essendo emersa la falsità della dichiarazione di residenza abituale in una località ove dal 2005 al 2012 essi non avevano mai corrisposto alcunché a titolo di tributi o utenze; segnala, inoltre, la correttezza, in diritto, della contestazione relativa al delitto di cui all'art. 483 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di truffa aggravata ai danni dell'INPS e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico in quanto, secondo la imputazione, avrebbero dichiarato falsamente, nel mod.

APR/4 (movimento migratorio della popolazione residente), relativo alla pratica di iscrizione del 31.1.2005 presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], di avere dimora abituale in quel Comune alla via Eraclea n. 58 ed in tal modo indotto in errore l'INPS circa la sussistenza dei presupposti per l'assegno sociale conseguito e percepito, per l'Aquino, per complessivi Euro 55.984,41 e per la Zito per complessivi Euro 46.495,33, in entrambi i casi mediante accredito su conto corrente acceso presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] e cointestato con il defunto [OSCURATO:PERSONA].

1. Il Tribunale era pervenuto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati quanto al delitto di truffa sul rilievo secondo cui dagli accertamenti eseguiti era emerso che i due, pur formalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], risiedevano di fatto e da sempre in Argentina tanto che nessuno dei due era risultato iscritto negli elenchi delle tasse comunali mentre all'indirizzo dichiarato abitava un'altra famiglia.

Era altresì emerso che nessuno dei due aveva mai pagato la tassa comunale sui rifiuti e che l'Aquino era emigrato in Argentina sin dal 13.2.2005 pur avendo presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale percepito sino al giugno del 2015.

Il primo giudice aveva giudicato irrilevante che il giorno 1.2.2005, all'atto di un controllo da parte dei VV.UU., i due fossero stati rinvenuti all'indirizzo dichiarato atteso che in quei giorni erano in Italia al solo fine di formalizzare le pratiche per la residenza ed inoltrare domanda per l'assegno sociale che veniva loro riconosciuto non rilevando, ai fini della loro penale responsabilità, che le somme confluite sui rispettivi conti correnti e prelevate dal [OSCURATO:PERSONA] fossero state loro trasferite ovvero fossero state da questi trattenute.

2. Con l'atto di appello, e con argomentazioni sostanzialmente simili a quelle replicate in questa sede, la difesa aveva sostenuto che, lungi dal prendere atto della intervenuta prescrizione, il Tribunale avrebbe dovuto escludere la configurabilità del delitto di falso ex art. 483 cod. pen. che, anche in tal caso in termini analoghi al secondo motivo del ricorso, non è ipotizzabile se non con riguardo a dichiarazioni cui una norma giuridica attribuisca la funzione di provare la verità; con il terzo motivo di appello la difesa aveva infine esposto considerazioni ribadite con il terzo motivo del ricorso con riguardo alla sussistenza del delitto di truffa aggravata.

3. Ritiene il collegio che la Corte di Appello abbia affrontato le questioni sollevate dalla difesa con l'atto di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto e sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Ha infatti premesso che il presupposto per la percezione dell'assegno sociale di cui alla legge 335 del 1995 è, tra gli altri, la residenza effettiva ovvero la dimora stabile ed abituale in Italia.

Ha ribadito la falsità della dichiarazione del 31.1.2005 atteso che dagli accertamenti eseguiti nel 2012 era risultato non soltanto che costoro non dimoravano all'indirizzo ivi dichiarato ma che, per altro verso, nessuna utenza risultava loro intestata e nessun tributo era stato corrisposto al Comune per l'erogazione dell'acqua o per la TARSU.

I giudici del gravame di merito non hanno omesso di considerare la doglianza difensiva circa il momento in cui era stata resa la dichiarazione sostenendo, con argomentazione ignorata nel ricorso, che la loro presenza all'atto del controllo operato dalla polizia municipale era in realtà occasionale e funzionale esclusivamente alla necessità di formalizzare lo spostamento di residenza da Amendolara e [OSCURATO:PERSONA]; hanno spiegato che in data 14.3.2005, pur risultando ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la Zito - dalla attestazione del Comune di Pietrafitta - risultava nuovamente iscritta all'AIRE sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la conseguenza per cui la residenza in Italia era stata limitata ai quindici giorni utili per inoltrare la domanda all'INPS e non si era tradotta in una dimora stabile e duratura.

In tal modo la Corte, con argomentazione che, alla luce dello stesso contenuto del ricorso, vale anche per l'Aquino, ha indotto non solo la falsità della dichiarazione del 31.1.2005 ma, anche, la sussistenza del delitto di truffa atteso che mai, nei successivi dieci anni, i due avevano mai comunicato all'INPS la cessazione di un presupposto essenziale per il conseguimento della prestazione che l'ente aveva continuato ad erogare.

4. Tanto premesso, e trattando congiuntamente le questioni di diritto devolute con i primi due motivi di ricorso, nessun dubbio, in primo luogo, che debba ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. con la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 31833 del 14/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279834 - 01, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la qualificazione della dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che l'art. 76 del medesimo d.P.R. punisce indifferentemente le falsità compiute negli atti elencanti nelle suddette norme; conf., Sez. 5, Sentenza n. 29469 del 07/05/2018, Fabbrocino, Rv. 273331 - 01, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. - e non la sua ipotesi tentata - la falsa dichiarazione di trasferimento di residenza, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000 e rilasciata all'ufficio anagrafe comunale, pur se mai iscritta alla stessa Anagrafe; cfr., ancora, Sez. 1, Sentenza n. 22888 del 09/05/2006, Cisotto, Rv. 234879 - 01).

È inoltre appena il caso di ricordare che la residenza della persona ex art.43 cod. civ. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 3841 del 15/02/2021).

Di qui, perciò, la correttezza, in diritto, della affermazione dei giudici di merito circa la "falsità" della dichiarazione di residenza che non è smentita dalla sola circostanza che, in una occasione, ovvero il giorno successivo alla dichiarazione, gli imputati erano stati rintracciati all'indirizzo dichiarato presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] laddove risulta invece incontestato che appena due settimane dopo gli stessi erano rientrati in Argentina dimostrando in tal modo la falsità della attestazione resa in ordine al loro trasferimento ed alla residenza in quel Comune che, come correttamente accertato, era stata acquisita al solo fine di ottenere l'assegno sociale.

A tal proposito, peraltro, la stessa giurisprudenza civile di questa Corte ha più volte ribadito che il presupposto per la percezione dell'assegno di cui all'art. 3, comma 6, della legge 335 del 1995 è la stabile residenza o, per gli stranieri non comunitari, la permanente presenza in Italia attestata dal possesso della relativa Carta di Soggiorno (cfr., Sez.

L - , Sentenza n. 16989 del 25/06/2019; Sez.

L - , Sentenza n. 15170 del 04/06/2019).

5. Il ricorso si è infine disinteressato completamente della considerazione della Corte di Appello, assolutamente corretta in diritto alla luce dei principi in materia di concorso di persone, secondo cui non era rilevante la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno ritrasferito le somme ritirate sui conti dei due imputati ovvero le avesse trattenute avendo certamente l'Aquino e la Zito dato causa all'evento con la loro condotta.

6. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nata ad Amendolara il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 4.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui, in data 24.5.2018, il Tribunale di Castrovillari, preso atto della intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di truffa aggravata loro ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, li aveva condannati alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorrono per cassazione l'Aquino e la Zito a mezzo del comune difensore che deduce: 2.1 violazione e falsa applicazione degli artt. 483 e 640 cod. pen. nonché dell'art. 3 comma 6 della legge 335 del 1995: segnalano, infatti, che la Corte, pur prendendo atto e confermando la intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art.483 cod. pen., ne avrebbe dovuto invece rilevare l'insussistenza con conseguente esclusione anche del delitto di truffa che sul falso si sarebbe fondata; osserva che la Corte ha spiegato che per godere dell'assegno sociale INPS occorreva essere residenti in Italia e che gli imputati lo erano formalmente a partire dal 31.1.2005 ma ha contraddittoriamente sostenuto che la dichiarazione resa era falsa poiché dagli accertamenti compiuti nel 2012 era emerso che essi non dimoravano affatto all'indirizzo di Roseto C.S.; evidenzia perciò l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel desumere la prova della falsità di un fatto occorso nel 2005 da elementi acquisiti nel 2012 e che non potevano in alcun modo incidere sulla veridicità di quanto attestato al momento della dichiarazione che si assume falsa; aggiunge che è irrilevante la circostanza che successivamente al 31.1.2005 i due imputati avessero deciso di fare ritorno in Argentina poiché l'oggetto della dichiarazione era relativo alla situazione di fatto esistente alla data del suo rilascio; sottolinea che gli imputati erano certamente liberi di allontanarsi dall'Italia nonostante avessero presentato domanda per percepire l'assegno sociale cui avevano in tal modo volontariamente rinunciato con la iscrizione della Zito all'AIRE, circostanza questa che escludeva ogni possibile intento fraudolento pur paventato dalla sentenza impugnata; 2.2 violazione e falsa applicazione dell'art. 483 cod. pen. ed omessa pronuncia di assoluzione piena per insussistenza del reato: rileva che la Corte ha preso atto della prescrizione del delitto in esame ma ne ha ritenuto i presupposti non avendo invece considerato il contenuto del mod. APR/4 che non rientra tra le attestazione al P.U. in atto pubblico di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; sottolinea, infatti, come ai fini della configurabilità del delitto in esame rilevino soltanto gli atti cui una norma giuridica attribuisca la funzione di provare i fatti attestati dal privato; 2.3 violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cpv cod. pen.: rileva che, escluso il falso, anche la truffa avrebbe dovuto ritenersi insussistente avendo gli imputati dichiarato fatti conformi al vero ed avendo solo successivamente deciso di allontanarsi dall'Italia e di far ritorno in Argentina con conseguente perdita del diritto all'assegno sociale la cui volontaria rinuncia era stata resa palese con la nuova iscrizione all'AIRE in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; evidenzia come sia irrilevante che il loro procuratore/delegato avesse potuto continuare ad incamerare personalmente tali provvidenze non avendo essi percepito alcunché direttamente o indirettamente risultando perciò priva di riscontro l'affermazione secondo cui essi avrebbero operato in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il ricorso riproduce le medesime censure già articolate con l'atto di appello cui su cui la sentenza impugnata ha fornito una risposta non illogica essendo emersa la falsità della dichiarazione di residenza abituale in una località ove dal 2005 al 2012 essi non avevano mai corrisposto alcunché a titolo di tributi o utenze; segnala, inoltre, la correttezza, in diritto, della contestazione relativa al delitto di cui all'art. 483 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di truffa aggravata ai danni dell'INPS e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico in quanto, secondo la imputazione, avrebbero dichiarato falsamente, nel mod. APR/4 (movimento migratorio della popolazione residente), relativo alla pratica di iscrizione del 31.1.2005 presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], di avere dimora abituale in quel Comune alla via Eraclea n. 58 ed in tal modo indotto in errore l'INPS circa la sussistenza dei presupposti per l'assegno sociale conseguito e percepito, per l'Aquino, per complessivi Euro 55.984,41 e per la Zito per complessivi Euro 46.495,33, in entrambi i casi mediante accredito su conto corrente acceso presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] e cointestato con il defunto [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il Tribunale era pervenuto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati quanto al delitto di truffa sul rilievo secondo cui dagli accertamenti eseguiti era emerso che i due, pur formalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], risiedevano di fatto e da sempre in Argentina tanto che nessuno dei due era risultato iscritto negli elenchi delle tasse comunali mentre all'indirizzo dichiarato abitava un'altra famiglia. Era altresì emerso che nessuno dei due aveva mai pagato la tassa comunale sui rifiuti e che l'Aquino era emigrato in Argentina sin dal 13.2.2005 pur avendo presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale percepito sino al giugno del 2015. Il primo giudice aveva giudicato irrilevante che il giorno 1.2.2005, all'atto di un controllo da parte dei VV.UU., i due fossero stati rinvenuti all'indirizzo dichiarato atteso che in quei giorni erano in Italia al solo fine di formalizzare le pratiche per la residenza ed inoltrare domanda per l'assegno sociale che veniva loro riconosciuto non rilevando, ai fini della loro penale responsabilità, che le somme confluite sui rispettivi conti correnti e prelevate dal [OSCURATO:PERSONA] fossero state loro trasferite ovvero fossero state da questi trattenute. 2. Con l'atto di appello, e con argomentazioni sostanzialmente simili a quelle replicate in questa sede, la difesa aveva sostenuto che, lungi dal prendere atto della intervenuta prescrizione, il Tribunale avrebbe dovuto escludere la configurabilità del delitto di falso ex art. 483 cod. pen. che, anche in tal caso in termini analoghi al secondo motivo del ricorso, non è ipotizzabile se non con riguardo a dichiarazioni cui una norma giuridica attribuisca la funzione di provare la verità; con il terzo motivo di appello la difesa aveva infine esposto considerazioni ribadite con il terzo motivo del ricorso con riguardo alla sussistenza del delitto di truffa aggravata. 3. Ritiene il collegio che la Corte di Appello abbia affrontato le questioni sollevate dalla difesa con l'atto di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto e sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ha infatti premesso che il presupposto per la percezione dell'assegno sociale di cui alla legge 335 del 1995 è, tra gli altri, la residenza effettiva ovvero la dimora stabile ed abituale in Italia. Ha ribadito la falsità della dichiarazione del 31.1.2005 atteso che dagli accertamenti eseguiti nel 2012 era risultato non soltanto che costoro non dimoravano all'indirizzo ivi dichiarato ma che, per altro verso, nessuna utenza risultava loro intestata e nessun tributo era stato corrisposto al Comune per l'erogazione dell'acqua o per la TARSU. I giudici del gravame di merito non hanno omesso di considerare la doglianza difensiva circa il momento in cui era stata resa la dichiarazione sostenendo, con argomentazione ignorata nel ricorso, che la loro presenza all'atto del controllo operato dalla polizia municipale era in realtà occasionale e funzionale esclusivamente alla necessità di formalizzare lo spostamento di residenza da Amendolara e [OSCURATO:PERSONA]; hanno spiegato che in data 14.3.2005, pur risultando ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la Zito - dalla attestazione del Comune di Pietrafitta - risultava nuovamente iscritta all'AIRE sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la conseguenza per cui la residenza in Italia era stata limitata ai quindici giorni utili per inoltrare la domanda all'INPS e non si era tradotta in una dimora stabile e duratura. In tal modo la Corte, con argomentazione che, alla luce dello stesso contenuto del ricorso, vale anche per l'Aquino, ha indotto non solo la falsità della dichiarazione del 31.1.2005 ma, anche, la sussistenza del delitto di truffa atteso che mai, nei successivi dieci anni, i due avevano mai comunicato all'INPS la cessazione di un presupposto essenziale per il conseguimento della prestazione che l'ente aveva continuato ad erogare. 4. Tanto premesso, e trattando congiuntamente le questioni di diritto devolute con i primi due motivi di ricorso, nessun dubbio, in primo luogo, che debba ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. con la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 31833 del 14/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279834 - 01, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la qualificazione della dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che l'art. 76 del medesimo d.P.R. punisce indifferentemente le falsità compiute negli atti elencanti nelle suddette norme; conf., Sez. 5, Sentenza n. 29469 del 07/05/2018, Fabbrocino, Rv. 273331 - 01, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. - e non la sua ipotesi tentata - la falsa dichiarazione di trasferimento di residenza, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000 e rilasciata all'ufficio anagrafe comunale, pur se mai iscritta alla stessa Anagrafe; cfr., ancora, Sez. 1, Sentenza n. 22888 del 09/05/2006, Cisotto, Rv. 234879 - 01). È inoltre appena il caso di ricordare che la residenza della persona ex art.43 cod. civ. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 3841 del 15/02/2021). Di qui, perciò, la correttezza, in diritto, della affermazione dei giudici di merito circa la "falsità" della dichiarazione di residenza che non è smentita dalla sola circostanza che, in una occasione, ovvero il giorno successivo alla dichiarazione, gli imputati erano stati rintracciati all'indirizzo dichiarato presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] laddove risulta invece incontestato che appena due settimane dopo gli stessi erano rientrati in Argentina dimostrando in tal modo la falsità della attestazione resa in ordine al loro trasferimento ed alla residenza in quel Comune che, come correttamente accertato, era stata acquisita al solo fine di ottenere l'assegno sociale. A tal proposito, peraltro, la stessa giurisprudenza civile di questa Corte ha più volte ribadito che il presupposto per la percezione dell'assegno di cui all'art. 3, comma 6, della legge 335 del 1995 è la stabile residenza o, per gli stranieri non comunitari, la permanente presenza in Italia attestata dal possesso della relativa Carta di Soggiorno (cfr., Sez. L - , Sentenza n. 16989 del 25/06/2019; Sez. L - , Sentenza n. 15170 del 04/06/2019). 5. Il ricorso si è infine disinteressato completamente della considerazione della Corte di Appello, assolutamente corretta in diritto alla luce dei principi in materia di concorso di persone, secondo cui non era rilevante la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno ritrasferito le somme ritirate sui conti dei due imputati ovvero le avesse trattenute avendo certamente l'Aquino e la Zito dato causa all'evento con la loro condotta. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e conda
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